Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Ordinanza Ministeriale 28 settembre 2005 n. 466

Elezioni rinnovo C.N.S.U.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica  2 dicembre 1997, n.491 - Regolamento recante  istituzione del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, a norma dell’articolo 20, comma  8,  lettera  b) della  succitata  Legge n. 59/97;

VISTA la legge 11.07.2003 n. 170;

VISTA la nota del  25  luglio 2005, n. 331 con la  quale  la Direzione Generale per lo Studente e il Diritto  allo  Studio ha invitato il C.N.S.U., il cui  mandato scade il  30  aprile 2006, ad individuare la data d’indizione delle elezioni; alla quale richiesta il C.N.S.U. si è riservato di  non  rispondere in presenza di una formale e motivata richiesta - prot. n. 201 del 6 giugno 2005- di  proroga per  un  ulteriore  anno  della validità del mandato dell’Organo stesso;

VISTA l’urgenza di  emanare  la presente  O.M. per le elezioni del rinnovo del C.N.S.U. entro  sei  mesi prima della data di indizione delle  elezioni per  il  rinnovo del  mandato  del C.N.S.U.;

SENTITA la C.R.U.I. che, con nota dell’8 settembre 2005, prot.n. 1255-05/P/rg, ha condiviso la data per lo svolgimento delle elezioni  individuata  dall’Amministrazione nei giorni 28 – 29 marzo 2006;               

RITENUTA la necessità di  procedere  al rinnovo  del  predetto C.N.S.U.;


O R D I N A :

 

Articolo 1
(Votazioni)

1. Sono indette per i giorni 28 – 29 marzo 2006 le votazioni, presso  ciascuna  sede  universitaria, per  l’elezione  delle seguenti componenti  del  Consiglio  Nazionale degli Studenti Universitari:


a)  28  componenti  eletti dagli studenti iscritti  ai  corsi di diploma  universitario,  di laurea  del  vecchio  e  nuovo ordinamento  e  laurea   specialistica  del vecchio  e  nuovo ordinamento;

b) 1   componente   eletto   dagli  iscritti  ai  corsi   di specializzazione  del  vecchio e  nuovo  ordinamento;

c) 1 componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento. 
                 
2. Le operazioni elettorali hanno inizio alle ore 8.30  e sono sospese alle ore 19.00 del giorno 28 marzo 2006  e  riprendono alle ore 8.30 e si concludono  alle  ore 14.00  del  giorno 29 marzo 2006.

Articolo 2

(Collegi ed elettorato)


1.Per l’elezione dei ventotto componenti di  cui  all’articolo 1, comma 1, lett. a), le sedi  universitarie sono raggruppate, su   base  regionale,  in   quattro  distretti   territoriali, corrispondenti ad altrettanti collegi.
                  
2.Per sedi  universitarie si  intendono  quelle  in cui hanno sede gli uffici del rettorato.

3.I  distretti e  le  relative  sedi  universitarie  in  essi comprese sono i seguenti :

I distretto – Valle D’Aosta,  Trentino- lto Adige,  Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche

Valle D’Aosta

- Università degli Studi della VALLE D’AOSTA

Trentino-Alto Adige

- Libera Università di BOLZANO
- Università degli studi di TRENTO

Veneto

- Università degli studi di PADOVA
- Università degli studi Ca’ Foscari di VENEZIA
- Istituto di Architettura di VENEZIA
- Università degli studi di VERONA


Friuli - Venezia Giulia

- Università degli studi di TRIESTE
- Università degli studi di UDINE
 
Emilia - Romagna

- Università degli studi di BOLOGNA
- Università degli studi di FERRARA
- Università degli studi di MODENA e REGGIO EMILIA
- Università degli studi di PARMA
              

Marche

- Università degli studi di ANCONA
- Università degli studi di CAMERINO
- Università degli studi di MACERATA
- Università degli studi di URBINO


II distretto – Piemonte, Lombardia, Liguria

Piemonte

- Università degli studi di TORINO
- Politecnico di TORINO
- Università degli studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di VERCELLI
                  
