Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 30 aprile 2004 n. 9

Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’istruzione superiore nella Regione Europa, adottata nella Conferenza Diplomatica di Lisbona dell'11 aprile 1997;

VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei;

VISTO il D.M. 30 aprile 1999,  n. 224 recante norme in materia di dottorato di ricerca;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

VISTO il Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in particolare gli artt. 34 e seguenti recanti norme sulla formazione dei medici specialisti;

VISTI i DD.MM. 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali sono state determinate le classi delle lauree e delle lauree specialistiche;

VISTO il il D.M. 30 maggio 2001 con il quale sono stati inizialmente individuati i dati sulle carriere degli studenti universitari che i sistemi informativi delle università devono registrare e rendere disponibili per l’invio all’Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari;

VISTA la Legge 11 luglio 2002, n. 148 concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"

VISTA la legge 11 luglio 2003, n. 170 ed in particolare l’art. 1 bis, comma 1, che stabilisce, fra l’altro, che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa venga istituita presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati con gli obiettivi specificati nelle lettere a) e seguenti dello stesso articolo;

CONSIDERATO che il comma 2 del citato art. 1 bis della legge n. 170/2003 prescrive che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con propri decreti da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa, individui i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle Università e da trasmettere periodicamente all’Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati;

CONSIDERATO che l’art. 11, comma 8, del citato D.M. n. 509/99 prevede che le Università rilascino “come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo” e che le modalità di rilascio di detto certificato siano disciplinate nei regolamenti didattici di ateneo;

VISTO il modello di “supplemento al diploma” elaborato dal Consiglio d’Europa in collaborazione con l’UNESCO nel quale sono indicate le informazioni minime che lo stesso deve contenere;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed in particolare l’art. 3 che stabilisce il principio di necessità nel trattamento dei dati;

CONSIDERATA la necessità di emanare un provvedimento attuativo dell’art. 1 bis della citata legge n. 170/2003, con particolare riferimento ai dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle università e  trasmessi periodicamente all’Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati;

CONSIDERATA altresì la necessità di fornire le indicazioni per l’omogeneizzazione delle informazioni che le Università devono inserire nel supplemento al diploma in conformità del modello elaborato dal Consiglio d’Europa in collaborazione con l’UNESCO;

SENTITI il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, il Consiglio Universitario Nazionale, il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e l’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali

DECRETA

Art. 1 – Al fine di rendere operativa l’Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati, i sistemi informativi delle Università, per ogni studente che è iscritto ai corsi di studio di cui al D.M. n. 509/99, devono registrare e rendere disponibili per il loro periodico invio telematico all’Anagrafe stessa i dati riportati all’allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2 – Eventuali integrazioni o modifiche dei dati, che dovessero rendersi necessari per il corretto funzionamento del sistema conoscitivo e gestionale oggetto del presente decreto, potranno essere apportate previa consultazione degli organismi che, citati in premessa, hanno già espresso il prorpio parere sul presente decreto.

Art. 3 – Il CINECA, nell’ambito dei servizi che il Consorzio medesimo, ai sensi dell’art. 3 del proprio Statuto, presta al complesso delle Università italiane e al MIUR, fornirà  il necessario  supporto per progettare, realizzare e gestire il sistema informativo di che trattasi.

Art. 4 – Per quanto attiene all’Anagrafe dei Laureati, in prima applicazione, il MIUR, previa definizione di specifici accordi, si avvarrà delle attività e delle modalità di indagine svolte dal Consorzio Interuniversitario Alma Laurea, limitatamente al profilo dei laureati e alla condizione occupazionale degli stessi, materie già oggetto di convenzione tra il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario ed il citato Consorzio Alma Laurea.

Art. 5 – Con successivo decreto verrà istituito un Comitato tecnico-scientifico con compiti di consulenza, monitoraggio e verifica dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati.

Art. 6 – Le Università, a partire dall’anno 2005 rilasciano, in edizione bilingue, il certificato “supplemento al diploma” di cui all’art. 11, comma 8, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 in conformità al modello allegato al presente decreto del quale fa parte integrante, fatte salve le integrazioni deliberate dai competenti organi accademici.

Art. 7 – Il D.M. 30 maggio 2001 citato in premessa, emanato prima dell’entrata in vigore della legge n. 170/2003 istitutiva dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati, è sostituito dal presente decreto.

Roma, 30 aprile 2004
IL MINISTRO
F.to Moratti


Allegati:
Diploma supplemento (formato pdf)
Variabili anagrafe 
 (formato pdf)