Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Ordinanza Ministeriale 6 febbraio 2004

Ordinanza ministeriale 6 febbaio 2004 con la quale vengono indette per l'anno 2004 le sessioni di esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con  regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;

VISTO  il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n.1269;

VISTO  l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938,  n.1652 e successive modificazioni;
 
VISTA  la legge 8 dicembre 1956, n.1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

VISTO il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;

VISTA la legge 2 aprile 1958, n.323, recante norme sugli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n.980, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n.195, con il quale è stato abolito il tirocinio pratico annuale post-lauream previsto per i laureati in scienze biologiche dall’articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n.980;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n.981, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo e successive modificazioni;

VISTI i  decreti ministeriali n.239 e 240 del 13 gennaio 1992 con i quali sono stati rispettivamente approvati i regolamenti sul tirocinio e sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n.152, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n.3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;

VISTO il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n.158, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;

VISTA la legge 23 marzo 1993, n.84, concernente l'ordinamento della professione di assistente sociale;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n.155, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale;

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509;

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante determinazione delle classi delle lauree universitarie;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante determinazioni delle classi delle lauree specialistiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione agli esami di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

VISTO il decreto-legge 10 giugno 2002, n.107, convertito nella legge 1 agosto 2002, n. 173;

VISTO il decreto-legge 9 maggio 2003, n.105 convertito nella legge 11 luglio 2003, n.170;

UDITO i pareri del Consiglio Universitario Nazionale espressi nelle adunanze del 4 dicembre 2003, 17 dicembre 2003 e  14 gennaio 2004;

O R D I N A:

ART. 1

 Sono indette nei  mesi di maggio e novembre 2004 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali,organizzativi e del lavoro e dottore  in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale e agronomo e forestale iunior, zoonomo e biotecnologo agrario,  assistente sociale specialista e assistente sociale.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.


ART. 2

 I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.


ART. 3

 I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 30 aprile 2004 e alla seconda sessione non oltre il  29 ottobre 2004   presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
 In ciascuna sessione non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni indicate nell’articolo 1.
 Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data  del 29 ottobre 2004 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
 La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
 a) diploma di laurea o di laurea specialistica conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita ai sensi dell’ordinamento previgente, ovvero diploma universitario di cui alla tabella A) allegata al citato D.P.R. n. 328 del 2001 in originale o in copia autenticata o in copia notarile.
 b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di    €.49,58 fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
 I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all’economato dell’università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
 Il candidato può presentare un certificato sostitutivo del titolo originale rilasciato dalla competente Università.
 La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita  nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
 I laureati in psicologia secondo l’ordinamento previgente e i laureati della classe 58/S che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale risulti che,  abbiano svolto il tirocinio pratico annuale prescritto dall’articolo 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1992, n.239. I laureati nella classe 34 devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà, dal quale risulti che abbiano svolto il tirocinio della durata di sei mesi prescritto dall’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328.
 I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami
devono dichiarare nella istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami.
            In luogo  dei documenti di cui alla lettera  a) nonché dei certificati  attestanti il compimento del tirocinio previsti dal presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai sensi  del decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n.445.
. I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati,  sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.
 Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.
  Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.


ART. 4

 I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando  un certificato ovvero  una dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea .

ART. 5

 I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate  presso le seguenti sedi:

Attuario

Chimico

Roma

Bologna

Ingegnere

Trento

Architetto

Venezia

Dottore Agronomo e Dottore Forestale

Firenze

 

Biologo

  Bologna

Geologo

  Bologna

Psicologo

Trieste

Assistente sociale

Trento


                                     

ART. 6

   I candidati all’esame di abilitazione ad una professione per cui il decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 prevede dei settori nell’ambito delle sezioni, devono indicare, per ciascuna sezione, il settore per il quale chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo specifico titolo accademico conseguito.  I laureati in ingegneria secondo il previgente ordinamento devono indicare a quale dei rami di ingegneria desiderino che le prove prevalentemente si riferiscano.

ART. 7

I possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente  alla riforma di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,n.509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato secondo l’ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328.

ART. 8

 Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica o di  laurea conseguita secondo il previgente ordinamento hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 25 maggio 2004 e per la seconda sessione il giorno 23 novembre 2004 Per i possessori di laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n.127 e successive modificazioni e di diploma universitario gli esami  hanno inizio per la prima sessione il giorno 3 giugno 2004 e per la seconda sessione il giorno 30 novembre 2004.  Le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.

 

Roma, 6 febbraio 2004

IL MINISTRO
f.to Moratti