Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 28 novembre 2005 n. 2938/Ric.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca, sviluppo precompetitivo, formazione, nel settore della meccanica avanzata da realizzarsi nella Regione Emilia-Romagna

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (d’ora in poi MIUR);

VISTE, le Linee Guida per la Politica Scientifica, Tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell’asse IV, la promozione della capacità d’innovazione nelle imprese attraverso la creazione d’aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;

CONSIDERATO che, a tale scopo, le Linee-Guida individuano, tra gli strumenti d’attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;

VISTO il Protocollo d’Intesa, sottoscritto il 9 dicembre 2003, tra il MIUR e la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione nell’area regionale di un Distretto Tecnologico nel settore della Meccanica Avanzata;

VISTO l’Accordo di Programmazione Negoziata siglato in data 13 maggio 2004 tra il MIUR e la Regione Emilia-Romagna, finalizzato alla creazione di un’area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) avente ad oggetto la Meccanica Avanzata, registrato alla Corte dei Conti in data 27 aprile 2005;

VISTO, in particolare, l’articolo 5, comma 1, del predetto Accordo che prevede l’impegno del MIUR a finanziare progetti aventi ad oggetto attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore della Meccanica Avanzata da realizzarsi nell’area territoriale della Regione Emilia-Romagna;

VISTI, altresì, i commi 2 e 3 del richiamato articolo 5 del predetto Accordo che, per le modalità di presentazione, selezione e finanziamento dei predetti progetti, prevede l’emanazione da parte del MIUR di appositi bandi tematici ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000;

VISTO, inoltre, l’articolo 6 del predetto Accordo che prevede un impegno complessivo di risorse del MIUR pari nel triennio a 25 milioni di euro;

VISTO il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999), recante: “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori” e, in particolare, l’art. 5 il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000, recante le: “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e le modalità di concessione, ai sensi dell’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca;

VISTE le disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l’anno 2005;

VISTA la proposta trasmessa, in data 23 novembre 2005 e ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del richiamato Accordo, dalla Regione Emilia-Romagna avente ad oggetto i contenuti dei predetti bandi tematici;

RITENUTA la opportunità di procedere all’adozione del decreto di cui all’art. 12 del decreto ministeriale n. 593/Ric. dell’8 agosto 2000, per un impegno di risorse del FAR pari a 25 milioni di euro e finalizzato all’attuazione dei contenuti del richiamato Accordo di programmazione negoziata;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Articolo 1
(Obiettivi generali)

1. Le Linee-Guida per la Politica Scientifica, Tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002 hanno posto quale obiettivo dell’asse IV, la promozione della capacità d’innovazione nelle imprese attraverso la creazione d’aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative.

2. A tale scopo le Linee-Guida individuano, tra gli strumenti di attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie.

3. In tale ambito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR attribuisce particolare priorità ad interventi finalizzati alla realizzazione di distretti ad alta tecnologia, attraverso accordi di programma che prevedono la partecipazione congiunta di regioni, enti locali, finanza innovativa, mondo delle imprese, mondo scientifico.

4. Il territorio della Regione Emilia-Romagna presenta elementi di notevole rilevanza, quali:

 - l’esistenza nell’area regionale delle condizioni di base industriali e tecnico-scientifiche per realizzare un distretto tecnologico di successo nell’ambito della Meccanica Avanzata;

 - l’esistenza di punti di forza nelle Università, nei centri di ricerca (privati e pubblici), nelle numerose imprese di produzione e di servizi di grande qualificazione e di grande tradizione che ha già dimostrato di saper generare innovazioni mirate e specifiche e di saper alimentare anche un processo sul sistema imprenditoriale locale;

 - la presenza di imprese strettamente classificate o riconducibili al comparto della Meccanica Avanzata che operano nei comparti delle macchine e attrezzature, componenti, materiali e manufatti con caratteristiche di alto livello qualitativo;

 - la presenza di un rilevante complesso di organismi e competenze di eccellenza nel sistema tecnico-scientifico, sia all’interno delle imprese che all’esterno, laboratori specialistici di Enti pubblici di ricerca e di enti privati;

5. La Regione Emilia-Romagna, in data 14 maggio 2002, ha approvato la Legge regionale n. 7 “Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico”, attuata attraverso il Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (PRRIITT), asse 3 del Programma Triennale per le Attività Produttive 2003-2005 della Regione Emilia-Romagna.

