Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 1 marzo 2004

Abilitazione all’ istituto “Società Italiana Gestalt”, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Cagliari un corso di specializzazione in psicoterapia.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DIREZIONE GENERALE PER L’UNIVERSITA’ IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTA l’ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato regolamento;

VISTO il parere espresso nella riunione dell’11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

VISTO il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’articolo 3 del predetto regolamento;

VISTO il decreto in data  31 dicembre 1993 con il quale l’Istituto “Società Italiana Gestalt” è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma;

VISTA l’istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l’abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di  Cagliari, via Cimarosa, 56, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a  10  unità e, per l’intero corso, a  40  unità;

VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all’istanza presentata dall’istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell’ 8 gennaio 2003, trasmessa con nota  n.  23    del 9 gennaio stesso anno;

VISTO il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del  6 febbraio 2004;


D E C R E T A :

Art. 1

1. Per i fini di cui all’articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l’istituto  “Società Italiana Gestalt”  è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Cagliari, via Cimarosa, 56,  ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell’istanza di riconoscimento. 

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere  al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 10 unità e, per l’intero corso, a  40  unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1 marzo 2004

Il Capo del Dipartimento
(f.to Giovanni D'Addona)