Ai Rettori delle Università
LORO SEDI
Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
SEDE
Al CINECA
via Magnanelli 6/3
40033 Casalecchio di Reno (BO)
e p.c
Alla CRUI
p.zza Rondanini, 48
00186 Roma
Al CUN
SEDE
Al CNSU
SEDE
Facendo seguito alla ministeriale n. 115 del 28 gennaio 2005, con la quale è stato trasmesso il D.M. 27 gennaio 2005, n. 15, al fine di consentire una efficace organizzazione delle operazioni, relative alla verifica del possesso dei requisiti minimi e all’inserimento dei corsi di studio nella Banca dati dell’offerta formativa, si forniscono le indicazioni operative appresso indicate.
1. Regolamenti didattici d’Ateneo (RAD)
Sono confermate le procedure informatizzate, per la cui attuazione sono state a suo tempo fornite indicazioni operative (vedi nota n. 1329 del 14 settembre 2001 e successive integrazioni, e da ultimo la predetta ministeriale n. 115/2005).
2. Verifica dei requisiti minimi.
Per lo svolgimento delle operazioni relative alla verifica del possesso dei requisiti minimi, è predisposta nella Banca dati dell’offerta formativa un’apposita sezione, denominata Pre-Off.F, visibile anche ai Nuclei di valutazione.
Nella Pre-Off.F le Università dovranno provvedere a inserire i corsi di studio – già approvati e presenti nel RAD – che si propone di attivare nell’a.a. 2005/2006, con le informazioni rilevanti ai fini della predetta verifica. In particolare, per ciascuno di tali corsi, le Università indicheranno le sedi didattiche (al riguardo si rimanda a quanto riportato al § 3) e, in relazione a ognuna di esse:
- le modalità di svolgimento della didattica (convenzionale o teledidattica)1 ,
- i settori scientifico disciplinari (“sciogliendo” anche gli intervalli di crediti e gli ambiti di sede);
- l’utenza sostenibile, così come definita nell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 15/20052 ;
- l’eventuale presenza, per quanto riguarda i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie (classi SNT/1, SNT/2, SNT/3, SNT/4, SNT_SPEC/1, SNT_SPEC/2, SNT_SPEC/3, SNT_SPEC/4) o appartenenti alla classe di Scienze del servizio sociale (classe 6), di specifiche convenzioni che prevedano la messa a disposizione del personale dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione3. Di tali convenzioni andranno indicati la data di stipula, la durata e le istituzioni coinvolte.
2.1 Docenza di ruolo
Nella Pre-Off.F è predisposta una procedura automatica di autovalutazione del possesso dei requisiti di docenza di ruolo secondo i criteri parametrici riportati nell’allegato 1 al D.M. n. 15/20054 , come esplicitati dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario - con doc. 3/04, disponibile sul sito internet www.cnvsu.it - al quale le Università dovranno far riferimento.
In relazione a quanto sopra, le relative valutazioni qualitative e quantitative sulla docenza di ruolo utilizzabile sono determinate dagli esiti di tale procedura; e pertanto, la relazione concernente le disponibilità di tali risorse non viene richiesta ai Nuclei.
Ai fini della predetta verifica vengono considerati i dati relativi alle dotazioni di docenza di ruolo per facoltà risultanti dagli archivi CINECA al 31 marzo c.a. (integrati con i dati relativi ai concorsi banditi e non ancora conclusi a tale data); per quanto riguarda i corsi interfacoltà e interatenei5 , le Università dovranno preventivamente inserire i dati relativi alla docenza impegnata per la loro attivazione.
Per consentire una più efficace programmazione ex ante dell’offerta formativa effettivamente attivabile, la predetta procedura è utilizzabile dalle Università in “modalità di prova”, con possibilità di inserimento dei corsi “in itinere6” entro il termine indicato (vedi pag. 7)7 .2.2 Strutture
Per quanto riguarda le strutture, i Nuclei dovranno acquisire dalle competenti strutture delle Università i dati relativi alle strutture utilizzabili in ogni facoltà (o struttura didattica competente) per i corsi di studio alle stesse afferenti e inseriti nella Pre-Off.F.
Facendo riferimento ai predetti dati, i Nuclei potranno così predisporre apposita relazione, valutando per ogni facoltà (o struttura didattica competente) se l’offerta formativa individuata nella Pre-Off.F appare compatibile con le quantità e le caratteristiche delle strutture messe a disposizione della stessa per la durata normale degli studi8 .
Attesa la complessità dell’adempimento, la limitatezza dei tempi disponibili, nonché la non ancora completa definizione di adeguati parametri oggettivi, limitatamente all’a.a. 2005/2006, le eventuali carenze di strutture - da evidenziare da parte dell’ Università nell’Off.F pubblica - non pregiudicheranno la possibilità di attivazione dei corsi.
