VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
VISTA l’ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato regolamento;
VISTO il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’articolo 3 del predetto regolamento;
VISTA l’istanza con la quale l’Istituto “Cooperativa Dedalus–Corso di psicoterapia familiare e sistemico-relazionale” ha chiesto l’abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede Roma, via Sannio, 61, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l’intero corso, a 80 unità;
VISTO in particolare l’articolo 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;
CONSIDERATO che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 5 marzo 2004, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell’istituto richiedente, evidenziando in particolare che l’idoneità viene negata in quanto non sono esplicitate le evidenze scientifiche che dimostrino l’efficacia dell’indirizzo metodologico e teorico-culturale adottato dall’Istituto. Non risulta certificata da adeguati curricula la qualificazione del personale docente; manca un regolamento d’istituto che precisi gli organi, la composizione e le modalità di funzionamento della scuola, le modalità e i criteri di ammissione ai corsi, nonché un adeguato ordinamento didattico riferito alla formazione. Infine, risulta carente sia la disponibilità di personale docente, visto l’eccezionale carico didattico assegnato ad alcuni di essi, che l’utilizzo di una sola struttura convenzionata per i tirocini di tutti gli allievi;
RITENUTO che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
D E C R E T A :
Art. 1
L’istanza di riconoscimento proposta dall’istituto “Cooperativa Dedalus–Corso di psicoterapia familiare e sistemico-relazionale” con sede in Roma, via Sannio, 61 per i fini di cui all’articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva richiamato nelle premesse del presente provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.