VISTA la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l’articolo 17, comma 96, lettera a);
VISTO il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con D.M. 10 gennaio 2002, n. 38;
VISTO il regolamento adottato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull’autonomia didattica degli atenei;
VISTO il D.M. 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l’allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in “Scienze della mediazione linguistica”;
VISTO il D.M. in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 38, del 2002;
VISTA la nota ministeriale in data 30 aprile 2003, n. 2253, con la quale sono state date istruzioni sulle modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento delle predette scuole e sulla documentazione a tal fine richiesta;
VISTO il proprio decreto in data 4 dicembre 2003, con il quale è stata respinta l’istanza presentata dalla “Libera Scuola superiore per mediatori linguistici” con sede in Cuneo, piazza Galimberti, 15 ai sensi dell’articolo 2 del D.M. n. 38 del 2002;
VISTA la reiterazione dell’istanza di riconoscimento della predetta scuola presentata ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;
CONSIDERATO che la Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 23 luglio 2004, a conclusione dell’attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento della Scuola, confermando in particolare che dall’esame dell’istanza risultano gravi inadeguatezze per quanto concerne la dotazione e la qualificazione del corpo docente, il regolamento didattico, nonché la carenza dei requisiti prescritti per la nomina del membro esterno del comitato tecnico-scientifico;
RITENUTO che per i motivi sopraindicati l’istanza di riconoscimento della predetta Scuola non possa essere accolta;
D E C R E T A:
Art. 1
Per le motivazioni espresse nel parere in premessa evidenziato dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38, la reiterazione dell’istanza di riconoscimento per i fini di cui all’articolo 4 del predetto provvedimento avanzata dalla Libera Scuola superiore per mediatori linguistici con sede in Cuneo, piazza Galimberti, 15, è respinta.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.