Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 29 luglio 2005

Riassegnazione delle borse di studio per medici specializzandi resesi disponibili per mancanza di idonei nelle graduatorieRiassegnazione delle borse di studio per medici specializzandi resesi disponibili per mancanza di idonei nelle graduatorie.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300, di riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all’art. 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura,  l’istituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368 e, in particolare, l’art.35, comma 2, il quale prevede che il   Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, acquisito il parere del Ministero della Salute,  determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia;

VISTO il decreto in data 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, che ha indicato le specializzazioni mediche di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 34 del citato D.Lgs. n. 368/99;

VISTO il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, con il quale sono stati fissati i requisiti d’idoneità delle strutture destinatarie della  formazione specialistica;

VISTO il decreto  del Ministro della Salute in data 15/3/2005 adottato  di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e  della Ricerca  e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente la determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell’anno accademico 2004/2005 e  la determinazione del  numero complessivo delle borse di studio da assegnare nell’anno accademico 2004/2005 con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

RITENUTO che l’offerta formativa delle università si rivolge all’intero territorio nazionale;

RAVVISATA la opportunità di adottare quale criterio base per l’assegnazione delle borse di studio quello di assicurare la continuità formativa delle scuole  tenendo conto delle capacità ricettive, nonché del volume assistenziale  delle strutture inserite nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di una propria rete formativa, sulla base del volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina  delle strutture sanitarie presenti nell’ambito  territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente l’attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993  ed in particolare l’art. 46, comma 2, come modificato dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 21.12.99, n. 517;

VISTO il decreto ministeriale   9/2/2005  con il quale il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  ha  assegnato n. 4615 borse  di studio alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia per l’a.a. 2004/2005; 

VISTA la nota  n.  4002 del 24/6/2005, con la quale questo Ministero   ha precisato, tra l’altro, che le borse non assegnate dagli Atenei, per mancanza di idonei, sarebbero state riassegnate ad altre Università, con apposito provvedimento, soltanto per la medesima tipologia;

PRESO ATTO delle richieste di talune Università per la modifica e per la integrazione delle assegnazioni previste nel predetto D. M.    9/2/2005;

RITENUTO, per le motivazioni suesposte,  opportuno integrare e rettificare l’assegnazione alle scuole di specializzazione in questione delle borse di studio di cui al precitato decreto ministeriale          

D E C R E T A:

Per l’anno accademico 2004/2005, ferma restando la dotazione complessiva prevista per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione, il numero dei medici da ammettere, con assegnazione delle borse di studio di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 257/91, alle scuole di specializzazione di cui al D.M. 9/2/2005  citato nelle premesse, è integrato e rideterminato come risulta nell’allegata tabella che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Le assegnazioni delle borse di studio alle scuole di specializzazione indicate nella predetta tabella sostituisce quella già predisposta con il citato D.M. 9.2.2005.

Il Presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 luglio 2005


Allegati:
Allegato 1