Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 24 novembre 2004, protocollo n.2788/A

Scuole di specializzazione mediche a.a. 2004/2005.


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Direzione Generale per l’Università. - Ufficio II
Protocollo: n.2788/A
Roma, 24 novembre 2004

Ai Rettori delle Università
LORO SEDE

e, p.c. Al Ministero degli Affari Esteri
D.G.R.C. Uff. VI
D.G.C.S. Uff. IX

Al Ministero dell’Interno
Servizio Stranieri

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento delle Politiche Comunitarie
  
Alla Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane

Al Ministero della Salute
Direzione Professioni sanitarie, Risorse umane e tecnologiche in Sanità

LORO SEDE

Oggetto: Scuole di specializzazione mediche a.a. 2004/2005.

Alla luce delle  disposizioni dettate dal D.Lgs. 25/07/98 n. 286, dalla legge 14/01/99 n. 4, dal D.P.R. 31.8.99 n. 394 e dalla direttiva del Ministero Sanità del 18.4.2000 n. 1259 si ritiene opportuno fornire indicazioni per l’ammissione di medici stranieri alle scuole di specializzazione mediche nell’anno accademico 2004/2005.

A - Cittadini comunitari

I cittadini comunitari medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani, cioè  diploma di laurea e abilitazione all’esercizio professionale, purché gli Stati di appartenenza abbiano depositato a tempo debito i loro strumenti di ratifica ai sensi dell’art. 2 della Legge 24/12/2003, n. 380. 

La domanda è presentata direttamente alla Università prescelta, entro i termini previsti per i cittadini italiani nel bando di concorso.

B – Rifugiati politici

I  rifugiati politici medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all’esercizio professionale).

La domanda è presentata direttamente alla Università prescelta, entro i termini previsti per i cittadini italiani nel bando di concorso.

C - Cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo con borsa di studio concessa dal Governo italiano

I cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo partecipano al concorso di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina per posti in soprannumero, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 35, del D.Lgs. n. 368/99, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie. 

In base all’avvenuta assegnazione  di borse di studio, ai sensi della L. n. 49/87, finalizzata alla formazione di specialisti per i Paesi in via di sviluppo, effettuata dal Ministero degli Affari Esteri – Dir. Gen. Cooperazione allo Sviluppo – per il tramite delle Ambasciate Italiane, i cittadini residenti all’estero o temporaneamente in Italia  dovranno presentare la domanda  alla Rappresentanza diplomatica Italiana nel Paese d’origine entro il 21 dicembre 2004 che ne curerà la trasmissione alle Università interessate entro il 21 gennaio 2005, indirizzandone copia per conoscenza al M.A.E. – D.G.C.S.- Uff. IX.

La domanda è corredata da idonea documentazione che accerti il possesso, da parte dell’interessato, dei necessari requisiti di ammissione: titolo accademico e abilitazione all’esercizio della professione secondo l’ordinamento  italiano, nel caso di studi effettuati in Italia; nel caso di titoli e abilitazione all’esercizio della professione acquisiti nel Paese di origine, l’Università può   procedere al riconoscimento della laurea e dell’abilitazione professionale  ai soli fini dell’iscrizione alle scuole di specializzazioni mediche.

D - Cittadini extracomunitari 

I cittadini extracomunitari  possono partecipare ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge 14.1.99, n. 4, al concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione  per posti in soprannumero, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie.

Ai fini della  determinazione di quanto sopra si fa riferimento agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite intese tra Università italiane e Università dei Paesi interessati.

Le Rappresentanze diplomatiche italiane, prima di trasmettere alle sedi universitarie le domande degli interessati, avranno cura di verificare direttamente con le Università la disponibilità dei posti.

La domanda è presentata entro il 21 dicembre 2004 alla Rappresentanza diplomatica italiana del Paese d’origine o di ultima residenza che ne curerà la trasmissione alla Università interessata entro il 21 gennaio 2005, avendo cura di verificare il possesso, da parte degli interessati, di tutti i requisiti di ammissione richiesti dall’ordinamento italiano (titolo accademico e abilitazione all’esercizio della professione secondo l’ordinamento  italiano, nel caso di studi effettuati in Italia; qualora l’interessato sia  residente in Italia  la domanda potrà essere inoltrata direttamente all’università. Per coloro che siano in possesso   di titolo e abilitazione all’esercizio della professione acquisiti nel Paese di origine, l’Università può   procedere  al riconoscimento della laurea e dell’abilitazione professionale  ai soli fini dell’iscrizione alle scuole di specializzazioni mediche. Inoltre per i soggetti interessati dovrà essere preventivamente assicurata   una borsa di studio per l’intera durata del corso,  dal rispettivo Governo, o da Istituzioni italiane o straniere riconosciute idonee, rispettivamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   e dalla Rappresentanza Diplomatico-consolare   italiana  all’estero,  competente  per  territorio,  che  allo  stato  attuale è  di  Euro 11.603,50 annui.

In questa categoria rientrano anche i cittadini degli Stati appartenenti alla Comunità Europea che non abbiano ancora depositato i loro strumenti di ratifica  ai sensi dell’art. 2 della Legge 24/12/2003, n. 380. 

Per essere ammessi, tutti i candidati devono aver superato le prove previste nel  Regolamento  concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione, di cui al provvedimento n. 99 del  25 febbraio 2003, n. 99,   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103, del 6 maggio 2003.

Infine qualora gli interessati non abbiano la possibilità di produrre la documentazione richiesta per partecipare ai concorsi entro la data indicata, il termine di presentazione  potrà coincidere con la scadenza del bando.

Il Direttore del Dipartimento
(f.to Giovanni D'Addona)