Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 9 luglio 2004

Modalità e contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2004/05

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l’articolo 4, comma 1;

VISTA la legge 8 gennaio 2002, n.1 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n.402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario"
 
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;

VISTO il D.M. 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree  universitarie delle professioni sanitarie;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni;

VISTO  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare, l’articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ed, in particolare, l’articolo 46;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n.17;       

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
 
VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241;

RITENUTA la necessità di definire, per l'anno accademico 2004-2005, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie;


D E C R E T A:

Art.1

1.Per l’anno accademico 2004/2005 l’ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie di cui al D.M. 2 aprile 2001, per i quali si dispone che non sia consentita una abbreviazione di corso, avviene previo superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

2.L’ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie di cui al presente decreto, è consentita direttamente, in deroga al superamento della apposita prova, a coloro i quali è stato conferito l’incarico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, da almeno due anni alla data del presente decreto.

3.La prova di ammissione per l’accesso ai corsi di laurea di cui al  comma 1 articolati in uno per ogni classe di laurea specialistica , consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di:

-teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse ;
-logica e cultura generale;
-regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse e legislazione sanitaria;
-cultura scientifico-matematica, statistica e informatica;
-scienze umane e sociali.

4.La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 6 ottobre 2004. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.
 
5.Sulla base dei programmi di cui all’allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentadue quesiti per l’argomento di teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse; diciotto quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.


Art.2

1.Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.

2.Per la valutazione della prova  si  tiene conto dei seguenti criteri:
 
a)
1 punto per ogni risposta esatta;
- 0,2 punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data.

3. In caso di parità di voti prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti  relativi ai seguenti argomenti:

teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse; logica e cultura generale; regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria; cultura scientifico-matematica, statistica e informatica; scienze umane e sociali.

4. La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea specialistica delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio di :

I. - uno dei sotto elencati titoli, a scelta del candidato, presentato per l’accesso al corso :

-diploma di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse    punti 7;
-diploma universitario, abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse     punti 6;
-titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, di cui alla legge n.42/1999   punti 5;

II.
- diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica ( DAI ) di cui al  D.P.R. n. 162/82          punti 3
- altri titoli accademici, professionali o formativi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2
 
III.
- attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4

IV.
- attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4

5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverrà sommando il punteggio di   :

I.
- uno dei sotto elencati titoli, a scelta del candidato, presentato per l’accesso al corso :

-diploma di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse  punti 7;
-diploma universitario, abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse   punti 6;
-titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse di cui alla legge n.42/1999 punti 5.

II.
- altri titoli accademici, professionali o formativi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 5 ;

III.
- attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4

IV.- attività professionali nell’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4


Art.3

1.I bandi di concorso  prevedono disposizioni  atte a  garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure  per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990.

2.I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità relative agli adempimenti per il  riconoscimento dell’identità dei partecipanti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di  quanto previsto dagli articoli  5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.


Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 luglio 2004

Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)