VISTO l’art.51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.499, che ha previsto la possibilità per le università di conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
VISTO l’art.1 del D.M. n.121 del 11.2.1998 che in attuazione della suindicata normativa ha determinato, a decorrere dall’esercizio finanziario 1998, l’importo lordo annuo degli assegni di ricerca in una somma compresa tra un minimo di € 12.911 (25 milioni di lire) e un massimo di €15.494 (30 milioni di lire), comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione erogante;
VISTO l’art.45 del D.L.30.9.2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che porta l’aliquota contributiva pensionistica di cui all’art.2, comma 26, della legge n.335/95, nella misura identica a quella fissata per i commercianti, pari al 17,39 fino al tetto pensionabile di €37.884,06;
RITENUTO opportuno rivalutare l’importo dell’assegno di ricerca allo scopo di incentivarne le finalità;
DECRETA
Art.1. A far data dal 1.1.2004, l’importo lordo annuo degli assegni di ricerca di cui all’art.51, comma 6, della legge n.449 del 1997 è rideterminato in una somma compresa tra un minimo di 16.138 Euro ed un massimo di 19.367 Euro. Tale importo che si intende al netto degli oneri a carico dell’amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate mensili .
Art.2. Restano ferme le disposizioni contenute all’art.2 del D.M.11.2.1998 n. 121 citato nelle premesse.
Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)