6. Nell’ambito del PRRIITT, la misura 3.4 “Sviluppo di rete” prevede la promozione di una rete regionale di laboratori per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico e di centri per l’innovazione.

7. La Regione Emilia-Romagna, attraverso la delibera di Giunta n. 2629 del 13 dicembre 2004, ha selezionato i laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico e i centri per l’innovazione ammessi a cofinanziamento;

8. In tale quadro il MIUR e la Regione Emilia-Romagna hanno concordato sulla necessità di adottare una strategia condivisa per svolgere, nei settori scientifici e tecnologici predetti, interventi e azioni mirate al sostegno di attività di ricerca, all’incremento del grado di innovazione delle imprese, alla valorizzazione del capitale umano e delle iniziative che promuovano il collegamento alle imprese e centri tecnologici connessi con le università ed i centri di ricerca.

9. Per il perseguimento di tali obiettivi, il MIUR e la Regione Emilia-Romagna con l’Accordo di Programmazione Negoziata, stipulato in data 13 maggio 2004, hanno, tra l’altro, concordato di destinare risorse al sostegno di specifici progetti che ricomprendano attività di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di alta formazione di personale qualificato, selezionati e finanziati ai sensi delle disposizioni dell’articolo 12 del Decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni, (attuativo delle norme del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999).

10. Attraverso tali progetti, si intendono promuovere le attività rivolte all’acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi, o al miglioramento di quelli esistenti, ciò al fine di contribuire al potenziamento del settore della meccanica avanzata e alla promozione e sviluppo socio-economico del territorio dell’Emilia-Romagna.

11. I progetti dovranno, altresì, contribuire alla promozione di piattaforme tecnologiche a rete per la ricerca industriale nei comparti produttivi della meccanica avanzata in Emilia-Romagna. Tali piattaforme tecnologiche hanno l’obiettivo di elevare il livello tecnologico dei comparti produttivi coinvolti e la capacità di sviluppo di attività di ricerca industriale.

12. Le piattaforme tecnologiche si strutturano in particolare attraverso una delle seguenti tipologie di soggetti:

 a. laboratori di ricerca industriale e centri per l’innovazione promossi da università ed enti di ricerca in collaborazione con le imprese, quali quelli approvato nell’ambito della Misura 3.4 Azione A  e Azione B del PRRIITT ovvero in possesso dei requisiti previsti dalla delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n.122/2004, in particolare:
  - vedere la partecipazione di soggetti che svolgono attività di ricerca: Università, anche attraverso loro dipartimenti e centri, enti e istituzioni di ricerca;
  - prevedere di norma il coinvolgimento delle imprese, di loro associazioni o consorzi, di fondazioni ed organizzazioni di ricerca; questi soggetti possono partecipare direttamente al raggruppamento, o sostenere il Laboratorio attraverso la sponsorizzazione dei progetti di ricerca e/o la manifestazione pubblica di interesse per le attività da svolgere;
  - avere sede legale e operativa in Emilia-Romagna;
  - avere come oggetto la realizzazione di attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico.

 b. centri di ricerca e sviluppo di imprese aperti alla collaborazione con altre imprese, che abbiano attivato o intendano attivare contratti di collaborazione con strutture di università ed enti di ricerca, o prevedano la formazione di nuovi ricercatori o il distacco di ricercatori di università ed enti di ricerca, anche per periodi a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15 del DM 593/00.

13. I progetti dovranno ricomprendere anche attività di formazione di qualificato personale di ricerca, con l’obiettivo di un’adeguata preparazione teorica e professionale attraverso una attività formativa avente ad oggetto sia esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici, industriali, sia l’approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline inerenti l’attività di ricerca.


Articolo 2
(Tematiche dei progetti)

1. Ai fini dell’attuazione dell’art. 5 dell’Accordo di Programmazione Negoziata tra il MIUR e la Regione Emilia-Romagna, i soggetti di cui all’art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, e recante le “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297”, sono invitati a presentare, ai sensi dell’art. 12 del predetto decreto ministeriale n. 593/99, progetti per la realizzazione di attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, così come definite ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale n. 593/00, e con connesse attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca.


2. I progetti devono essere caratterizzati dal forte impiego di tecnologie abilitanti pervasive, specificatamente mirate alla incorporazione di soluzioni particolarmente innovative e con elevati contenuti immateriali all’interno dei processi, dei prodotti e dei servizi, e devono afferire ad uno solo dei seguenti temi:


Tema 1 - Studio e progettazione di sistemi meccanici intelligenti.