Lombardia

- Università degli studi di BERGAMO
- Università degli studi di BRESCIA
- Università degli studi di MILANO
- Politecnico di MILANO
- II° Università degli studi di MILANO – BICOCCA
- Università degli studi “S. Cuore” di MILANO
- Università commerciale “Luigi Bocconi” di MILANO
- Libera Università lingue e comunicazioni di MILANO
- Libera Università “Vita Salute S. Raffaele” di MILANO
- Università degli studi di PAVIA
- Libero Istituto Universitario “Carlo Cattaneo” di CASTELLANZA (Varese)
- Università dell’Insubria di VARESE

Liguria

- Università degli studi di GENOVA

III distretto – Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo


Toscana

- Università degli studi di FIRENZE
- Università degli studi di PISA
- Università degli studi di SIENA
- Università per Stranieri di SIENA

Umbria

- Università degli studi di PERUGIA
- Università per stranieri di PERUGIA

Lazio

- Università degli studi di CASSINO
- Università degli studi “La Sapienza” di ROMA
- Università degli studi di Tor Vergata di ROMA
- III° Università degli studi di ROMA
- Libera Università Internazionale Studi Sociali “Guido Carli” di ROMA
- Libera Università degli studi “S. Pio V” di ROMA
- Libera Università degli studi “Maria SS. Assunta” di ROMA
- Libera Università “Campus Bio-Medico” di ROMA
- Istituto Universitario di Scienze Motorie - ROMA
- Università degli studi della Tuscia di VITERBO
                  
Abruzzo

- Università degli studi “G. D’Annunzio” di CHIETI
- Università degli studi di L’AQUILA
- Università degli studi di TERAMO


IV distretto – Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
                                   Calabria, Sicilia, Sardegna
Molise

- Università degli studi del Molise CAMBOBASSO

Campania

- Università degli studi “Federico II” di NAPOLI
- II° Università degli studi di NAPOLI (CE)
- Università degli Studi “Parthenope” di NAPOLI
- Università degli Studi “L’Orientale” di NAPOLI
- Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di NAPOLI
- Università del Sannio BENEVENTO
- Università degli studi di SALERNO


Puglia

- Libera Università Mediterranea “Jean Monnet” di BARI- CASAMASSIMA;
- Università degli studi di BARI
- Politecnico di BARI
- Università degli studi di FOGGIA
- Università degli studi di LECCE

Basilicata

- Università degli studi della Basilicata POTENZA

Calabria

- Università degli studi della Calabria ARCAVACATA DI RENDE (Cosenza)
- Università degli studi “Magna Graecia” di CATANZARO
- Università degli studi di REGGIO CALABRIA

Sicilia

- Università degli studi di CATANIA
- Università degli studi di MESSINA
- Università degli studi di PALERMO

Sardegna

- Università degli studi di CAGLIARI
- Università degli studi di SASSARI
                  
4. Per l’elezione dei  due  componenti di cui  all’articolo 1, comma 1,  lettere  b)  e c),  agli  atenei sopra indicati sono aggiunte le seguenti sedi :
-    Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE;
-    Scuola Normale Superiore di PISA;
-    Scuola Superiore di Studi Universitari e perfezionamento “S. Anna” di PISA.

5. L’elettorato attivo per l’elezione dei 28 componenti di cui all’ articolo  1, comma  1,  lettera  a),  è  attribuito  agli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2005/2006 ai corsi di diploma, di laurea del vecchio e nuovo ordinamento e  di  laurea  specialistica  del vecchio  e nuovo ordinamento attivati   nel   distretto  entro  e non oltre  la data del 31  dicembre  2005,  anche  se  pertinenti  ad  istituzioni aventi la  sede  centrale  in  altro  distretto.  L’elettorato attivo è esercitabile altresì da coloro  che  formalizzino  la loro iscrizione, per l’anno accademico 2005/2006, in base alle modalità  previste  dai  singoli  atenei,  entro  la  data  di svolgimento delle elezioni.

6. L’elettorato  passivo  per la predetta  componente,  di cui all’  articolo  1,  comma 1, lettera  a),  è  attribuito  agli studenti che risultino iscritti ai corsi di diploma, di laurea del vecchio  e  nuovo  ordinamento e di  laurea  specialistica del  vecchio  e  nuovo  ordinamento  attivati  nel  distretto entro  e  non  oltre  la  data  del  31  dicembre   2005, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro  distretto  e  che  abbiano  formalizzato  la  propria iscrizione  alla  data  di  presentazione,  alle  Commissioni elettorali  locali,  delle  candidature  e  delle   relative sottoscrizioni, ovvero entro il 25 febbraio 2006.
              
