Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 8 ottobre 2003 n. 626/AFAM

Decreto Ministeriale Diploma di Secondo Livello Accademie di Belle Arti

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;

CONSIDERATO che le istituzioni di cui alla citata legge n. 508/99 sono state autorizzate ad attivare corsi sperimentali per le innovazioni didattiche, in attesa della definizione dei nuovi ordinamenti;

CONSIDERATO che non è stato ancora emanato il regolamento sulla riorganizzazione didattica previsto dalla stessa legge n. 508/99;

VISTO il progetto di sperimentazione presentato dai Direttori delle Accademie di Belle Arti con nota del 28 luglio 2003, n. 5670;

RITENUTO che tale progetto è coerente con il riordinamento didattico previsto dal citato regolamento in itinere;

RITENUTO di dover consentire l’attivazione, in via sperimentale, di un percorso formativo di secondo livello in  “Arti visive e discipline dello spettacolo” per garantire lo sviluppo coordinato a livello specialistico delle competenze disciplinari e professionali, già acquisite dagli studenti diplomati

DECRETA

Art. 1

Le Accademie di Belle Arti sono autorizzate ad attivare dall’anno accademico 2003 – 2004, il biennio sperimentale per il conseguimento del titolo di diploma accademico di secondo livello in “Arti visive e discipline dello spettacolo”.
Il programma didattico formativo è determinato nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le Accademie possono attivare, previa autorizzazione del Ministero, il suddetto corso sperimentale di secondo livello.
La proposta di attivazione è deliberata dai competenti organi accademici, su proposta del Collegio dei docenti e previa verifica delle disponibilità di adeguate risorse umane e finanziarie.

Art. 3

Le Accademie sono tenute a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Roma, 8 ottobre 2003
IL MINISTRO
Letizia Moratti


Allegati:
Biennio Specialistico - Prop. finale Accademie (formato .pdf)