VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, con la quale è stato istituito il Ministero sell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;
VISTO il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n.1269;
VISTO l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n.1652 e successive modificazioni;
VISTA la legge 8 dicembre 1956, n.1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
VISTO il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
VISTA la legge 2 aprile 1958, n.323, recante norme sugli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;
VISTA la legge 10 febbraio 1992, n.152, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n.3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;
VISTO il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n.158, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509;
VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante determinazione delle classi delle lauree universitarie;
VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante determinazioni delle classi delle lauree specialistiche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione agli esami di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;
VISTO il decreto-legge 10 giugno 2002, n.107, convertito nella legge 1 agosto 2002, n. 173;
VISTO il decreto-legge 9 maggio 2003, n.105 convertito nella legge 11 luglio 2003, n.170;
VISTE le ordinanze ministeriali in data 14 febbraio 2005 e in data 4 aprile 2005;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.1233 del 22 marzo 2005 che ha riformato la sentenza del TAR Lazio n.1845 del 2003 ed accolto il ricorso proposto in I grado dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani annullando tutte le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328 che disciplinano l’istituzione della nuova figura dello zoonomo all’interno dell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali, nonché le disposizioni che disciplinano le attività professionali attribuite allo zoonomo stesso;
O R D I N A:
ART. 1
L’ordinanza in data 14 febbraio 2005 è modificata come segue:
all’articolo 1, dall’elenco delle professioni per cui vengono indetti gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni, deve considerarsi espunta la professione di zoonomo;
conseguentemente, nella tabella delle sedi di esami di Stato di abilitazione professionale annessa alla citata ordinanza, deve considerarsi altresì espunta la professione di zoonomo.
Il Ministro