Per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale in Medicina veterinaria – per i quali i requisiti di strutture sono stati definiti dal Comitato nel doc. 12/02 -, l’attivazione degli stessi è comunque subordinata alla relazione favorevole dei Nuclei.
Si fa presente che, sulla base di apposita metodologia che verrà all’uopo predisposta, la verifica dei requisiti di strutture dovrà essere reiterata dai Nuclei ex post, sulla base degli iscritti effettivi al primo anno, ai fini di quanto indicato al successivo § 4.2.3 Chiusura della verifica
La chiusura della Pre-Off.F, da parte dei Rettori, determina l’elenco definitivo dei corsi che, avendo superato la verifica di cui al punto 2.1 (fatto salvo quanto indicato al punto 2.2 per i corsi di laurea magistrale in Medicina Veterinaria), potranno essere attivati nell’a.a. 2005/2006. Gli stessi accedono, assieme alle informazioni già inserite, automaticamente nell’Off.F.
Al riguardo, è appena il caso di richiamare le sanzioni di cui all’art. 2, comma 6, del D.M. n. 15/2005 per l’eventuale iscrizione di studenti in corsi di studio non inseriti nei termini nell’Off.F.
3. Sedi didattiche9
Le Università potranno attivare corsi di studio (vedi art, 4, comma 3 del D.M. 5 agosto 2004, n. 262):
a-1) nella stessa sede didattica ove gli stessi sono stati legittimamente attivati nell’a.a. 2004/2005 (vedi Tabella A allegata);
a-2) ovvero - in caso di prima attivazione o di cambiamento della sede didattica - nelle sedi amministrative delle facoltà dell’Ateneo legittimamente istituite (vedi Tabella B allegata);
a-3) ovvero - per i corsi relativi alle professioni sanitarie - presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base dei protocolli di intesa fra Università e Regioni (vedi § 2, nota 3).
Le tabelle A e B potranno essere integrate con l’inserimento di eventuali sedi che risultassero omesse; le Università invieranno a tal fine copia della relativa autorizzazione ministeriale all’Ufficio V della Direzione Generale per l’Università entro il 15 marzo c.a..
I corsi di studio inseriti nell’Off.F relativa all’a.a. 2004/2005 in sedi didattiche diverse da quelle riportate nelle tabelle A e B (vedi Tabella C allegata) saranno invece sottoposti alla procedura di cui all’art. 6, comma 1, del D.M. n. 262/2004, con modalità che saranno successivamente indicate. L’eventuale reinserimento nell’Off.F relativa all’a.a. 2005/2006 di tali corsi di studio nelle stesse sedi è pertanto consentito con riserva; di ciò le Università daranno evidenza nell’Off.F pubblica.
Relativamente ai casi di prima attivazione o di cambiamento della sede didattica, l’attivazione di corsi di studio in sedi diverse da quelle riportate nella Tabella B, per l’a.a. 2005/2006 non potrà essere consentita, attesi i tempi tecnici necessari per l’espletamento della procedura di cui all’art. 4, comma 3, lettera a-4) del D.M. n. 262/2004 e l’esigenza di procedere preliminarmente al riassetto dell’offerta formativa esistente.
4. Requisiti minimi ex post.
Ai fini dell’applicazione del modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario, approvato con D.M. 28 luglio 2004, n. 146, la verifica del possesso dei requisiti minimi, di docenza e di strutture, effettuata ex ante facendo riferimento all’utenza sostenibile, verrà ripetuta ex post sulla base degli iscritti effettivi al primo anno.
5. Offerta formativa pubblica (Off.F pubblica)
Entro la data del 31 maggio dovranno essere completate le operazioni di immissione delle informazioni di cui ai seguenti punti, che unitamente a quelle che risultano già inserite nell’Off.F (§ 2) saranno visualizzate nell’Off.F pubblica.
5.1 informazioni a livello di corso
Per ciascuna sede didattica dei corsi presenti in Off.F (che hanno quindi superato la verifica di cui al § 2.3) dovranno essere inserite le seguenti informazioni:
• la data di inizio dell’attività didattica
• i nomi dei docenti di riferimento (I, II fascia e ricercatori)
• il numero dei tutor previsti10 (tenendo presente quanto indicato nella nota n. 995 del 3 luglio 2003, pagg. 9 e 10)
• l’indirizzo internet del corso di laurea, le strutture ove è possibile consultare il regolamento didattico del corso (indicandone l’indirizzo, telefono, fax, e mail)
• l’esistenza o meno di un test di orientamento alle iscrizioni
• l’esistenza o meno della valutazione della preparazione iniziale dello studente e le sue modalità
• le conseguenze di una eventuale valutazione negativa ai fini dell’iscrizione
• l’esistenza di attività di recupero degli eventuali debiti formativi
• l’esistenza di un servizio di tutorato
• l’esistenza di un servizio per l'inserimento occupazionale dei laureati (job placement)
• l’esistenza di strutture dedicate ai soggetti diversamente abili
• l’esistenza di strutture dedicate agli stage e tirocini
• gli sbocchi professionali previsti
• i percorsi formativi a cui il titolo (laurea) dà accesso.
