Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 20 marzo 2003

Rientro cervelli 2003

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il D.M. n.96 del 23.04.2001 ed in particolare l’art.5, che prevede appositi incentivi per la chiamata, da parte delle università statali, di studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica e scientifica;

RILEVATA  l’esigenza di perseguire nell’iniziativa che, oltre a permettere un’offerta formativa didattica e di ricerca  altamente specialistica, offre altresì, ai giovani ricercatori italiani impegnati all’estero, l’opportunità di un definitivo rientro nel proprio paese;

CONSIDERATO che alla copertura finanziaria degli incentivi in parola si provvederà con apposita quota a valere sul cap.5507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2003, nell’ambito del decreto dei criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario;

VISTO lo stanziamento sul cap. 5667 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2003, sul quale graveranno gli oneri per la liquidazione delle spese di missione effettuate dai membri del Comitato di valutazione;

DECRETA:

ART. 1  - FINALITA’

Il MIUR, ogni anno, a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario destina apposita quota, da determinare con decreto del Ministro, per la stipula di contratti da parte delle università statali con studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica e di ricerca.
Il programma si rivolge a studiosi di ogni disciplina e nazionalità, purché in possesso almeno del titolo di dottore di ricerca o equivalente al momento della presentazione della domanda. Sarà considerata la correlazione fra età anagrafica e posizione accademica ricoperta, ferma restando la preferenza per i candidati più giovani.
I contratti, della durata minima di 2 anni continuativi e massima di 4 anni, devono prevedere sia l’espletamento di un programma di ricerca prestabilito, che un’attività didattica per l’intera durata del contratto.
L'università si impegna a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto all'attività del titolare del contratto presso un dipartimento o un istituto, nonché a cofinanziare per il 10% il costo del programma di ricerca proposto.
 Il titolare del contratto si impegna ad un'attività continuativa ed a tempo pieno presso l'università, fatti salvi i normali impegni fuori sede ed eventualmente altri impegni dichiarati preventivamente e ritenuti compatibili dall'università al momento della stipula del contratto.

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate dalle università, utilizzando la procedura informatizzata appositamente predisposta, analoga a quella già in uso da tutte le sedi per la presentazione dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, alle scadenze del 31 gennaio e del 31 luglio di ciascun anno.

La domanda deve contenere in ogni caso:

• il curriculum vitae dell'interessato;
• l'elenco delle pubblicazioni scientifiche;
• l'indicazione dell'attività didattica che si intende svolgere, dettagliata anno per anno;
• dichiarazione di permanenza all’estero da almeno un triennio all’atto della domanda;
• il programma di ricerca che dovrà specificare:
 il contesto in cui la ricerca si inserisce,
 la metodologia prevista, i risultati che si intendono conseguire e l'articolazione in fasi;
 i costi della ricerca che dovranno essere direttamente correlate all’attività dello studioso nella sede di svolgimento del contratto.
• la delibera del Senato Accademico (o dell'organo previsto dallo statuto dell'ateneo), con l’impegno a cofinanziare per il 10%  i costi della ricerca;
• la delibera del Dipartimento contenente l'impegno a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto;
• due lettere di presentazione di esperti stranieri;
• i nominativi di due esperti, diversi da quelli indicati al precedente punto,  che si ritengano competenti ad esprimere un giudizio sul programma di ricerca presentato. Tali esperti non devono appartenere all'università richiedente o alla sede di provenienza del candidato. Gli esperti indicati non saranno necessariamente contattati dal Comitato.
Nel caso in cui più Università siano interessate ad avere a contratto, nello stesso periodo, la medesima persona, la proposta deve essere avanzata dall’Università che stipulerà il contratto, allegando il testo dell’accordo sottoscritto con le altre Università, in cui sono stabilite le norme per la suddivisione delle attività, del corrispettivo, del fondo di ricerca e dei relativi rimborsi. Il Ministero verserà comunque l’intera assegnazione esclusivamente all’Università proponente.

