

VISTO il d.lgs 30.7.1999 n. 300 d’istituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la legge 113/91 concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica;
VISTA la legge 10/1/2000 n. 6,contenente modifiche alla citata legge 28/3/1991 n.113 intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica;
VISTO in particolare l’art. 1 commi 1, 2, 3, della predetta legge che, per la realizzazione delle suddette finalità prevede il finanziamento triennale per il funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi;
VISTO altresì l’art. 3 della medesima legge che determina lo stanziamento annuale da destinare alle iniziative previste dalla legge e, in particolare, la percentuale da riservare al finanziamento della tabella triennale;
CONSIDERATO che l’art.1 comma 1 della predetta legge delimita gli interventi all’ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali ed alle tecniche derivate;
CONSIDERATO che il 31.12.2005 scade la Tabella Triennale degli enti che usufruiscono del contributo per il funzionamento istituita con DM 49 del 29.01.2004;
CONSIDERATA la necessità e l’opportunità di procedere alla revisione della tabella triennale, per il triennio 2006-2008, con la medesima procedura utilizzata per la sua istituzione, così come previsto dall’art. 1, comma 3 legge 6/2000;
VISTO l’art.3 della legge 127/97 contenente norme sulla autocertificazione;
VISTI gli artt.3 e 17 del D.lgvo 3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni
D E C R E T A
ART. 1 – Ambito Operativo
I consorzi, le fondazioni, gli enti e le strutture scientifiche che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico e che dispongano di esperienze acquisite, di cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con carattere di continuità attività in coerenza con le finalità della legge e dei provvedimenti in premessa, possono beneficiare dei contributi triennali per il funzionamento, previo inserimento in una apposita tabella.
ART. 2 – Soggetti beneficiari
Sono legittimati a presentare domanda i soggetti di cui all’art.1, che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice Civile e del DPR 10.2.2000 n. 361;
ART. 3 – Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce “Domande finanziamento”. Il servizio sarà attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sulla gazzetta ufficiale.
Il servizio consentirà la stampa della domanda (all.1) e della scheda recante notizie sull’ente (All.2) – che fanno parte integrante del presente decreto - che, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno essere inviate entro lo stesso termine, pena l’esclusione, a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno o con corriere autorizzato, al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) - Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento dell’Attività di Ricerca - Ufficio V – Piazzale J.F. Kennedy, 20 – 00144 ROMA, recante sulla busta “inserimento in tabella ex lege 6/2000”; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. Alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:
a) relazione analitica sull’attività del triennio 2003-2005;
b) Programma di attività e impegni assunti per il periodo di validità della tabella per il triennio 2006-2008;
c) bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2003, 2004 e 2005;
d) Statuto;
e) Fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità come prescritto dall’art.3 della legge 127/97.
Tutta la sopraelencata documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante.
ART. 4 – Criteri per l’inserimento in tabella
Il possesso dei requisiti prescritti viene accertato attraverso l’esame degli statuti e atti istitutivi, delle schede allegate alla domanda recante notizie sull’ente e delle relazioni analitiche aggiuntive attestanti l’attività continuativamente svolta. E’ altresì presa in considerazione la consistenza, la conservazione e valorizzazione e fruizione del patrimonio, l’attività di programmazione pluriennale, la partecipazione a programmi e progetti nazionali ed internazionali, di didattica e formazione.
- Le relazioni, redatte distintamente per ciascun anno, si riferiscono alle attività svolte nel triennio precedente alla costituenda tabella.
- L’attività di ricerca, di elaborazione culturale, di valorizzazione e fruizione del patrimonio, l’attività di servizi e quella di promozione culturale devono essere continuative, documentate, pubblicamente fruibili e di rilevante valore scientifico tecnologico.
- Viene altresì considerata la disponibilità di una sede idonea, di attrezzature adeguate e di personale qualificato destinato stabilmente ad attività di diffusione della cultura scientifica e di valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico.
- La rilevanza del patrimonio e delle collezioni, oltre che alla mera consistenza quantitativa ed all’intrinseco valore scientifico, consegue al grado di integrazione con l’attività svolta.
- La presentazione della programmazione pluriennale documenta la capacità operativa dell’ente a breve e medio termine.
- I prospetti riepilogativi dei bilanci documentano la capacità di spesa dei soggetti per le attività istituzionali.
Sono valutati prioritariamente:
- gli enti, le strutture scientifiche, i consorzi, le fondazioni, le cui attività siano prioritariamente finalizzate agli obiettivi delle legge e che abbiano dimostrato efficacia anche in relazione allo loro ottimale integrazione in rete telematiche e nella creazione anche di centri di servizio.
- la costituzione di un sistema organico di musei inteso come aggregazione di strutture scientifiche e museali in grado di favorire, attraverso la loro coordinata integrazione, l’obiettivo della diffusione della cultura scientifica a livello nazionale e locale.
ART. 5 – Modalità di emanazione della tabella
Con Decreto Ministeriale gli enti sono inseriti in tabella, sentito il Comitato previsto dall’art. 5 della Legge 6/2000, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa istruttoria volta ad accertare, attraverso una valutazione comparativa delle domande, la rilevanza e la qualità delle attività già svolte e la loro efficacia rispetto alle finalità della legge.
Il citato D.M. è pubblicato sulla G.U.
ART. 6 – Validità della tabella
La tabella ha la durata di tre anni; alla scadenza è soggetta a revisione con la medesima procedura.
L’erogazione del finanziamento è disposta su base annuale, sentito il predetto Comitato, previa presentazione di relazioni analitiche sull’attività svolta nell’anno precedente e sulla programmazione dell’anno in corso, corredate dai bilanci e dalla documentazione contabile delle spese sostenute.
Il Servizio per lo Sviluppo ed il Potenziamento dell’Attività di Ricerca effettua il controllo della documentazione e cura l’istruttoria da sottoporre al Comitato ai fini della quantificazione del contributo che, comunque, non può eccedere la somma equivalente al pareggio fra entrate e uscite dei bilanci preventivi e consuntivi.
ART. 7- Divieto di cumulo
Gli Enti inseriti in tabella non possono beneficiare, per il periodo del loro inserimento nella tabella stessa, di altri contributi erogati allo stesso titolo dal MIUR.
Il Direttore Generale
(f.to Luciano Criscuoli)