7.   Per l’elezione dei due componenti eletti  dagli iscritti ai corsi di  specializzazione  e di dottorato di ricerca  del vecchio e  nuovo  ordinamento, sono costituiti  due  distinti collegi elettorali su base nazionale.
L’elettorato attivo è attribuito separatamente agli  studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivati entro e non   oltre  la  data del  31  dicembre  2005,  secondo  le modalità  previste per  l’elezione  dei 28  componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a).

8. L’  elettorato  passivo  per  le  due   componenti  in rappresentanza degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo   ordinamento,  è attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivati  entro e non oltre la data del 31   dicembre   2005, che   abbiano  formalizzato  la propria iscrizione   alla  data    di  presentazione,   alla Commissione elettorale centrale, delle  candidature  e  delle relative sottoscrizioni, ovvero entro il 25 febbraio 2006.
              
9. Ai fini della definizione dell’elettorato attivo e passivo, ciascuna istituzione universitaria predispone distinti elenchi degli studenti iscritti ai corsi, di cui all’art. 1, comma 1, lettere  a),  b)   e  c)  da esse   attivati.   Gli   elenchi dell’elettorato attivo e passivo sono resi disponibili presso la sede del  rettorato  e  presso  ogni  sede  decentrata  di ogni università;  per  facilitare  la  loro consultazione gli Atenei  possono   utilizzare   anche  strumenti  informatici, istituendo a tale scopo un apposito servizio.
A cura del rettorato sarà dato apposito avviso, affisso presso ogni facoltà almeno 60 giorni prima della data delle votazioni e  comunque  non  oltre  il  giorno  27  gennaio  2006,  della pubblicazione  degli  elenchi  stessi  nonché  dei  giorni   e degli  orari   in   cui  è  possibile  procedere   alla   loro consultazione  in  via  informatica. Gli  interessati  possono proporre, entro 10  giorni dalla  pubblicazione degli elenchi, opposizione al Rettore, che  decide  in via definitiva entro i successivi 15 giorni.
Gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo sono aggiornati, a cura degli atenei, alla scadenza  del termine della raccolta delle sottoscrizioni, al fine  di consentire, alle Commissioni elettorali locali ed alla Commissione elettorale  centrale, di cui ai  successivi  articoli  7  e 8, di  poter  verificare la regolarità delle sottoscrizioni stesse e la regolarità   delle candidature all’atto della loro presentazione.
A tal fine, gli atenei forniscono alle Commissioni  elettorali  locali ed alla Commissione elettorale centrale, gli elenchi aggiornati  degli studenti   iscritti,   anche   avvalendosi   di    procedure informatiche.
Le sottoscrizioni  degli  elettori che   non risultino iscritti alla data di scadenza della raccolta  delle firme di  sostegno  delle  candidature, sono  invalidate;  gli elettori che   formalizzino la  propria  iscrizione  in  epoca successiva possono essere ammessi a votare previa verifica, da parte del presidente del seggio, dell’avvenuta iscrizione.
La certificazione   del   presidente   integra   conseguentemente l’elenco dell’elettorato attivo.
Relativamente all’ elettorato passivo  i  candidati  che  non risultino iscritti alla data di scadenza della raccolta delle firme  di  sostegno  delle  candidature, sono  esclusi  dalla competizione  elettorale;   il  candidato   escluso   non   è sostituibile.

10. Per la componente di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) sono eletti sette studenti per ciascun distretto.
 

               

Articolo 3
(Candidature)


1. Le candidature relative alla elezione dei componenti di cui all’articolo  1,  comma 1,  lettera a),  sono  presentate  per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero  di  candidati non  superiore  al numero   degli  eligendi  nel  distretto  più  due,   ovvero 9 studenti. Le liste sono contrassegnate da  un  simbolo e dalla relativa denominazione.

