Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 10 giugno 2004

Numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS) - a.a. 2004/2005

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, in particolare l’art.4, e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 e successive modifiche;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n.509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;

VISTO il D.M. 18 Maggio 2005, con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario di cui all’art.1,comma 1, lettera b) della citata legge n. 264/99;

VISTO il D.M. 7 novembre 2003 “Decreto interpretativo del D.M. 24 marzo 2003 con il quale sono stati definiti le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario per l’anno accademico 2003/2004”;

PRESO ATTO della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole Università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall’art.3, comma 2, lettere a) b) e c) della  legge n.264/99;

RITENUTO di dover determinare per l’a.a.2004/2005 il numero dei posti a livello nazionale per l’ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario di cui all’art .4 della predetta legge n.168/89;

VISTI i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado individuati e comunicati dal Dipartimento per i servizi nel territorio;

DECRETA

Art.1

     Limitatamente all’a.a. 2004/2005, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione  alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario di cui alle premesse è determinato,  sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n.11.686   e ripartito fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art.2

     Ciascuna Università dispone l’ammissione alle Scuole di cui all’art.1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla Tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 giugno 2004
IL MINISTRO
f.to Moratti


Allegati:
Allegato A
- (formato .pdf)
Allegato B - Indirizzi a.a. 2003/2004 (formato .pdf)
Allegato C - Integrazioni e modifiche Indirizzi a.a. 2004/2005 (formato.html)