5.2 informazioni a livello di Ateneo
Per ciascuna Università, dovranno essere inserite le informazioni inerenti le strutture di accoglienza.
Nello specifico per ciò che concerne• le strutture in cui sono presenti i servizi di accoglienza degli studenti, vanno indicati:
- facoltà di riferimento
- indirizzo
- telefono
- fax
- indirizzo internet• i servizi e le provvidenze per il diritto allo studio, vanno indicati:
- istituzioni
- indirizzo
- telefono
- fax
- indirizzo internet• la mobilità ed i servizi di orientamento allo studio sia per la mobilità nazionale che internazionale, che per i tirocini, vanno indicati
- sito web
• i servizio di orientamento, vanno indicati
- indirizzo internet
- delegato del Rettore
- indirizzo
- telefono
- fax5.3 Insegnamenti
Per consentire una completa visibilità dei percorsi formativi e tenuto conto della necessità di dotare gli Atenei delle informazioni necessarie al rilascio del diploma supplement dovranno essere altresì immesse le seguenti informazioni relative agli insegnamenti impartiti nei singoli corsi di studio:
a) denominazione dell’insegnamento
b) afferenza a settore/i Scientifico Disciplinari
c) crediti Formativi Universitari (CFU)
d) modalità di copertura (mediante docenza di ruolo o a contratto)
e) programma o sintesi
f) nome del docente (facoltativo)
Il termine per l’inserimento dei dati relativi ai punti a, b, c è fissato al 31 maggio, i rimanenti dati potranno essere inseriti fino al 30 settembre c.a..
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Per corrispondere, infine, alle molteplici richieste pervenute dagli Atenei si informa che il termine per l’inserimento nel RAD delle proposte dei nuovi corsi di studio o delle modificazioni delle medesime già inserite, che era stato prorogato con la nota n. 115/2005 al 19 febbraio 2005, è ulteriormente prorogato, relativamente all’a.a. 2005/2006, al 28 febbraio c.a..
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Antonello Masia)
f.to Masia
1 L’eventuale indicazione di corsi con modalità di svolgimento “mista”, viene comunque considerata, ai fini della verifica dei requisiti minimi, equivalente a quella convenzionale.
2 Per i corsi con programmazione nazionale degli accessi tale valore non può comunque essere inferiore al numero dei posti richiesti al Ministero.
3 In mancanza delle predette convenzioni, non viene applicata la riduzione del numero di docenti di ruolo necessari. Per quanto riguarda le professioni sanitarie, sono considerate le convenzioni stipulate sulla base dei protocolli di intesa fra Università e Regioni, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 24 maggio 2001, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.
4 In via di prima applicazione, limitatamente ai corsi di studio attivati in classi non precedentemente utilizzate ovvero a quelli attivati da Atenei di nuova istituzione, il Comitato potrà valutare la particolare situazione di iniziative anche carenti inizialmente dei complessivi requisiti richiesti purchè esse siano accompagnate da plausibili piani di raggiungimento dei requisiti stessi entro congrui termini predefiniti.
5 Per corsi interatenei si intendono quelli regolati dalle disposizioni di cui all’art. 3, comma 10, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. Le relative convenzioni disciplinano l’utilizzazione in termini di docenza, strutture didattiche e scientifiche dei rispettivi Atenei. Nell’ipotesi di rilascio di titoli congiunti o di doppi titoli, i corsi devono essere inseriti nei corrispondenti regolamenti didattici d’Ateneo.
6 Come è noto, sono “in itinere” le proposte di integrazione del RAD per l’inserimento di nuovi corsi di studio o modificazioni di precedenti già inseriti.
7 Per tale finalità, è consentita la possibilità di accesso alla Pre-Off.F anche alle singole facoltà (o strutture didattiche competenti), limitatamente alle parti di pertinenza.
8 I Nuclei potranno a tal fine far utile riferimento a quanto indicato nel § 3.2. del doc 17/01 del Comitato e alle informazioni già disponibili nella Banca dati “Rilevazione Nuclei”.
9 Per sede didattica del corso di studio, si intende quella nella quale viene svolta, in prevalenza, l’attività didattica relativa allo stesso.
10 L’attività di tutorato potrà essere svolta dai docenti nonché dai soggetti previsti dall’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 11 luglio 2003, n. 170 e da ulteriori soggetti eventualmente previsti nei Regolamenti di Ateneo.