Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Ordinanza Ministeriale 10 dicembre 2004
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2004 n. 304

Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica;

VISTO l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, istitutivo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il regolamento emanato con decreto in data 11 dicembre 1998, n. 509 in attuazione del disposto dell’art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l’art. 2, comma 1, che prevede l’adozione di un’apposita ordinanza per stabilire le modalità per la presentazione delle istanze di riconoscimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTA l’ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, recante istruzioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli istituti di psicoterapia ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto n. 509 del 1998;

VISTA l’ordinanza ministeriale 16 luglio 2004, emanata in sostituzione della precitata ordinanza 30 dicembre 1999;

VISTI i pareri espressi dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, con i quali sono stati individuati gli standard minimi di riferimento in relazione alle strutture, attrezzature e risorse di personale docente e non docente, di cui devono essere dotati gli istituti richiedenti, espressi nelle riunioni dell’11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001 (allegati C1 e C2);

CONSIDERATA la necessità di impartire nuove istruzioni con un apposito provvedimento sostitutivo delle ordinanze 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, al fine di garantire una elevata qualificazione dell’attività formativa degli istituti abilitati ai sensi del decreto n. 509 del 1998;

ORDINA:

Art. 1

L’ordinanza ministeriale del 16 luglio 2004, pubblicata nella Gazzetta ufficiale – serie generale – n. 173 del 26 luglio 2004, è sostituita dalla presente ordinanza.


Art. 2

Gli istituti che intendono ottenere il riconoscimento ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, delle sedi principali, nonché delle eventuali sedi periferiche, devono produrre, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, apposita istanza da indirizzare, in duplice copia, tramite raccomandata a.r. al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Direzione generale per l’università – Uff. VI, Piazza Kennedy, 20, 00144 Roma.

La predetta istanza, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale o dal gestore dell’istituto stesso, va proposta per l’intero corso legale degli studi, in carta da bollo secondo le norme vigenti in materia, con dichiarazione ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che quanto dichiarato, nonché tutta la documentazione allegata, corrisponde a verità.

Nell’istanza deve essere indicato il numero massimo degli allievi che si chiede di ammettere al primo anno di corso, tenuto conto in particolare delle strutture e dei docenti di cui l’istituto dispone, nonchè delle convenzioni stipulate per lo svolgimento del tirocinio.

Fatti salvi i riconoscimenti già intervenuti, il numero delle sedi periferiche non può essere superiore a due.

Art. 3

L’istanza di cui all’articolo 2, predisposta secondo lo schema di cui all’allegato A, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

A) Documentazione relativa al gestore.

A.1)  Se il gestore è persona fisica:

1) certificato di nascita;
2) certificato di godimento dei diritti politici
3) certificato attestante l’assenza di precedenti penali;
4) certificato attestante l’assenza di carichi penali pendenti;
5) certificato di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

 


A.2)  Se il gestore è una società-persona giuridica o una associazione o fondazione:

a) copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445 del 2000 con la quale l’interessato attesti sotto la propria responsabilità civile e penale di essere rappresentante legale dell’ente;
c) certificato di iscrizione alla camera di commercio (se trattasi di società-persona giuridica);
d) documentazione relativa al rappresentante legale:
1) certificato di nascita;
2) certificato di godimento dei diritti politici
3) certificato attestante l’assenza di procedimenti  penali;
4) certificato attestante l’assenza di carichi penali pendenti;
5) certificato di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
6) curriculum sui requisiti professionali.

 

B) Documentazione relativa all’indirizzo scientifico-culturale.

B. 1) Relazione, sottoscritta dal gestore o dal legale rappresentante, comprovante la validità dell’indirizzo metodologico e teorico-culturale dell’istituto e le evidenze scientifiche che dimostrino la sua efficacia, nonché la tradizione scientifica cui tale indirizzo fa riferimento, con elencazione delle relative pubblicazioni.

B. 2) Relazione sul programma formativo ed elenco delle attività didattiche distinte per annualità (I, II, III e IV anno) con l’indicazione di:

a) tipo di attività (teorica, teorico-pratica, di tirocinio);
b) denominazione delle discipline;
c) numero di ore attribuite alle stesse;
d) nominativi e qualifiche dei docenti e dei didatti e numero delle ore da affidare a ciascuno. Dal totale delle ore effettuate deve risultare lo svolgimento di non meno di cinquecento ore annuali (comprese quelle per il tirocinio). La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta dal gestore o rappresentante legale ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000.

B. 3) Relazione indicante le modalità e i criteri di ammissione all’istituto, i sistemi di valutazione intermedi  e finali degli allievi, i criteri per l’assegnazione dell’attestato finale.

C)  Documentazione relativa al tirocinio.

C. 1) Copia autenticata delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, eventualmente condizionate al riconoscimento dell’istituto ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto  n. 509  del  1998, da  cui risulti  che  l’oggetto delle  stesse è il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall’art. 8 del decreto 509/98.

Se si tratta di aziende sanitarie territoriali o ospedaliere le convenzioni devono essere sottoscritte dal direttore generale o suo delegato.

