Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 21 ottobre 2004

Autorizzazione all’istituto “Centro per la ricerca in psicoterapia” abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell’11 dicembre 1998, n. 509, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da 12 a 20 unità e, per l’intero corso, a 80 unità.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DIREZIONE GENERALE PER L’UNIVERSITA’ – Uff. VI IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTA l’ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato regolamento;

VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell’11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

VISTO il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’articolo 3 del predetto regolamento;

VISTI il proprio decreto in data 16 giugno 2003, con il quale l’istituto “Centro per la ricerca in psicoterapia” è stato abilitato ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato D.M. n. 509 del 1998;

VISTA l’istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l’autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da 12 a 20 unità e per l’intero corso a 80 unità;

VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all’istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 17 dicembre 2003 trasmessa con nota n. 1047 del 18 dicembre 2003; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’art. 3 del regolamento suindicato, nella seduta del 10 settembre 2004;


D E C R E T A :


Art. 1

1 - L’istituto “Centro per la ricerca in psicoterapia” abilitato ad istituire e ad attivare con decreto in data 16 giugno 2003 nella sede di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509 è autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da 12 a 20 unità e, per l’intero anno di corso, a 80 unità; 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 ottobre 2004
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonello MASIA