VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e stabilisce i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare, l’articolo 3, che subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale in esito alla frequenza di corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso Scuole di specializzazione universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e, in particolare, il comma 2 dell’articolo 3 del predetto decreto, che stabilisce i criteri per la costituzione, con provvedimento del Ministro, di una Commissione tecnico-consultiva, chiamata ad esprimere parere vincolante in ordine all’idoneità degli istituti per l’istituzione e l’attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia;
VISTO il decreto in data 11 ottobre 2002, con il quale è stata nominata la predetta commissione e i successivi decreti di modifica in data 19 dicembre 2002 e 27 febbraio 2003;VISTA la nota con la quale il prof. Vittorio CIGOLI, nominato tra gli esperti scelti dal Ministro, ha rinunciato all’incarico di componente della predetta Commissione;
CONSIDERATA la necessità di assicurare la regolare costituzione della Commissione;
D E C R E T A:
Art. 1
Il prof. Giorgio BELLOTTI, professore straordinario di Psicologia clinica presso l’Università dell’Insubria, è nominato membro della Commissione tecnico-consultiva di cui alle premesse del presente decreto, in sostituzione del prof. Vittorio CIGOLI.IL MINISTRO