Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 16 marzo 2005
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2005 n. 73

Diniego dell’abilitazione all’istituto “Scuola di Psicoterapia Infantile” ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell’11 dicembre 1998, n. 509.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DIREZIONE GENERALE PER L’UNIVERSITA’ Uff. VI IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTA l’ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato regolamento;

VISTO il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’articolo 3 del predetto regolamento;

VISTA l’istanza con la quale l’ Istituto “Scuola di Psicoterapia Infantile” ha chiesto l’abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Milano, Viale Marche, 93, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20   unità e, per l’intero corso, a 80   unità;

VISTO in particolare l’articolo 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

CONSIDERATO che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 21 gennaio 2005, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell’istituto richiedente, evidenziando in particolare che l’indirizzo metodologico presentato non rientra nel corpus teorico delle psicoterapie e non sono presentate evidenze di efficacia psicoterapeutica della pratica clinica che si configura come esclusivamente legata alla tradizione della terapia psicomotoria;      

RITENUTO che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;


D E C R E T A :

Art. 1

L’istanza di riconoscimento proposta dall’istituto “Scuola di Psicoterapia Infantile” con sede in Milano, Viale Marche, 93, per i fini di cui all’articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 marzo 2005

Il Capo del Dipartimento
(f.to Luigi Rossi Bernardi)