Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 1 luglio 2005

Determinazione del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corsi di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2005/06

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a) ;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";

VISTO il decreto ministeriale in data 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche e, in particolare quella relativa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, classe 46/S;

VISTO il D.M. 20 aprile 2005 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale per l’anno accademico 2005-2006;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare l’art.39, comma 5, così  come sostituito dall’art.26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTE le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l’anno accademico 2005-2006 riferito alle predette disposizioni;

VISTA l’offerta potenziale formativa  deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento  ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n.264;

VISTA la nota in data 17 marzo 2005 con la quale il Ministero della Salute, in occasione della annuale programmazione degli accessi ai corsi di laurea dell’area sanitaria, conferma l’orientamento di dare avvio ad un’ulteriore riduzione del numero delle immatricolazioni per il corso di laurea specialistica in questione al fine di corrispondere alle preoccupazioni espresse anche dagli Ordini professionali e di consentire agli Atenei di investire in maniera più incisiva sulla qualità e l’intensità dell’offerta formativa;
 
RITENUTO  di dover tener conto delle considerazioni espresse dal Ministero della Salute, ma di non trascurare neppure  lo spazio europeo dell’istruzione superiore e la mobilità dei professionisti;

VISTO il parere espresso in merito alla predetta offerta potenziale formativa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario in data 23 maggio 2005;

RITENUTO di dover condividere le osservazioni di cui al citato parere circa la opportunità di  confermare la stessa offerta programmata nell’anno 2004-2005 al fine di assicurare la coerenza tra quest’ultima e le risorse disponibili, riducendola nei soli casi in cui la proposta degli Atenei è ridotta rispetto al precedente anno;

RITENUTO pertanto inopportuno accogliere l’incremento del numero delle immatricolazioni rispetto all’anno accademico precedente richiesto da alcune Università;
  
RITENUTO di dover determinare per l'anno accademico 2005-2006, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia afferente alla classe 46/S e di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

D E C R E T A:

Art. 1

1.Limitatamente all’anno accademico 2005/2006, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia afferente alla classe 46/S è determinato in 7.833.
In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art.26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati n. 7.424 posti, ripartiti fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto e agli studenti stranieri residenti all’estero sono destinati n. 409 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.

Art.2

1. Ciascuna università dispone l’ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
2. Ciascuna università dispone l’ammissione degli studenti  non comunitari residenti all’estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.


Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1 luglio 2005

Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)



Allegati:
Allegato 1