Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 26 aprile 2006 n. 785/Ric.

Decreto Direttoriale n. 785/Ric del 26 aprile 2006 – Ammissione ai contributi di progetti FIRB

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;

VISTO il Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 dicembre 1998, recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 con la quale, tra l’altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto, tra l’altro, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all’innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l’anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei Conti il 24 giugno 2004, recante: “Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base”, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 26 luglio 2004;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell’articolo 3 del predetto Decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1050/Ric. del 17 maggio 2005, con il quale ai sensi del Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004 ed in coerenza con le “Linee Guida per la Politica Scientifica e Tecnologica del Governo”, è stato emanato un bando, relativo a progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico relativi a nuovi modelli tecnologici delle imprese e dei settori industriali nell’economia digitale, con una copertura finanziaria (derivante dal Decreto Direttoriale di impegno n. 188/Ric. del 10 febbraio 2005) di € 9.900.000,00 a valere sul FIRB;

VISTI i criteri ed i parametri fissati dalla Commissione per la valutazione dei predetti progetti;

VISTE le proposte progettuali e le relative richieste di finanziamento presentate nel rispetto delle condizioni di cui al citato Decreto Direttoriale 1050/Ric. del 17 maggio 2005;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 3302/Ric. del 23 dicembre 2005 con il quale sono state approvate le proposte della Commissione espresse nella seduta del 15 dicembre 2005 in merito alla finanziabilità di progetti di ricerca relativi ai programmi strategici;

CONSIDERATO che i contributi per i progetti di ricerca (programmi strategici) valutati positivamente dalla Commissione (nel numero di 4) nella seduta del 15 dicembre 2005 ammontano complessivamente ad € 9.900.000,00;

CONSIDERATO che il MIUR ha richiesto a tutti i coordinatori dei progetti approvati, per via telematica e per il tramite del CINECA (gestore del sistema informatico relativo al FIRB), di far pervenire, sempre per via telematica e per il tramite del CINECA, una rimodulazione dei costi dei progetti stessi, nel rispetto degli importi approvati con il Decreto Ministeriale n. 3302/Ric. del 23 dicembre 2005;

CONSIDERATO che risultano, successivamente, pervenuti n. 4 progetti rimodulati per un importo di finanziamento (contributo MIUR) pari ad  € 9.900.000,00;

RITENUTA la necessità di procedere, per i n. 4 progetti sopra indicati, all’adozione del Decreto Direttoriale, di cui al comma 2 dell’articolo unico del predetto Decreto Ministeriale n. 3302/Ric. del 23 dicembre 2005 (per la statuizione della durata dei progetti, la decorrenza delle attività e dei costi ammissibili, la definizione delle modalità di erogazione e di monitoraggio delle attività realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252: “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;


DECRETA

ART. 1

1. Sono approvati i progetti rimodulati di cui all’allegato 1, dove, per ciascun progetto, vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza è convenzionalmente fissata al novantesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonché, per ciascuna unità di ricerca, il responsabile dell’unità di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante “Criteri e modalità procedurali per l’assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB”.
2. L’importo di € 9.900.000,00 grava sulle disponibilità di cui al Decreto Direttoriale n. 188/Ric. del 10 febbraio 2005 – Capitolo FIRB 7256 – Esercizio di provenienza 2004 – Impegno registrato al n. 1218/001.
3. I progetti rimodulati, ancorché non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.

ART. 2

1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

ART. 3

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà  estraneo  ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

ART. 4

1. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nell’allegato di cui all’art.1, fatta salva la possibilità per il MIUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.

ART. 5

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti alla data del 22 settembre 2005, novantesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al bando indicato nelle premesse (24 giugno 2005).
2. La data ultima per l’ammissibilità delle spese è determinata, per ogni singolo progetto, dalla durata indicata nell’allegato di cui all’art.1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro 60 giorni da tale data, purché relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.
3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

ART. 6

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano l’inserimento o l’eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.
2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente Commissione di cui all’art.3 del decreto ministeriale n.378 del 26 marzo 2004 (in seguito Commissione FIRB), mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico,  da inoltrare  al MIUR da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il coordinatore di progetto dell’accoglimento della richiesta di variante o dell’eventuale motivato rigetto.
3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

ART. 7

1. Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara fama internazionale dovranno essere avviate con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca interessate.
2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto (indicata al precedente art.1), i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del costo del progetto di cui all’allegato 1, il MIUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art.9, (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art.10, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori  danni.
3. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, la data ultima per l’ammissibilità coincide col termine indicato all’art.5.

ART. 8

1. Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno tempestivamente comunicate.
2. Ogni unità di ricerca dovrà invece trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine delle attività di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta e certificata secondo i criteri di cui al documento “Linee guida per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti” (disponibile sul sito www.miur.it, e che, ancorché non allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale).
3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualità, le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MIUR provvederà a determinare il costo ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto stabilito nel successivo art.9) la relativa quota di contributo da erogare.

ART. 9

1. Per ciascuna unità di ricerca appartenente ad università (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, entro 60 giorni dalla data del presente decreto il MIUR disporrà un’erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui all’art.1.
2. Le successive erogazioni aggiuntive (saldo escluso) saranno determinate  in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale, fino al raggiungimento (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo di cui all’art.1.
3. Per tutte le unità di ricerca non appartenenti ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso) sarà invece erogato in rate annuali posticipate, determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. Resta salva la possibilità, in caso di presentazione di idonea garanzia a favore del MIUR, di accedere, anche per tali unità di ricerca, alle modalità di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. L’importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di contributo di cui all’art.1) sarà determinato, dopo l’effettuazione delle necessarie verifiche tecnico-scientifiche ed amministrative sull’insieme di tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del 70% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attività di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MIUR procederà al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso l’escussione della eventuale garanzia o la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi soggetti in base ad altro titolo. Resta salva, peraltro, la possibilità di eventuali compensazioni, anche all’interno dei singoli progetti, tra unità di ricerca afferenti allo stesso soggetto giuridico.
5. Nei casi espressamente previsti dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”) le erogazioni saranno comunque subordinate all’acquisizione  della prescritta documentazione. Al riguardo, i beneficiari dei contributi dovranno trasmettere tempestivamente al MIUR (allegando, ove esistente, copia del CCIAA aggiornato) le delibere assembleari successive alla data del presente decreto comportanti modifiche dell'assetto societario (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni dell'organo amministrativo; analogamente dovranno essere tempestivamente comunicate l’eventuale cessazione dell'attività, l’insorgenza di procedure concorsuali, ecc.

ART.10

1. Il MIUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute. A tale scopo il MIUR potrà avvalersi sia di esperti scientifici anche internazionali designati dalla Commissione FIRB, che, per gli aspetti di natura amministrativo-contabile, di apposita Commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai sensi dell’art.5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212).
2. Dell’esito delle valutazioni scientifiche “ex post”, rese pubbliche, si potrà tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.
3. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto,  rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.
4. Qualora  si verifichi  l’esistenza di situazioni illegittime, il MIUR si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento le erogazioni di cui al precedente art. 9.
5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti  rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell' art. 9 del D.Lgs. 123/98, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l’applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del D.Lgs. 123/98), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 aprile 2006

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luciano Criscuoli)



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