Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Ordinanza Ministeriale 28 luglio 2004

Prolungamento della sessione straordinaria esami di stato di abilitazione professione medico chirurgo

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA  la legge 9 maggio 1989, n.168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO   il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con  regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;

VISTO  il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n.1269;

VISTO  l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n.1652 e successive modificazioni;
 
VISTA  la legge 8 dicembre 1956, n.1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

VISTO  il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;

VISTA  la legge 4 giugno 2004, n.143, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 7 aprile 2004,  n.97;

VISTA l’ordinanza ministeriale in data 4 maggio 2004;

CONSIDERATA  la necessità di disporre un prolungamento della sessione straordinaria di esami di Stato, indetta con ordinanza ministeriale 4 maggio 2004, al fine di consentire  la possibilità di essere ammessi alla stessa a tutti i possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, nell’anno accademico 2002-2003;


O R D I N A:


ART. 1

E’ indetto  un prolungamento della sessione straordinaria di esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, nell’anno accademico 2002-2003.
Tale prolungamento ha inizio il giorno 14 settembre 2004 in tutte le sedi. Le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell’albo dell’università sede di esame.

ART. 2

 I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate  nella tabella annessa alla presente ordinanza.


ART. 3

 I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione  non oltre  il 27 agosto 2004 presso la segreteria dell’università presso cui intendono sostenere gli esami.
 
 La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

 a) diploma di laurea;
 
 b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
 I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all’economato dell’università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
        Sono esonerati dal versamento della tassa di cui alla lettera b) e dal contributo  all’università coloro che hanno già effettuato detti versamenti per l’iscrizione alla sessione ordinaria di esami di Stato.
 Il candidato può presentare un certificato sostitutivo del titolo originale rilasciato dalla competente Università.
 La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita  nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università  competente per coloro i quali dichiarino nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
In luogo  del diploma di laurea i richiedenti  possono presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai sensi  del decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n.445.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati,  sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.
 Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.

  Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

ART. 4

 I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato presso l’Università di Bologna.

ART. 5

Per ogni sede sono confermate le commissioni giudicatrici nominate con decreto del Capo del Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica in data 26 maggio 2004.

Roma, 28 luglio 2004
IL MINISTRO
f.to Moratti

TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO

BARI
BOLOGNA
BRESCIA
CATANIA
FIRENZE
GENOVA
PADOVA
ROMA "La Sapienza"
TORINO