2. Le liste per   l’elezione di  detta  componente,  corredate dell’autocertificazione  dei candidati di  accettazione  della candidatura e delle relative sottoscrizioni,  sono  presentate da un elettore firmatario, identificato con riferimento  anche al luogo e data di nascita, alle Commissioni elettorali locali di cui al successivo articolo 7, insediate presso un ateneo di ciascuno dei quattro distretti,  entro  il  trentesimo  giorno antecedente   quello   fissato  per  le votazioni,  ovvero  25 febbraio 2006.                  
All’atto di presentazione  delle   liste  e   delle   relative sottoscrizioni,   l’elettore    firmatario   consegna   alla Commissione elettorale locale, debitamente compilati,  secondo gli schemi   allegati alla  presente Ordinanza,  i  seguenti moduli:
-schema di presentazione  della  lista  dei  candidati (allegato 1.1);
-denominazione della lista e relativo  simbolo, elenco   dei  candidati,   sottoscrizioni  ( allegato  1.A );
-accettazione   autocertificata  della   candidatura per  ogni studente candidato (allegato 1.4) corredata dei relativi dati anagrafici, università di appartenenza,  corso  di  studio  e numero di matricola.

Le Commissioni elettorali locali, di cui al successivo art. 7, verificano la regolarità delle candidature e l’inesistenza di cause di ineleggibilità. Nel caso in cui un candidato non sia in possesso dei requisiti   di   eleggibilità, la  Commissione elettorale locale lo esclude dall’elenco dei   candidati della lista   di  appartenenza. Il   candidato   escluso   non   è sostituibile. Non è consentita la contemporanea candidatura in più liste.

3. Le liste  sono sottoscritte da  un   minimo di 1.000 ad un massimo di 1.500 studenti, con   firme  raccolte,  avvalendosi dell’autocertificazione, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in almeno un terzo, arrotondato per eccesso, degli atenei presenti nel distretto,  ed in un numero massimo di  500 firme per ciascuna sede universitaria. Il superamento di tale limite massimo  comporta  l’inammissibilità  delle  candidature  e la conseguente   esclusione   della   lista   dalla  competizione elettorale.
Ogni sottoscrittore  è  identificato   dal   nome, cognome, luogo e  data  di  nascita,  ateneo di appartenenza e numero di matricola.
Non è consentita la  contemporanea sottoscrizione di  più liste.
All’  atto   della   presentazione   delle  liste e delle sottoscrizioni alle Commissioni elettorali locali,  entro le ore 17.00 del trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni, ovvero 25 febbraio 2006, gli elettori  firmatari indicano  anche  gli   eventuali  rappresentanti di lista  per ciascun ateneo del distretto.
I  rappresentanti di  lista   di ateneo, a loro volta, comunicano, ai Rettori delle università in  cui  i  seggi  sono   ubicati,  entro il   decimo   giorno antecedente  la data delle votazioni, ovvero 18  marzo   2006, i nominativi dei rappresentanti di lista  per  ciascun seggio, ai fini dell’emanazione del decreto di  costituzione dei seggi di cui al successivo comma 6.
Le  Commissioni  elettorali  locali   di  cui  al  successivo articolo 7,  verificata la   regolarità delle   sottoscrizioni raccolte, provvedono ad effettuare, in presenza dei rispettivi presentatori e/o rappresentanti di lista, un sorteggio tra  le liste ammesse  alla  competizione  elettorale  al  fine  della definizione di un elenco in cui le stesse devono comparire  in sequenza   progressiva;  tali  elenchi   sono   rimessi   alla Commissione elettorale centrale, di cui al successivo articolo