C. 2) Copia autenticata dei provvedimenti di accreditamento o di convenzionamento disposti in favore delle strutture convenzionate con gli istituti per lo svolgimento dei tirocini, dai competenti uffici regionali del Servizio sanitario nazionale.

D) Documentazione relativa al corpo docente e non docente.

D. 1) Prospetto relativo alla composizione e alla qualificazione dei docenti (titoli didattici ed accademici idoneamente documentati e curricula degli stessi), nonché del personale non docente in servizio presso l’istituto, sottoscritto dal gestore o dal rappresentante legale ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 455 del 2000.

D. 2) Dichiarazione resa da ciascun docente ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 in merito all’eventuale attività didattica svolta nell’anno in corso presso università o altri istituti abilitati ai sensi del D.M. n. 509 del 1998 o sedi periferiche degli stessi, con indicazione delle ore svolte presso ciascuna sede e del monte-ore complessivo.


E)  Documentazione relativa al comitato scientifico

E. 1) Composizione del comitato di cui all’articolo 4, comma 2, del regolamento, e in particolare indicazione del nominativo del docente universitario che insegna nelle discipline indicate all’articolo 8, comma 3, del regolamento con attestazione che lo stesso non svolge attività didattica nell’istituto.

F) Documentazione relativa alle strutture.

F. 1) Relazione sui locali disponibili per l’attività didattica e pianta planimetrica degli stessi, asseverate sotto la propria responsabilità da un geometra, da un architetto o da un ingegnere iscritti ai rispettivi albi e sottoscritte dal gestore o dal rappresentante legale.

Nella relazione e nella pianta planimetrica devono essere precisati per i singoli ambienti i metri quadrati e la destinazione degli stessi oltre che la superficie totale, in coerenza con quanto indicato nella tabella B3 allegata alla presente ordinanza.
       
Le strutture di cui dispongono gli istituti richiedenti devono risultare congrue rispetto agli standard minimi di riferimento indicati dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

F. 2) Copia autenticata del contratto di locazione o di altro titolo da cui risulti la durata della    disponibilità dei locali, non inferiore a quella del corso di specializzazione e dichiarazione del gestore o del rappresentante legale sulla destinazione degli stessi all’attività formativa in psicoterapia.

F. 3) Dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale il gestore   o   il  rappresentante   legale   attestano   di   essere   in   possesso   per  i  locali  delle autorizzazioni relative all’abitabilità, alle norme antincendio e alla messa a norma degli impianti elettrici rilasciate dalle competenti autorità amministrative, prescritte dalle disposizioni vigenti.

La documentazione relativa ai punti F1), F2) e F3) deve essere trasmessa al Ministero con apposita domanda in carta da bollo in caso di richiesta di trasferimento di sede da parte degli istituti riconosciuti.

La documentazione relativa ai punti C (C1 e C2) e F (F1,F2 e F3) deve essere trasmessa con apposita domanda in carta da bollo in caso di richiesta di aumento allievi.


G)  Documentazione relativa agli allievi

G.1) Dichiarazione con la quale il gestore o il rappresentante legale si impegnano ad ammettere ai corsi esclusivamente allievi laureati in psicologia o in medicina e chirurgia o che abbiano conseguito i corrispondenti titoli ai sensi del nuovo ordinamento di cui al D.M. n. 509 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni, iscritti nei rispettivi albi.
I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purchè conseguano l’abilitazione all’esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all’effettivo inizio dei corsi e provvedano nei trenta giorni successivi alla decorrenza dell’abilitazione a richiedere l’iscrizione all’albo.

H) Documentazione relativa alla situazione patrimoniale

H.1) Copia dell’ultimo bilancio preventivo e del conto consuntivo (nel bilancio di previsione deve risultare in particolare la spesa relativa ai docenti) approvati dai competenti organi dell’Istituto e situazione patrimoniale (escluso il caso A.1)


Art. 4

La certificazione richiesta dalla presente ordinanza può essere presentata, ove ammissibile dalle norme vigenti, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, allegando copia del documento di identità dell’interessato.

Devono essere altresì trasmesse le tabelle B1, B2, B3 e B4 allegate alla presente ordinanza, sottoscritte dal gestore o dal rappresentante legale e compilate tenuto conto degli standard minimi di riferimento di cui ai pareri del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (allegati C1 e C2).

Per le istanze di riconoscimento pervenute al Ministero entro la data di entrata in vigore della presente ordinanza ministeriale si applicano le istruzioni di cui all’ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, salvo l’onere degli istituti successivamente riconosciuti a conformarsi al presente provvedimento negli stessi termini previsti per gli istituti abilitati prima della data di entrata in vigore dello stesso.

Gli istituti in precedenza abilitati e le sedi periferiche degli stessi si adeguano alle istruzioni della presente ordinanza e trasmettono la relativa documentazione al  Ministero entro il 31 dicembre 2006. La certificazione relativa alle nuove convenzioni per il tirocinio e ai rinnovi delle stesse deve essere predisposta secondo quanto stabilito dalla presente ordinanza e trasmessa in sede di presentazione della relazione finale per l’anno 2005.

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno della pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 10 dicembre 2004

Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)