Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 25 novembre 2005
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2005 n. 293

Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6 comma 3, 7 e 10 comma 4;

Visti il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000), nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000) ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 24 febbraio 2005;

Sentita la CRUI, relativamente al termine di cui all'art. 13, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 270/2004;

Visti i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi il 27 luglio 2005;

Considerata la necessità di dare piena ed integrale attuazione all'art. 33 della Costituzione, riconoscendo a ciascun ateneo la libertà di definire flessibilmente gli ordinamenti didattici anche per assicurare un più proficuo rapporto con la società ed il sistema produttivo;

Ritenuto di accogliere le sole condizioni concordemente poste dalle competenti commissioni parlamentari per il parere favorevole;


Decreta:


Art. 1.

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, la classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza di cui all'allegato.

2. Le università procedono all'istituzione del corso di laurea magistrale in giurisprudenza ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale di cui al comma 1.

 3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto ministeriale n. 270/2004 e del presente decreto in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007.
 

Art. 2.
1. Il corso di laurea magistrale si svolge nelle facoltà di giurisprudenza.

2. Il corso di laurea magistrale in giurisprudenza può essere istituito anche con il concorso di più facoltà della stessa università, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento, nonchè con il concorso di più atenei, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 3.
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.


Art. 4.
1. Per il corso di laurea magistrale in giurisprudenza i regolamenti didattici di ciascun ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, indicando, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare, in conformità all'allegato al presente decreto e secondo le disposizioni dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 270.


Art. 5.
1. I regolamenti didattici del corso di laurea magistrale in giurisprudenza determinano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione al corso di laurea magistrale stesso, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.


Art. 6.
1. I crediti formativi universitari del corso di laurea magistrale in giurisprudenza corrispondono a 25 ore di impegno complessivo per studente.


Art. 7.
1. Le università rilasciano il titolo di laurea magistrale in giurisprudenza con la denominazione della classe di appartenenza.

 2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni del corso di studio stesso e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

 Art. 8.
1. Resta fermo quanto disposto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 9.
1. In deroga alla disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano e l'Università Sannio di Benevento possono procedere alla revisione dell'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, previa delibera della competente facoltà di economia.

Roma, 25 novembre 2005

Il Ministro: Moratti