VISTO l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997;
VISTA l’ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato regolamento;
VISTI i decreti ministeriali in data 31 dicembre 1993 e 26 marzo 1998 con i quali l’Istituto “Accademia di psicoterapia della famiglia” è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede principale di Roma e nelle sedi periferiche di Napoli, Teramo, L’Aquila, Ancona e Torino;
CONSIDERATO che il rappresentante legale del suddetto Istituto ha comunicato la cessazione dell’attività della sede periferica dell’Aquila;
D E C R E T A :
Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa è revocato il riconoscimento della sede periferica dell’Aquila dell’Istituto “Accademia di Psicoterapia della famiglia” disposto con decreto del 26 marzo 1998.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.