Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 12 marzo 2003, protocollo n.453

D.M. 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) come ridefinito, per la parte finanziaria, con il D.M. 24 aprile 2002: artt. 3, 4 e 18, comma 1 – “requisiti minimi”.


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

U.R.S.T. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI SERVIZIO PER L’AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI UFFICIO VII
Protocollo: n.453
Roma, 12 marzo 2003

Ai Rettori delle Università
LORO SEDI

Ai Direttori degli Istituti universitari
LORO SEDI

Al Presidente delcComitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
SEDE

Oggetto: D.M. 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) come ridefinito, per la parte finanziaria, con il D.M. 24 aprile 2002: artt. 3, 4 e 18, comma 1 – “requisiti minimi”.

Facendo seguito alle ministeriali n. 781 del 16 ottobre e n. 840 del 14 novembre 2002, relative all’oggetto, si comunica che il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha fatto presente che “i corsi a ciclo unico della classe delle lauree specialistiche in Farmacia e Farmacia industriale (14/S), inizialmente inseriti dal Comitato (v. DOC 17/01 - pag. 9, paragrafo 4.4 e pag. 7, tab. 1) nel gruppo A (a numerosità più bassa) sono stati spostati nel gruppo B, in cui avrebbero dovuto essere collocati, per cui i calcoli ai fini degli incentivi (di cui all’art. 4 della legge 19 ottobre 1999 n. 370) sono stati sviluppati tenendo conto di tale correzione. Peraltro è da evidenziare che un calcolo operato con i valori precedentemente indicati avrebbe comportato una forte penalizzazione dei corsi attivati in tale classe”.

Nel precisare che in tal senso deve intendersi modificato il DOC 17/01, per la parte sopra indicata, si evidenzia che il Comitato ha già tenuto presente quanto detto nella attuazione della procedura informatizzata, attivata dallo stesso, ai fini della applicazione dei cosiddetti “requisiti minimi” ai quali fa riferimento l’art. 3 del D.M. in oggetto.

Il Capo del Dipartimento
(f.to Giovanni D'Addona)