VISTA la legge 11 ottobre 1986, n.697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole Superiori per interpreti e traduttori;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 e, in particolare, l’articolo 17, comma 96, lettera a);
VISTO il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con D.M. 10 gennaio 2002, n.38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l’art. 10, che prevede l’onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;
VISTO il regolamento adottato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull’autonomia didattica degli atenei;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto D.M. 3 novembre 1999, n.509;
VISTO il D.M. 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l’allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in “Scienze della mediazione linguistica”;
VISTO il D.M. in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 38 del 2002;
VISTA l’istanza presentata dalla Società Umanitaria, con sede a Milano, Via Daverio, n.7, per i fini di cui all’art. 10 del D.M. n. 38 del 2002;
VISTO il parere favorevole al riconoscimento della Scuola, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 20 settembre 2005;
D E C R E T A :
1. La Società Umanitaria è autorizzata ad istituire una Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, con sede in Milano, in via Daverio n. 7.
2. La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in “Scienze della mediazione linguistica” di cui all’allegato n. 3 al D.M. 4 agosto 2000.
3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno dei corsi è pari a 35 unità e, complessivamente per l’intero ciclo, a 105 unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Antonello Masia