Possibili risultati attesi:

1.a Metodi e tecniche diagnostiche e per l’affidabilità e la sicurezza dei sistemi di automazione complessi; soluzioni innovative per sistemi di controllo embedded su architetture distribuite; sistemi robotici ad elevata interazione con l’uomo e con l’ambiente;

1.b Sistemi meccatronici per la generazione, la trasmissione ed il controllo del moto, incluse soluzioni ad alta efficienza energetica;

1.c Tecnologie innovative per l’impiantistica, con riferimento alla sicurezza, la tracciabiltà e la logistica alimentare e dei prodotti per la salute.

Tema 2 - Metodi innovativi per l’ingegneria meccanica.

Possibili risultati attesi:

2.a Metodi innovativi di simulazione e prototipazione virtuale per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e sistemi di produzione automatizzati, ivi compresa l’organizzazione della produzione, e inclusi metodi e tecniche per il concurrent engineering; metodi e tecniche innovative per progettazione, fabbricazione, monitoraggio di trasmissioni meccaniche e di attuatori meccanici e idraulici in genere e relativi sensori; metodi e tecniche innovative per progettazione e simulazione avanzata di processi termofluidodinamici, strutturali e termo-strutturali con particolare riferimento al settore veicolistico.

2.b Metodi e tecniche di adaptive robotic manufacturing per la gestione flessibile di operazioni tecnologiche caratterizzate da variabilità casuale delle condizioni operative

2.c Metodi e tecniche innovative per l’ottimizzazione vibro-acustica di macchine industriali, componenti motoristici, veicoli e strutture, mediante l’integrazione di tecniche di simulazione e di analisi sperimentale, inclusi il controllo attivo e passivo del rumore.

Tema 3 - Materiali, superfici e nanofabbricazione per la meccanica avanzata.

Possibili risultati attesi:

3.a Studio e sperimentazione delle funzionalità tribologiche e strutturali (macroscopiche e microscopiche), della resistenza alla corrosione e della sostenibilità ambientale di materiali e ricoprimenti; progettazione di componenti meccanici ad elevata affidabilità, resistenti a fatica, a usura e a corrosione, e di componenti meccanici ad alte prestazioni dinamiche con l’impiego di leghe leggere e materiali compositi;

3.b Sviluppo di tecnologie innovative per la realizzazione di materiali, ricoprimenti e trattamenti superficiali e componenti, e per la micro-nanostrutturazione di materiali, superfici, manufatti;

3.c Progettazione e produzione di materiali multifunzionali, sviluppo di processi e macchine per la fabbricazione di materiali multifunzionali e loro dispositivi con controllo su scale spaziali inferiori al micrometro; sviluppo di nuovi prodotti basati su nanotecnologie, nanofabbricazione, materiali multifunzionali e loro dispositivi;

3.d Sviluppo di metodologie e strumentazioni per la caratterizzazione metrologica, la validazione e la standardizzazione di materiali, ricoprimenti e dispositivi su scale sub-micrometriche e nanometriche;


Articolo 3
(Requisiti dei progetti)

1. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui al precedente articolo 2 e deve indicare i risultati attesi previsti.

2. Ciascun progetto deve prevedere la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attività, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del risultato stesso:

 - realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie, sistemi e applicazioni messi a punto;
 - validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo;
 - valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico;
 - valutazione della trasferibilità industriale e del potenziale di creazione e sviluppo di nuova imprenditorialità anche in termini di rapporto costi prestazione e costi benefici;

3. A pena di inammissibilità, ciascun progetto deve essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell’art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000, di attività di formazione coerenti con le relative tematiche di ricerca. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a ventiquattro mesi e non inferiore a dodici. La formazione deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, nonché nelle problematiche inerenti impatti sull’ambiente e sulla salute umana delle nuove tecnologie.

4. Le attività di formazione devono essere esclusivamente finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nel settore considerato dall’oggetto della ricerca e devono contemplare un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto.

5. La durata massima delle attività di ricerca non deve superare i 36 mesi.

6. In relazione agli obiettivi generali dell’Accordo di programmazione negoziata, le attività progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono, a pena di inammissibilità, essere interamente sviluppate nell’area territoriale della regione Emilia-Romagna, ad eccezione di una quota massima del 20% del costo totale a titolo di consulenza e/o prestazione di terzi, qualora vi sia la accertata impossibilità, da parte dei soggetti proponenti, di reperire analoghe competenze nel territorio regionale.

7. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nell'area territoriale di cui al precedente comma 6, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tale area la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali. All'accertamento del mantenimento del predetto impegno sarà subordinata la concessione dell'agevolazione.

8. Ciascun progetto deve proporre l’esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti e che non siamo oggetto di altri finanziamenti pubblici.


Art. 4.
(Forme e misura del finanziamento)

1. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attività di ricerca di costo preventivato non inferiore a 1 milione di euro e che prevedano, altresì, attività di formazione correlata ai progetti scientifici proposti, di costo non inferiore al 10% del totale del costo per la ricerca.

2. Il costo massimo del singolo progetto, comprensivo della formazione, non può superare i 2,5 milioni di euro.

3. Per il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente art. 2, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca interviene nelle forme e nelle misure stabilite dall’art. 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000, così come modificate dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2003.

4. L’ammontare massimo delle risorse attivate dal MIUR e destinate al finanziamento dei progetti predetti è stabilito in 25 milioni di Euro a valere sulle risorse del FAR.


Articolo 5
(Criteri di valutazione dei progetti)

1. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si osserveranno le disposizioni richiamate all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

2. Nel quadro della migliore economicità procedurale, le attività di valutazione disciplinate dal richiamato articolo 5 del decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000 saranno precedute da una fase di preselezione finalizzata ad individuare i progetti di qualità verso i quali svolgere le attività stesse.

3. La preselezione di cui al precedente comma 2 è effettuata dal Comitato di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999, integrato da due rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, che, avvalendosi di esperti all’uopo nominati dal MIUR, valuterà i progetti in forma comparata e sulla base dei seguenti elementi:

 a. entità e qualità dei risultati conseguibili con il progetto rispetto ai risultati attesi secondo l’elencazione riportata nello specifico tema di ricerca (max 30 punti);

 b. grado e modalità di coinvolgimento delle imprese, in particolare PMI, delle strutture universitarie e di ricerca, in particolare dei laboratori di ricerca e centri per l’innovazione facenti parte della rete regionale dell’Emilia-Romagna per la Ricerca Industriale ed il Trasferimento Tecnologico (max 30 punti);

 c. idoneità della proposta, verificata sulla base dei dimostratori individuati, a creare o potenziare le piattaforme tecnologiche dell’Emilia-Romagna, nonché reti regionali, tra strutture pubbliche e private, reti interregionali ed internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica aventi ad oggetto lo sviluppo tecnologico dei comparti produttivi di riferimento per il distretto della meccanica avanzata (max 20 punti);

 d. qualità e idoneità delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente, anche in ordine alle forme organizzative di coordinamento tra le stesse (max 20 punti);

 e. idoneità del progetto ad attrarre nuovi investimenti produttivi nel territorio della regione Emilia-Romagna (max 5 punti);

 f. potenzialità dei risultati conseguiti in termini di prospettive di attivazione di nuova imprenditorialità (max 5 punti);

 g. rilevanza delle ricadute delle attività di ricerca su altri settori industriali, anche in relazione ai tempi e alle modalità di trasferimento (max 10 punti);

4. Sulla base della predetta preselezione, saranno ammessi alle attività di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che avranno conseguito almeno il punteggio complessivo di 90 punti e, comunque, nel limite delle disponibilità finanziarie del presente bando maggiorate del 20%.

5. In relazione alle risorse disponibili e fatta salva la necessità di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo sarà data priorità all'esigenza di assicurare lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto.


Articolo 6
(Modalità di presentazione dei progetti)

1. I progetti debbono essere presentati, entro le ore 17.00 del 28 febbraio 2006, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio (Sezione “servizi privati”, voce “Domande di finanziamento”) che sarà attivato a partire dal 12 dicembre 2005.

2. La compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione dei soggetti che interagiranno con il sistema. La registrazione è già attiva al medesimo indirizzo (Sezione “Servizi pubblici”, voce “Registrazione Persona Fisica”). Le modalità di registrazione sono consultabili nella ivi prevista sezione “Guida ed informazioni di base”.

3. Il predetto servizio Internet consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) – Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica – Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca – Ufficio VI - Piazza J.F.Kennedy, 20 – 00144 Roma.

4. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.

5. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l’espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

6. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.


Articolo 7
(Disposizioni finali)

1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nell’articolo 12 del decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000.

Roma, 28 novembre 2005

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luciano CRISCUOLI