VISTA la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l’articolo 17, comma 96, lettera a);
VISTO il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con D.M. 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l’art. 10, che prevede l’onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;
VISTO il regolamento adottato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 recante norme sull’autonomia didattica degli atenei;
VISTO il D.M. 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l’allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in “Scienze della mediazione linguistica”;
VISTO il D.M. in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 38 del 2002;
VISTO il D.M. in data 5 agosto 1997 con il quale è stata disposta l’abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Venezia-Mestre, via Forte Marghera, 27 a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;
VISTA l’istanza presentata dalla predetta Scuola per i fini di cui all’art. 10 del D.M. n. 38 del 2002, nonchè per il trasferimento della sede in Padova, Riviera Tito Livio 43;
VISTO l’avviso favorevole alla conferma del riconoscimento della scuola e al trasferimento della sede, espresso dalla riferita commissione tecnico-consultiva nella riunione del 17 settembre 2003;
D E C R E T A:
Art. 1
1. E’ confermato il riconoscimento della Scuola superiore per interpreti e traduttori di Mestre ed è autorizzato il trasferimento della sede in Padova, Riviera Tito Livio 43.
2. La Scuola, che assume la denominazione di Scuola Superiore per mediatori linguistici, è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in “Scienze della mediazione linguistica” di cui all’allegato n.3 al D.M. 4 agosto 2000.
3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno al primo anno dei corsi è pari a 25 unità e, complessivamente per l’intero ciclo, a 75 unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
f.to dott. Antonello MASIA
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