Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 23 aprile 2004 n. 116

Assegnazioni per il funzionamento ordinario (FFO) alle Università, Politecnici ed Istituti Universitari

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il D.M. n.89 del 7.5.2003 relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario ed agli interventi di riequilibrio per l'anno 2003;

VISTO l’art.5 della legge 24.12.1993, n.537;

VISTO lo stanziamento disponibile sul Cap.5507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2004;

SENTITI il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza Permanente dei Rettori;

CONSIDERATO il nuovo modello di valutazione, applicabile anche per gli interventi di riequilibrio del sistema universitario, predisposto dal Comitato per la valutazione del sistema universitario;


D E C R E T A 


Per il corrente esercizio finanziario le assegnazioni per il funzionamento ordinario (FFO) alle Università, Politecnici ed Istituti Universitari saranno operate secondo i seguenti criteri:

Art. 1 – Interventi a copertura di obbligazioni precedentemente assunte

Copertura delle obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali assunti nei precedenti esercizi, in particolare per quanto attiene:
-alla quota di FFO consolidata a fine esercizio 2003;
-al completamento degli interventi disposti con l’art.4 del D.M.n.89 del 7.5.2003;
-al consolidamento degli incentivi previsti dall’art.2 del D.M. n.13 del 26.1.2001  per le chiamate di chiara fama;
-al consolidamento delle quote relative alla Programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003 di cui all’art.1, comma 1, lettera h del D.M. 24 aprile 2002 (supplemento alla G.U. n.130 del 5 giugno 2002);
-interventi di sostegno per gli studenti portatori di handicap (legge n.17/99);


Art. 2 – Interventi a copertura dei maggiori oneri per spese di personale
La somma di 130 milioni di euro viene ripartita fra tutti gli Atenei in proporzione ai costi del personale verificati dalla banca-dati Dalia, fino alla concorrenza del limite del 90% di cui alla legge 449/97 art.51 comma 4, così come modificato dall’art.5 del D.L. n.97 del 7 aprile 2004;


Art. 3 – Interventi per la valutazione, il riequilibrio e per l’accelerazione dello stesso

Per l’accelerazione del processo di riequilibrio viene destinata una somma pari a 60 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro a valere sulla Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006.

La ripartizione verrà effettuata tra quegli Atenei che, sulla base del modello e dei dati utilizzati nel precedente esercizio, presentino una distanza dal riequilibrio superiore all’8%.

La somma di 30 milioni di euro viene destinata agli interventi di valutazione dei risultati e di riequilibrio nei confronti di ciascuna istituzione, all’uopo utilizzando il Modello predisposto dal Comitato per la valutazione del sistema universitario per il corrente esercizio

Ai fini del calcolo, i dati sugli studenti iscritti da utilizzare saranno quelli che, all’atto della ripartizione, risulteranno fra loro omogenei e dell’anno accademico più recente.

Sempre a valere sui fondi della Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006, si dispone il saldo della quota di riequilibrio 2003 erogata nello scorso esercizio solo per il 50 per cento.


Art. 4 – Intervento per incentivare la mobilità dei docenti
Per il corrente esercizio, tenuto conto del divieto di cui all’art.3 comma 53 della Legge 350/2003, sono destinati 6 milioni di euro per incentivare, mediante cofinanziamento, la mobilità del personale docente tra le  istituzioni universitarie statali.

Gli interventi di cofinanziamento sono commisurati nella misura unitaria annua, da consolidarsi interamente nel FFO degli anni successivi, pari a:
•51.646 euro per i professori di I^ fascia
•38.734 euro per i professori di II^ fascia
•25.823 euro per i ricercatori confermati

Gli interventi sono riservati a favore di quelle istituzioni che, nel periodo 2.11.2003 1.11.2004, abbiano operato trasferimenti e assunzioni in servizio, queste ultime nell’ambito delle deroghe che verranno concesse per il 2004, di professori ordinari, di professori associati confermati e di ricercatori confermati che non abbiano prestato servizio di ruolo, negli ultimi 7 anni, nella sede chiamante  e che non provengano dai ruoli di università della stessa provincia.

L’incentivo in parola potrà essere disposto soltanto nei casi in cui i trasferimenti e le assunzioni in servizio vengano operati in quelle facoltà nelle quali il rapporto tra studenti iscritti (da un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di studi) e docenti di ruolo, sia superiore al valore mediano nazionale di tale rapporto nelle stesse facoltà.

Per le assunzioni di idonei di I^ e II^ fascia, non strutturati nel sistema universitario, gli incentivi concessi saranno pari al costo della qualifica iniziale (non confermato) a tempo pieno:
•64.421 euro per i professori di I^ fascia
•48.742 euro per i professori di II^ fascia

Nei casi di cessazione nell’arco di tre anni dalla data del trasferimento o della presa di servizio, per ulteriore trasferimento o altra causa, dei soggetti che hanno dato luogo all’incentivo, si procederà al corrispondente recupero di quanto assegnato.

Art.5 -  Chiamate di studiosi ed esperti stranieri o italiani residenti all’estero
10 milioni di euro sono destinati alla copertura di contratti con studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica e scientifica, la cui selezione verrà operata secondo i criteri indicati nel D.M. n.501 del 20.3.2003.

Art.6 -  Interventi per le Scuole Speciali
In considerazione della peculiarità delle Scuole superiori ad ordinamento speciale che non consentono la loro parametrazione con le altre istituzioni universitarie, 4,1 milioni di euro vengono destinati ad interventi di sostegno delle predette Scuole, sulla base di appositi parametri individuati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario.

Art.7 -  Ulteriori interventi
La somma di 25,6 milioni di euro, è riservata per i seguenti interventi:
-eventuale compensazione di somme arretrate dovute a vario titolo;
-esigenze di sostegno per gli Atenei di recente istituzione;
-interventi di sostegno per motivate e straordinarie esigenze.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione ai competenti Organi di controllo.

(Registrato alla Corte del Conti il 23/06/2004 - Registro n.4 - Foglio n.351)
Roma, 23 aprile 2004

Il Ministro
(f.to Leizia Moratti)


Allegati


Tabella rapporto studenti docenti (formato.pdf)
Tabella rapporto studenti docenti (formato.xls)
Tabelle interventi di valutazione (formato.xls)