Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 26 ottobre 2005 n. 49

Diploma Supplement

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’istruzione superiore nella Regione Europa, adottata nella Conferenza Diplomatica di Lisbona dell'11 aprile 1997;

VISTA la Dichiarazione di Bologna, sottoscritta il 19 giugno 1999, dai Ministri di 29 Paesi Europei;

VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei;

VISTO il D.M. 30 aprile 1999,  n. 224 recante norme in materia di dottorato di ricerca;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

VISTO il Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in particolare gli artt. 34 e seguenti recanti norme sulla formazione dei medici specialisti;

VISTI i DD.MM. 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali sono state determinate le classi delle lauree e delle lauree specialistiche;
 
VISTA la Legge 11 luglio 2002, n. 148 concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"

VISTI gli atti della Conferenza Ministeriale di Berlino del 2003 in cui gli impegni precedenti sono stati ulteriormente precisati: “I Ministri stabiliscono inoltre l’obiettivo che a partire dal 2005 ogni studente, al compimento dei suoi studi, riceva il Supplemento al Diploma automaticamente e senza spese. Il Supplemento dovrebbe essere rilasciato in una lingua europea ad ampia diffusione. Essi fanno quindi appello alle istituzioni e ai datori di lavoro affinché facciano un uso sempre più esteso del Supplemento al Diploma. Potranno così trarre vantaggio dalla maggiore trasparenza e flessibilità dei sistemi di titoli di istruzione superiore sia per favorire l’occupabilità dei laureati che per facilitare il riconoscimento accademico ai fini del proseguimento degli studi.”

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 relativo a “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

CONSIDERATO che l’art. 11, comma 8, del citato D.M. n. 270/04 prevede che le Università rilascino “come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo” e che le modalità di rilascio di detto certificato siano disciplinate nei regolamenti didattici di ateneo;

VISTO il modello di “supplemento al diploma” elaborato dal Consiglio d’Europa in collaborazione con l’UNESCO nel quale sono indicate le informazioni minime che lo stesso deve contenere;

CONSIDERATA altresì la necessità di fornire le indicazioni per l’omogeneizzazione delle informazioni che le Università devono inserire nel supplemento al diploma in conformità del modello elaborato dal Consiglio d’Europa in collaborazione con l’UNESCO;

VISTO il D.M. n. 9 del 30 aprile 2004  ed, in particolare, l’ art. 6 che prevede testualmente che:       “ Le Università, a partire dall’anno 2005 rilasciano, in edizione bilingue, il certificato “supplemento al diploma” di cui all’art. 11, comma 8, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 in conformità al modello allegato al presente decreto del quale fa parte integrante, fatte salve le integrazioni deliberate dai competenti organi accademici;

CONSIDERATA l’opportunità di apportare alcune modifiche al modello di diploma supplement allegato al citato D.M. n. 9/2004 al fine di renderlo maggiormente conforme alle indicazioni del Consiglio d’Europa, nonché alle nuove disposizioni di cui al citato D.M. n. 270/04;

SENTITI il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, il Consiglio Universitario Nazionale e il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari


DECRETA

Art. 1 –   Per le motivazioni indicate in premessa, il modello di “diploma supplement” allegato al presente decreto sostituisce quello allegato al D.M. n. 9 del 30 aprile 2004.

Roma, 26 ottobre 2005

IL MINISTRO
F.to Moratti