8.4.
Per l’elezione dei due componenti di cui all’ articolo  1,
comma 1, lettere b) e c), sono presentate, separatamente  per ciascuna  delle  due  componenti,   candidature   individuali corredate   dell’  autocertificazione   dei   candidati    di accettazione della candidatura e dei relativi dati anagrafici, università di appartenenza ed eventuale numero  di  matricola.
In caso  di  elezione della componente di cui alla lettera c), l’università   di   appartenenza  coincide   con  la   sede amministrativa  del  corso  di  dottorato, ove  istituito  tra  più   atenei  consorziati.
Le  candidature  e  le
relative autocertificazioni sono presentate alla  Commissione elettorale centrale, di cui al successivo articolo 8,  per il tramite degli uffici amministrativi di  ciascuna  istituzione universitaria, entro il  trentesimo giorno antecedente quello fissato per  le  votazioni,  ovvero  25  febbraio  2006.
La Commissione elettorale centrale  verifica la regolarità delle candidature. Le predette candidature sono sottoscritte, anche da un solo elettore, con firme  raccolte in  almeno un  terzo, arrotondato per difetto, degli atenei  del  collegio,  pari a numero di 25atenei, con il limite massimo di 50 firme per ogni sede universitaria, secondo  gli  schemi  allegati  (1.2; 1.3; 1.B).
I sottoscrittori sono identificati  dal  nome,  cognome, luogo e data di  nascita,  ateneo  di  appartenenza,  corso di studio ed eventuale  numero  di matricola.  Le  sottoscrizioni raccolte sono  trasmesse,  dagli  uffici  amministrativi degli  
atenei interessati, alla Commissione elettorale  centrale  che ne verifica la  regolarità  e  procede  al  sorteggio  per  la definizione di un elenco  progressivo  dei  candidati  ammessi alla competizione elettorale.

5. La Commissione elettorale centrale redige gli elenchi delle candidature relative alla  elezione dei  rappresentanti  degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea del vecchio e nuovo ordinamento e laurea  specialistica del vecchio e  nuovo ordinamento, distinti per  distretti, sulla  base  degli  atti delle Commissioni elettorali locali e li trasmette alle stesse Commissioni,  perché  ne sia  assicurata la pubblicità  presso ciascuna   sede   universitaria,  entro    il  decimo  giorno antecedente quello fissato per le votazioni,  ovvero  18 marzo 2006.
La Commissione elettorale centrale, inoltre,  predispone gli elenchi delle candidature per la  elezione dei  rappresentanti degli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento e ai  corsi di dottorato  di ricerca  del vecchio e   nuovo  ordinamento e  li  trasmette  alle  singole sedi  universitarie,  affinché  vengano  resi  pubblici  entro il   decimo   giorno   antecedente  quello  fissato   per   le votazioni, ovvero 18 marzo 2006. Gli  elenchi  delle  liste e dei candidati per le componenti di cui all’articolo 1,  comma 1, lettere a), b) e c), così  ordinati, sono  affissi  al  di
fuori dei seggi.
Lo stesso ordine  progressivo  è  riprodotto sulle schede elettorali.
Al termine di queste operazioni può avere inizio  la campagna elettorale   che  ciascuna  lista e  candidati  ammessi  alla competizione elettorale svolgono secondo le modalità previste per la elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo degli atenei.
La campagna elettorale deve terminare 24 ore prima della data delle votazioni.
                 
6. Sulla base dei criteri organizzativi utilizzati da ciascun ateneo per  la  elezione  delle  rappresentanze  studentesche, entro il 20 marzo 2006, sono  costituiti,  con   decreto   del del Rettore  o  Direttore , uno  o  più  seggi  elettorali  in rapporto   al   numero   degli   studenti  iscritti,  composti rispettivamente da tre  dipendenti  universitari  idonei  allo svolgimento dei compiti previsti, dei quali, quello  di  grado più elevato o di maggiore  anzianità  di  servizio  assume  le funzioni  di  presidente  e   quello  di  grado  o   anzianità inferiore assume le funzioni di  segretario.
Gli atenei,  in caso  di necessità,  possono  avvalersi  anche  di   personale di altre  Amministrazioni pubbliche presenti  sul  territorio.
Con lo  stesso decreto sono individuati anche i rappresentanti di lista, di cui al precedente comma 3.

7. In ogni  seggio  sono  predisposte due  urne  in  cui  sono raccolte   le  schede  votate:  una  per  la   elezione   dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea  del   vecchio   e   nuovo   ordinamento  e di   laurea specialistica del vecchio e nuovo ordinamento  e  l’altra per l’elezione  dei  rappresentanti  degli  iscritti ai   corsi di specializzazione   del  vecchio  e  nuovo  ordinamento   e  ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento.
Le urne per le componenti di  cui   all’articolo  1,  comma 1, lettere b) e c), sono predisposte anche nel caso  in  cui  nel seggio non siano presenti elettori, al fine  di consentire  di poter esprimere il proprio voto  anche  ad  elettori  iscritti ad atenei diversi  da  quello in  cui  il seggio  è  ubicato.

