Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 30 aprile 2004

Corsi di laurea a numero programmato a livello nazionale - Modalità e contenuti delle prove di ammissione

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni;
            
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l’articolo 4, comma 1;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341;
           
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;

VISTI i decreti ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre  2000 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree universitarie e le classi delle lauree  specialistiche universitarie;

VISTO il D.M. 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree  universitarie delle professioni sanitarie;

VISTA la direttiva 85/384/CEE relativa alla formazione di architetto;

VISTO  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare, l’articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ed, in particolare, l’articolo 46;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n.17;       

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
 
VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241;

RITENUTA la necessità di definire, per l'anno accademico 2004-2005, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della predetta legge n.264/1999;

D E C R E T A:

Art.1

1. Per l’anno accademico 2004/2005 l’ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n.264 avviene previo superamento
di apposite prove  sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.


Art.2

1. Per l’accesso ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, le relative prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, sono predisposte dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  (M.I.U.R.) avvalendosi di una apposita commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale.

2. Le prove di ammissione per l’accesso a ciascun corso di laurea di cui al comma 1, consistono nella soluzione di ottanta  quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di:

- logica e cultura generale
- biologia
- chimica
- fisica e matematica
 
3. Sulla base dei programmi di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti ventisei quesiti per l’argomento di logica e cultura generale e diciotto per ciascuno dei restanti argomenti.

4. La prova  di ammissione ai corsi, di cui al comma 1, ha inizio alle ore 11.00. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore e la stessa si svolge  presso le sedi universitarie nei seguenti giorni:

- medicina e chirurgia 6 settembre  2004             
- odontoiatria e protesi dentaria 7 settembre  2004 
- medicina veterinaria 8  settembre 2004            


Art.3

1. Per l’accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università  ed è identica per l’accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun ateneo. Ai fini dell’utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso è consentito allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di preferenza, per i corsi stessi.

2. La prova di ammissione verte sugli argomenti  di cui al precedente art.2, comma 2, sulla base dei programmi di cui all’allegato A e si svolge presso le sedi universitarie il giorno 9 settembre 2004. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

 

 

Art.4

1. Per l’accesso ai corsi di laurea afferenti alle classi 4 direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, e 4/S a ciclo unico,  la prova di ammissione  è predisposta da  ciascuna  università.

2. La  prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta  quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

- logica e cultura generale
- storia
- disegno e rappresentazione
- matematica e fisica

3. Sulla base dei programmi di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti ventisei quesiti per l’argomento di logica e cultura generale e diciotto per ciascuno dei restanti argomenti.

4. La prova di ammissione si svolge  presso  ciascuna  sede universitaria il giorno 3 settembre 2004, con inizio alle ore 11.00. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore e quindici minuti.

Art.5

1. Per l’accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria, di cui al decreto ministeriale 26 maggio 1998, la prova di ammissione è  predisposta da  ciascuna  università.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta  quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

- logica e cultura generale
- cultura storico-letteraria
- cultura scientifico-matematica
- cultura pedagogica e didattica.

3. Sulla base dei programmi di cui all’allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti venti quesiti per ciascuno dei predetti  argomenti.

4. La prova di ammissione si svolge  presso  ciascuna  sede universitaria il giorno 29 settembre                                                2004, con inizio alle ore 11.00. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.


Art.6

1. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si  tiene conto dei seguenti criteri:
 
a)1 punto per ogni risposta esatta;
- 0,2 punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data;

b) in caso di parità di voti, prevale il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione di quesiti  relativi ai seguenti argomenti:

1) per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria,  medicina veterinaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie prevale in ordine decrescente
il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, biologia, chimica,  fisica e matematica.


2)       per i corsi di laurea afferenti alle classi 4 direttamente finalizzati alla formazione di    architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, e 4/S a ciclo unico, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica;

3)     per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, cultura storico-letteraria, cultura scientifico-matematica, cultura pedagogica e didattica.

 

Art.7

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma dalla legge n.104/1992, così come modificata dalla legge n.17/1999.

