DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
Ai DIRETTORI
- CONSERVATORI DI MUSICA
- ACCADEMIE DI BELLE ARTI
- ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA
- ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA
- ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE
- ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI
- ACCADEMIE DI BELLE ARTI LEGALMENTE RICONOSCIUTE
LL.SS.
La
legge n. 148/2002 ha ratificato e reso esecutiva la
Convenzione, firmata a Lisbona l'11 aprile 1997, sul riconoscimento
dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella
Regione europea.
In particolare, l'art. 2 ha attribuito alle Università e agli
istituti di istruzione universitaria la competenza per il
riconoscimento dei cicli, dei periodi di studio svolti all'estero e
dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione
superiore, del proseguimento degli studi universitari e del
conseguimento dei titoli universitari italiani.
Ciò allo scopo di favorire la mobilità internazionale e facilitare
i programmi di scambi accademici degli studenti, garantendo il
riconoscimento dei periodi e dei cicli di studio effettuati
all'estero.
In tale ottica viene, pertanto, progressivamente superata la
prassi dell'equipollenza con l'introduzione della procedura del
riconoscimento, propria di una concezione più moderna e coerente
con gli obiettivi attuali dell'insegnamento superiore a livello
internazionale, indirizzati a realizzare, entro il 2010, uno spazio
europeo dell'istruzione superiore.
Tenuto conto delle finalità della Convenzione e delle norme della
legge di ratifica, in considerazione, anche, che la L.508/99 di
riforma delle Accademie, dei Conservatori e degli I.S.I.A,
pone dette Istituzioni nel sistema dell'Alta Formazione, si
reputa necessario armonizzare anche il settore dell'Alta Formazione
artistica e musicale con le norme della citata legge di ratifica,
per quanto riguarda la competenza al riconoscimento dei titoli di
studio, dei cicli e dei periodi di studi stranieri.
L'estensione di dette norme comporta il pieno coinvolgimento del
suddetto sistema nei processi di internazionalizzazione che
interessano sia i sistemi educativi che il mondo delle
professioni.
Ciò premesso, in linea con le finalità sopra indicate, tenuto
conto, anche dell'autonomia riconosciuta ai sensi del D.P.R. 28
febbraio 2003, n. 132, si invitano le SS.LL. ad osservare ed
attuare le norme sul riconoscimento dei titoli di studio effettuati
all'estero, ai fini dell'ammissione all'istruzione superiore o del
completamento degli studi o del conseguimento di un titolo
finale.
Si richiama alla cortese attenzione delle SS.LL. che il termine
entro il quale le istituzioni dovranno pronunciarsi sulle domande
di riconoscimento, è di 90 giorni dalla data di presentazione delle
domande stesse, ai sensi dell'art. 3 della citata legge di
ratifica. Copia dei relativi provvedimenti saranno inviati a questo
ufficio per consentire un monitoraggio dei flussi inerenti il
riconoscimento di detti titoli.
Si fa presente, inoltre, che ove il riconoscimento venga richiesto
ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, saranno le
Amministrazioni dello Stato ad operare detto riconoscimento in base
a quanto previsto dalle disposizioni in materia e secondo procedure
di attuazione.
Sarà possibile consultare sul sito del Ministero la legge 148/2002
e il testo della Convenzione di Lisbona in lingua inglese,
corredato da una traduzione in lingua italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giorgio Bruno Civello)
Allegati:
Legge 11 luglio 2002, n.148