Articolo 4

(Criteri per la individuazione degli eletti per il C.N.S.U.)

1. L’attribuzione delle rappresentanze per quanto  riguarda i
componenti di cui  all’articolo 1, comma 1, lett. a),  avviene con il seguente criterio:
a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale  dei  voti  validi   ottenuti nei  singoli  collegi elettorali;

b) per ogni lista è determinata altresì la cifra   individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;

c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del  numero  dei rappresentanti da eleggere;

d) tutti  i  quozienti si  graduano  in   ordine  decrescente, scegliendo  poi tra  essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei  rappresentanti  da eleggere; a parità assoluta di quozienti  è  scelto quello cui corrisponde la  minore  cifra elettorale;

e) le   rappresentanze   sono  assegnate  alle  liste  in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera d);

f) risultano eletti,  lista  per  lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze  graduato  in  ordine decrescente:  a   parità  di   preferenze   risulta  eletto il candidato che precede nell’ordine di lista.

2. L’attribuzione delle rappresentanze per quanto  riguarda  i componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), è determinata sulla  base  del  maggior  numero di  voti  validi conseguiti dal candidato.

Articolo 5
(Schede elettorali)

1. Le schede elettorali di  diverso colore sono predisposte a cura dei singoli atenei secondo i modelli tipo  allegati alla presente Ordinanza, in relazione alle componenti da  eleggere (2.1; 2.2 e 2.3). Le schede sono trasmesse tempestivamente ad ogni seggio elettorale.
                  
2. Gli atenei predispongono la stampa delle  relative  schede elettorali  solo   successivamente   alla   effettuazione del sorteggio da parte delle Commissioni elettorali locali per la definizione del numero progressivo di lista per la componente di cui  all’articolo 1, comma 1, lettera a) e da parte  della Commissione elettorale  centrale  dell’ordine  dei  candidati relativo alle  altre  due  componenti  di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c).  Tanto le liste per la elezione dei rappresentanti degli  studenti  iscritti ai corsi di  diploma, di  laurea  del  vecchio  e  nuovo   ordinamento, di   laurea specialistica  del  vecchio e  nuovo ordinamento,   quanto  i nominativi dei candidati in  rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca  del vecchio e nuovo ordinamento e corsi di specializzazione del  vecchio e  nuovo  ordinamento sono riportati nelle schede  nello  stesso  ordine progressivo comunicato.

Articolo 6
(Operazioni di voto)

1. Nel giorno fissato e nell’orario stabilito per le votazionidi cui all’articolo 1, l’elettore, munito di idoneo documento
di identità  provvisto  di  fotografia  e  rilasciato  da  una amministrazione dello Stato,  dopo  aver  apposto  la  propria firma nell’elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, ritira dal presidente la  scheda ed  esprime  il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, che la introduce nell’apposita urna.  Per  la  componente  di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) non è possibile esercitare il diritto di voto in seggi diversi da quello di appartenenza.

Per le componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c) è possibile esercitare il diritto di voto anche da parte di studenti iscritti ad atenei diversi da quello in cui il seggio è ubicato; in tal  caso l’elettore è tenuto a  certificare  la propria condizione di iscritto.

Il presidente del seggio riporta nel verbale il  numero  degli eventuali votanti fuori sede, predisponendo a  tale  scopo  un elenco   integrativo   in  cui  è  indicato, oltre  al   loro nominativo, anche l’ateneo di  appartenenza  ed  il  corso  di studio.

2. Il voto è individuale e segreto. Ogni studente, utilizzando matite  copiative   messe  a  disposizione dalla  commissione, esprime  un  solo  voto  di  preferenza.
Il voto  per  i  28 componenti  di  cui  all’articolo 1, comma 1,  lettera a)  può essere   espresso   contrassegnando  il  simbolo  e/o   la denominazione della lista, eventualmente  indicando, a  fianco della stessa, la propria preferenza, anche facendo riferimento allo pseudonimo del candidato.
E’ valido il voto espresso  per la sola lista.
E’ nullo il voto espresso sulla sola preferenza quando sia apposto in corrispondenza di una lista  diversa  da quella in  cui è ricompreso il candidato. E’ nullo il voto, in caso   di   omonimia,  quando  non  sia  espressa  chiaramente l’indicazione della lista.
Sono nulle le schede che recano più  di  un  nominativo  o  il nominativo di un soggetto non candidato, nonchè quelle che non permettono di interpretare la volontà  dell’elettore e  quelle su cui  è  stato  apposto un  segno  di  riconoscimento  o  un qualsiasi altro  segno diverso  da  quelli  prescritti, ovvero quelle che risultano, in qualsiasi modo, deteriorate.