ART. 3  – SELEZIONE DELLE PROPOSTE

La selezione delle proposte è affidata ad un Comitato composto dai presidenti del CUN e della CRUI, nonché da tre eminenti personalità di rinomata qualificazione scientifica in ambito internazionale con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica e didattica degli studiosi ed esperti e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca.
Nessun compenso è previsto a favore dei membri del Comitato
Al termine della fase di valutazione, da concludersi entro il 30 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno, il Comitato ordina, secondo una lista di priorità, tutte le domande valutate positivamente e propone al Ministro quelle da finanziare in relazione allo stanziamento disponibile.
Il Comitato valuta le domande avvalendosi, se ritenuto collegialmente necessario e relativamente al programma di ricerca, di revisori anonimi competenti in materia.
ART. 4 –SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Per gli spostamenti effettuati dai componenti del Comitato, è ammesso, sulla base della normativa vigente, il rimborso delle spese di trasferimento, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute ed idoneamente documentate.
Per quanto attiene ai mezzi di trasporto, l’utilizzo del mezzo proprio può essere consentito solo in caso di comprovata necessità ed in presenza di apposita dichiarazione con la quale gli interessati sollevino l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità su danni che possano derivare a loro stessi ed al mezzo di trasporto utilizzato.
Ai membri della Commissione autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto compete un’indennità chilometrica commisurata ad un quinto del costo di un litro di benzina "super" vigente nel tempo nonché il rimborso del pedaggio autostradale su presentazione del documento giustificativo.

ART. 5 – PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

 La partecipazione finanziaria del MIUR per ogni domanda approvata corrisponde al:
• 100% del compenso per l’attività didattica, ritenuto ammissibile dal MIUR;
• 90% del costo ritenuto ammissibile per il programma di ricerca.
Le università possono utilizzare, per la quota di cofinanziamento a proprio carico, risorse non espressamente finalizzate, acquisite da enti pubblici e privati, con esclusione di quelle già erogate dal MIUR per precedenti programmi, per borse di studio e per assegni di ricerca. 

ART. 6 –EROGAZIONE

Il Ministero, una volta approvata la proposta e successivamente alla stipula del contratto, verserà all'università l'intero ammontare del corrispettivo accordato. Nel caso che, per qualunque ragione, il contratto non dovesse essere portato a termine, la parte di corrispettivo non versata sarà recuperata dal Ministero a valere sulle assegnazioni del fondo di finanziamento ordinario.

ART. 7 – ADEMPIMENTI

Al termine del contratto il titolare dovrà predisporre una relazione scientifica del progetto di ricerca e dei risultati conseguiti. Il Dipartimento, presso cui lo studioso ha svolto la propria attività, è tenuto alla rendicontazione finanziaria del progetto.

ART.8  -RICHIESTA DI INFORMAZIONI E MODULISTICA

Le domande vanno presentate dalle università utilizzando l'apposito sito web predisposto dal CINECA (http://cofin.cineca.it/cervelli).
Uno studioso che non avesse contatti con atenei italiani può sottoporre la sua candidatura direttamente alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), la quale cercherà di individuare un'università interessata ad accoglierlo (segreteria@crui.it), o rivolgersi direttamente al Comitato di Valutazione attraverso il MIUR- S.a.u.s.-Uff.VIII.

ART.9 – NORMA TRANSITORIA

Agli studiosi che hanno presentato domanda nel periodo 31/07/2001 -  31/01/2003 per un contratto della durata di 36 mesi, e che sono risultati assegnatari del contributo ministeriale, sarà data facoltà di presentare, al termine del contratto stesso,   domanda di estensione del contratto  per un periodo di ulteriori e finali 12 mesi.
Le proposte in parola, corredate da una relazione scientifica dello studioso sull’attività svolta nel triennio e da quella che si intende svolgere nell’anno di proroga, verranno accettate previa valutazione positiva delle relazioni di cui sopra e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Il presente decreto è sottoposto al visto di registrazione della Corte dei Conti.

 

(Registrato alla Corte del Conti il 19/05/2003 - Registro n.3 - Foglio n.189)
Roma, 20 marzo 2003

Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)