Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 20 aprile 2005

Prova di ammissione al Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria anno accademico 2005/06 - Modalità e contenuti delle prove

http://odontoiatria.miur.it

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l’articolo 4, comma 1;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";

VISTO il decreto ministeriale in data  28 novembre  2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree  specialistiche universitarie;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione  e di asilo” ed in particolare l’art.26;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n.17;       

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
 
VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di dati personali”;

VISTO il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 5 aprile 2005;

RITENUTA la necessità di definire, per l'anno accademico 2005-2006, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a)  della predetta legge n.264/1999;

D E C R E T A:

Art.1

(Disposizioni generali)                          

1.L’ammissione degli studenti al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n.264 citata in premesse, avviene previo superamento di apposita prova  sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.


Art.2

(Prova di ammissione)

1.La  prova di ammissione per gli studenti comunitari e per gli  studenti non comunitari ricompresi nell’art.26 della legge n.189/2002 citata in premesse è di contenuto identico sul territorio nazionale ed è predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  (M.I.U.R.) avvalendosi di una  commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale.

2.La  prova di ammissione per gli studenti  non comunitari residenti all'estero, è predisposta da ciascuna Università, così come la relativa graduatoria di merito.

3.La prova di ammissione per gli studenti indicati ai commi 1 e 2,  consiste nella soluzione di ottanta  quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di:
logica e cultura generale
biologia
chimica
fisica e matematica

4.Sulla base dei programmi di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti ventisei quesiti per l’argomento di logica e cultura generale e  18 per ciascuno dei restanti argomenti.

5.La prova  di ammissione ha inizio alle ore 11.00. Per lo svolgimento della prova e per indicare le opzioni di sede è assegnato un tempo di due ore e quindici minuti e la stessa  si svolge  presso le sedi universitarie nei giorni e con le specificazioni di seguito indicati:

•studenti comunitari e studenti non comunitari di cui al comma 1:        20   luglio 2005
•studenti  non comunitari residenti all'estero:                  5  settembre 2005

6.In via sperimentale, limitatamente all’anno accademico 2005/2006, le immatricolazioni degli studenti comunitari e degli studenti non comunitari di cui al comma 1 sono disposte presso i singoli Atenei secondo la graduatoria nazionale definita dal M.I.U.R in relazione al punteggio conseguito dai partecipanti  e in base alle procedure di cui all'allegato n.1 che  costituisce parte integrante del presente decreto.

Art.3

(Valutazione della prova)


1.Per la valutazione della prova di ammissione si  tiene conto dei seguenti criteri:
 
a)
1 punto per ogni risposta esatta;
-0,25  punti  per ogni risposta sbagliata;
0 punti  per ogni risposta non data;

b)in caso di parità di voti, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione  rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, biologia, chimica,  fisica e matematica.


2.In caso di posizione ex aequo, prevale l’età anagrafica del più giovane.

Art.4

(Studenti in situazione di handicap)

1.La prova di cui al presente decreto è organizzata dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma dalla legge n.104/1992, così come modificata dalla legge n.17/1999.

Art.5
(Trasparenza delle fasi del procedimento)
1.I bandi di concorso  prevedono disposizioni  atte a  garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure  per la nomina delle commissioni preposte all’esame di ammissione e del responsabile del procedimento ai sensi della legge n.241/1990.

2.I bandi di concorso definiscono, inoltre, le modalità relative agli adempimenti per il  riconoscimento dell’identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di  quanto previsto dagli articoli  5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Art.6

(Procedure per la prova di ammissione per gli studenti di cui all'art.2, comma 1)


1Il M.I.U.R., si avvale del Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell’Italia nord orientale, C.I.N.E.C.A., in base ad apposita convenzione stipulata tra il Direttore generale del Servizio per l’autonomia universitaria e gli studenti ed il Direttore dello stesso Consorzio, per la predisposizione dei plichi destinati ai singoli partecipanti, contenenti i quesiti oggetto della prova, così come formulati dalla commissione di esperti, di cui all’art.2, comma 1, nonchè il materiale,  citato nelle Note tecniche parte integrante del presente decreto, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli Atenei, aumentato d'ufficio del dieci per cento, nonché per tutte le procedure connesse alla definizione della graduatoria nazionale, di cui all'allegato n.1, parte integrante del presente decreto.

Art.7

(Informativa ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali)

1.Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di dati personali” viene predisposta l’informativa, di cui all’allegato n.3, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 aprile 2005

Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)