Per le altre due  componenti di  cui  all’articolo 1, comma 1, lettere  b)  e  c),  il   voto  è   espresso   esclusivamente contrassegnando il nominativo del candidato prescelto.

3. All’ora stabilita per  la  chiusura  delle  votazioni  ed esaurite   le  operazioni di voto, il  presidente  del seggio dichiara chiuse le    operazioni   e  procede   ai   seguenti adempimenti   sia  per  la elezione  dei   componenti di  cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), sia per  l’elezione  dei componenti di cui  all’articolo 1, comma 1, lettere b)  e  c):
a) le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in un plico o contenitore sigillato;
b) viene verificato, in   base   agli   elenchi  appositamente predisposti, il numero degli elettori che  hanno  votato,  che deve  corrispondere  al  numero delle schede   che   risultano utilizzate per la votazione;
c) si procede, in via prioritaria, allo scrutinio delle schede votate  per   la  componente di cui  all’articolo 1,  comma 1, lettera   a) e  successivamente a  quelle   votate per  le due componenti di  cui all’articolo 1,  comma 1,  lettere b) e c).

Nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare impedisca di concludere le operazioni nello stesso giorno, l’ufficio può sospendere  i   propri   lavori   per  riprenderli il  mattino successivo, conservando  le  schede  da  scrutinare nelle urne sigillate e quelle già  scrutinate in un plico sigillato, come pure i verbali, i tabulati e tutte le scritturazioni.

4. Al termine dello spoglio, il presidente del seggio , dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, proclama il numero dei voti riportati da ciascun candidato.
Vengono poi firmati e sigillati plichi distinti :
uno relativo alla elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea del vecchio e nuovo ordinamento, di laurea  specialistica del vecchio e nuovo ordinamento, uno  relativo all’elezione dei   rappresentanti  degli iscritti ai corsi di  specializzazione  del  vecchio e nuovo  ordinamento  ed   uno    relativo  alla  elezione dei rappresentanti  degli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento.
In ciascuno dei tre
plichi viene inserito il rispettivo materiale elettorale: le schede   validamente  votate, le  schede  bianche,  le schede dichiarate nulle e le  schede  eventualmente  non   assegnate perché  contestate,  nonché   il  verbale,  sottoscritto  dal presidente,  dal  segretario  e  da  tutti  gli  scrutinatori presenti, nel quale sono indicati:
a) i  nomi  dei  componenti l’ufficio di seggio, il  luogo nel quale il seggio è stato insediato, la data e l’ora di apertura e  di  chiusura, nonché  eventualmente, di  sospensione  e  di riapertura  delle  votazioni e  delle  successive  operazioni;
b) il numero degli  elettori  iscritti  e  di quelli che hanno esercitato il diritto di voto;
c) il numero ed  i  nominativi degli  eventuali  elettori  che abbiano esercitato  il  diritto  di voto  fuori sede, nonché i rispettivi atenei di  appartenenza,  con esclusivo riferimento alle componenti di cui all’articolo 1,  comma 1,  lettere b) e c);
d) il numero delle schede messe a disposizione del seggio, di quelle votate e di quelle non utilizzate;
e) il numero dei voti validi riportati da  ciascun  candidato, il numero delle schede bianche, di quelle  dichiarate  nulle e di  quelle  eventualmente  non  assegnate  perché  contestate;
f) gli incidenti  verificatisi  nel  corso  delle  operazioni, nonché le  contestazioni e  i  rilievi che  singoli componenti dell’ufficio  di  seggio  o singoli  elettori  chiedono  siano verbalizzati.