Art.8

1. I bandi di concorso  prevedono disposizioni  atte a  garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure  per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità relative agli adempimenti per il  riconoscimento dell’identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di  quanto previsto dagli articoli  5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

 

Art.9

1. Il M.I.U.R. si avvale del Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell’Italia nord orientale, CINECA, per la predisposizione dei plichi individuali contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea di cui all’art.2, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli Atenei, aumentato d'ufficio del dieci per cento, nonché per la determinazione del punteggio da attribuire ad ogni modulo di risposte.

2. Gli atenei provvedono,  secondo le indicazioni a suo tempo comunicate dal M.I.U.R., al ritiro presso la sede del CINECA - alla presenza di personale del MIUR - delle scatole contenenti il materiale predisposto. A decorrere dall’avvenuta consegna ciascuna Università  appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza dell’integrità delle scatole stesse e dei plichi in esse contenuti, che devono risultare integri  all’atto della consegna ad ogni studente partecipante.

3. Ogni plico contiene: un modulo anagrafica , che  presenta un codice a barre di identificazione e che lo studente deve obbligatoriamente compilare; i quesiti relativi alla specifica prova di ammissione e due moduli di risposte, ciascuno dei quali fogli presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo anagrafica;  una busta vuota,  provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente, al termine della prova, deve inserire uno dei due moduli di risposte ritenuto valido.

4.      I bandi di concorso predisposti dagli Atenei devono indicare che lo studente: deve far uso, per la compilazione del questionario, esclusivamente di penna nera;  che ha la possibilità  di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un’altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata la volontà del candidato, altrimenti si ritiene non data alcuna risposta; che al momento della consegna deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di risposte, destinato al CINECA per la determinazione del punteggio conseguito. I bandi devono indicare anche che l'inserimento nella busta del modulo anagrafica costituisce elemento di annullamento della prova.

5.     La commissione ha cura, in presenza del candidato, di chiudere la busta contenente il modulo risposte, che non deve risultare firmata né dal candidato, né da alcun componente della commissione  a pena della nullità della prova. La commissione trattiene sia il  modulo delle risposte non utilizzato e annullato dal candidato con una barra sia i quesiti relativi alla prova  sia il foglio anagrafica. Tale materiale è conservato dall'università sia ai fini della formulazione della graduatoria finale sia per qualsiasi richiesta di accesso ai documenti che venga fatta successivamente da parte di studenti interessati. La commissione provvede, altresì, al termine di ciascuna prova, ad inserire tutte le predette buste in uno o più contenitori che vengono sigillati alla presenza di almeno due studenti presenti nell'aula d'esame e firmati nei lembi di chiusura dal presidente della commissione e dagli stessi studenti. I presidenti delle commissioni redigono, al termine di ciascuna prova di ammissione, un verbale nel quale vanno indicati: il numero dei plichi sigillati loro consegnati; il numero degli studenti che hanno effettivamente partecipato; ogni altra comunicazione attinente allo svolgimento della prova.

6. Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, provvede,  al termine di ciascuna prova di ammissione, alla consegna immediata al CINECA del o dei contenitori sigillati in cui sono racchiuse le buste contenenti le prove valide, affinchè lo stesso Consorzio possa attribuire il punteggio relativo ai singoli elaborati. Ogni Università provvede alla restituzione al M.I.U.R. dei verbali di cui al comma precedente e dei  plichi non utilizzati per ciascuna prova, che devono risultare perfettamente chiusi. Il M.I.U.R., verificata la corrispondenza tra quanto riportato nei verbali ed i plichi restituiti, autorizza il CINECA alla  trasmissione telematica alle Università dei punteggi determinati affinchè le commissioni di esame possano procedere all'abbinamento studente/elaborato/punteggio conseguito. Contestualmente il M.I.U.R. provvede alla pubblicazione sul proprio sito web, per ciascun modulo di risposte, del rispettivo codice di identificazione, della individuazione delle risposte esatte per ogni argomento d'esame e della determinazione del punteggio finale conseguito.

8. Le Università, all'avvenuta ricezione dei risultati, provvedono al ritiro, presso la sede del CINECA, dei moduli validi delle risposte in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato, e sui quali è apposto lo stesso codice identificativo, siano conservati per ogni eventuale richiesta di accesso ai documenti da parte degli interessati.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 30 aprile 2004

Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)