Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Ordinanza Ministeriale 14 febbraio 2005

Prima e seconda sessione degli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni non disciplinate dal d.p.r. 5 giugno 2001, n.328, relative all’anno 2005.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con  regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;

VISTO il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n.1269;

VISTO l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938,  n.1652 e successive modificazioni;
 
VISTA la legge 8 dicembre 1956, n.1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

VISTO il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;

VISTA la legge 2 aprile 1958, n.323, recante norme sugli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;

VISTO il decreto ministeriale 3 dicembre 1985 con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra;

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n.206, relativa al tirocinio professionale per i dottori commercialisti;

VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista;

VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n.654, con il quale è stato approvato il regolamento recante modifiche alle norme sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista;

VISTA la legge 12 febbraio 1992, n.183, relativa alla modifica dei requisiti  per l'iscrizione all'albo e all'elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali;

VISTO il decreto ministeriale 8 marzo 1996, n.622, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale;

VISTA la legge 18 gennaio 1994, n.59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare;

VISTO il decreto ministeriale 18 novembre1997, n.470, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare;

UDITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nella adunanza del 16 dicembre 2004;

O R D I N A:

ART. 1

 Sono indette nei  mesi di giugno e novembre 2005 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista,  odontoiatra,  farmacista,  veterinario, , ragioniere e perito commerciale, tecnologo alimentare e per l’abilitazione nelle discipline statistiche.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

 

ART. 2

 I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

 

ART. 3

 I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 13 maggio 2005 e alla seconda sessione non oltre il  28 ottobre 2005   presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
 In ciascuna sessione non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni indicate nell’articolo 1.
 Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data  del 28 ottobre 2005 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
 La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

 a) diploma di laurea in originale o in copia autentica o in copia notarile. Per l’abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale :
  a) diploma di ragioniere e perito commerciale in originale o in copia autenticata o copia notarile;
  b) diploma universitario in originale o in copia autentica o in copia notarile, ovvero  diploma di laurea in originale o in copia autentica o in copia notarile; 
 b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
 I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all’economato dell’università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
 Il candidato può presentare un certificato sostitutivo del titolo originale rilasciato dalla competente Università.
 La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita  nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
 I candidati agli esami di Stato per medico veterinario devono produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente per la prima e per la seconda sessione, un certificato rilasciato dall’università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico  attestante il compimento del tirocinio effettuato presso le strutture autorizzate dalle competenti università.
 Detta certificazione è inserita  nel fascicolo del candidato a cura dell'ufficio competente.
 I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, hanno effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico. 
 I laureati che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista devono presentare un certificato di compimento del tirocinio, prescritto dalla legge 17 febbraio 1992 n.206, rilasciato dal Consiglio dell’ordine professionale competente ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 10 marzo 1995, n.327.
 I candidati che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale devono presentare un certificato di avvenuto compimento del tirocinio, prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183, rilasciato dal Consiglio dell’ordine professionale competente.
 I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nella istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami.
        In luogo  dei documenti di cui alla lettera  a) nonché dei certificati  attestanti il compimento del tirocinio previsti dal presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai sensi  del decreto del Presidente della Repubblica  20 ottobre 1998, n.403.
 I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati,  sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.
 Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.
  Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.


ART. 4

 I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando  un certificato ovvero  una dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea .

 

ART. 5

 I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate  presso le seguenti sedi:

 Dottore commercialista   Trento
 Odontoiatra  Milano
 Farmacista  Bologna     
 Veterinario                               Bologna
 Discipline Statistiche  Roma
 Ragioniere e Perito commerciale                           Trento
 Tecnologo alimentare  Udine

ART. 6

 Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 14 giugno 2005 e per la seconda sessione  il giorno 29 novembre 2005. Le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.

Roma, 14 febbraio 2005

IL MINISTRO
F.to Moratti