5. Il plico relativo alla elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea  del vecchio e  nuovo ordinamento, di laurea specialistica del  vecchio e   nuovo   ordinamento è inviato, entro il giorno 30 marzo 2006 , alla  Commissione elettorale locale, di cui all’articolo 7, per il tramite degliuffici amministrativi della sede  universitaria. I plichi relativi  alla  elezione   degli  iscritti  ai  corsi  di specializzazione  del  vecchio  e  nuovo  ordinamento, di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento sono inviati, entro il giorno 30 marzo 2006,  alla  Commissione elettorale centrale, di cui all’articolo 8, per il tramite degli uffici amministrativi della sede universitaria.

Articolo 7

(Commissioni elettorali locali)
1. Presso una delle sedi universitarie di ciascun distretto è istituita, entro il 19 gennaio 2006, con decreto del Ministro, una  Commissione elettorale  locale, composta da un  dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico  e amministrativo, che  la  presiede, e  da  due  funzionari, con qualifica  non inferiore alla  VIII,  dei quali  uno  svolge  le  funzioni di segretario.
I predetti componenti sono scelti  fra i dirigenti e  i  funzionari in  servizio  presso  le  sedi  universitarie ricomprese nel distretto.

2.  La Commissione effettua le operazioni di cui all’articolo
3 e, verificata la  regolarità  delle  operazioni  di spoglio
effettuate  dai seggi, di cui all’articolo 6,  relative  alla
elezione  degli  studenti  iscritti  ai corsi di diploma,  di
laurea  del  vecchio  e nuovo  ordinamento, di laurea
specialistica  del  vecchio  e nuovo ordinamento, formula  le
relative graduatorie distinte  per  distretto. La  Commissione
delibera a maggioranza sulle questioni insorte in ordine  alla
regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede
provvisoriamente  non   assegnate, perché contestate  e decide
definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

3.  I risultati sono racchiusi in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti, che viene trasmesso, entro il 6 aprile 2006,  alla  Commissione  elettorale  centrale  a cura   degli uffici  amministrativi  delle  università  ai  fini  di quanto previsto dall’articolo 9.
4.   Le operazioni delle Commissioni elettorali locali, sono pubbliche.
Del  loro  inizio e  del calendario  del   loro successivo  svolgimento,  è  data  tempestiva   comunicazione.

Articolo 8

(Commissione elettorale centrale)
1. Con  decreto  del  Ministro, entro  19 gennaio  2006, è istituita  presso il  Ministero  una Commissione  elettorale centrale. La Commissione è composta da un dirigente, che  la presiede, e da cinque funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, dei quali uno con funzioni di segretario.

2. La Commissione può essere coadiuvata, nei suoi adempimenti materiali, da  personale di  segreteria  messo a disposizione dall’Amministrazione.

3. La Commissione effettua le operazioni di cui agli articoli 3 e 9.


Articolo 9

(Formazione delle graduatorie finali. Proclamazione degli eletti)

1. Le  operazioni  sono  pubbliche. Del  loro  inizio  e del calendario del loro successivo svolgimento è data tempestiva comunicazione.

2. La Commissione elettorale centrale, constatata l’integrità dei  sigilli  apposti  ai  plichi  contenenti  il   materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali presentati dalle varie sedi, la regolarità delle operazioni elettorali.
Sulla   base  dei  risultati  comunicati  dalle   Commissioni elettorali  locali,  la  Commissione  formula le  graduatorie finali, distinte per distretto,  relative alla elezione  degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea del vecchio e nuovo ordinamento, di laurea specialistica del vecchio e nuovo ordinamento.
               
3. Per  l’ elezione  degli  studenti  iscritti  ai  corsi  di specializzazione   del  vecchio  e  nuovo  ordinamento  e  di dottorato di  ricerca  del  vecchio  e  nuovo ordinamento, la Commissione  elettorale  centrale, sulla  base  dei risultati comunicati dalle singole sedi universitarie e previa verifica che gli eventuali elettori  fuori sede  non abbiano esercitato il  diritto di voto  anche  presso  il  loro  ateneo  di appartenenza, ovvero  presso  altri  atenei,  formula due distinte  graduatorie  finali,  secondo  le  modalità indicate all’articolo 4, comma 2.

4. Esaurite le operazioni di formazione delle graduatorie, la Commissione proclama gli eletti.

Roma, 28 settembre 2005

Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)