Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 5 aprile 2006

Assegnazione borse di studio e posti riservati per le scuole di specializzazione mediche, a.a. 2005/2006.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300, di riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all’art. 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l’istituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368 e, in particolare, l’art.35, comma 2, il quale prevede che il   Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute,  determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia;

VISTO il decreto in data 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, che ha individuato le specializzazioni mediche di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 34 del citato D.Lgs.   n.368/99;

VISTO l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 16 marzo 2006  della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione  e sui contingenti delle borse di studio da assegnare alle scuole di specializzazione  mediche per l’a.a. 2005/20056 di cui all’art. 35, I comma del Decreto Legislativo  n. 368/1999;

VISTO il decreto  del Ministero della Salute in corso di perfezionamento, adottato  di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente   il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l’anno accademico 2005/2006, pari a 7.061 unità e  la determinazione del  numero complessivo delle borse di studio da assegnare nell’anno accademico 2005/2006,  pari a complessive n. 4.999, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

RITENUTO che l’offerta formativa delle università si rivolge all’intero territorio nazionale;

RAVVISATA la opportunità di adottare quale criterio base per l’assegnazione delle borse di studio quello di assicurare la continuità formativa delle scuole  tenendo conto delle capacità ricettive, nonché del volume assistenziale  delle strutture inserite nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di una propria rete formativa, sulla base del volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina  delle strutture sanitarie presenti nell’ambito  territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.;

VISTO il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanità, con il quale sono stati fissati i requisiti d’idoneità delle strutture universitarie della  formazione specialistica;

VISTA la nota del 27/12/2005, prot. n. 0036141,  con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Sanità Militare  ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato D.Lgs. n. 368/99, art. 35, comma 3°,   per l’a.a. 2005/2006;

VISTE la nota del  15/11/2005, prot.  850/A A.6/13-7304,  con la quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità  ha rappresentato   le  esigenze della sanità della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.  n. 334/2000,   per l’a.a. 2005/2006;
VISTE le note nn. 339/IX/503186, 339/IX/16170, 339/IX/P/55950  e 339/IX/P/75397, rispettivamente del 21/12/2005, 16/1/2006, 10/2/2006 e 24/2/2006, del Ministero degli Affari Esteri,  con le quali è stato comunicato l’elenco dei posti da riservare ai medici provenienti da Paesi in via di sviluppo, per l’a.a. 2005/2006, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 35 del D.Lgs. n. 368/99;

VISTO l’art. 46, comma 2 del predetto  decreto legislativo n.  368/1999, come modificato dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 21.12.99, n. 517;

VISTO l’art. 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha confermato  la disciplina delle borse di studio di cui al Decreto Legislativo n. 257/1991, fintanto che non intervenga apposito provvedimento legislativo per  la copertura finanziaria dei contratti di formazione/lavoro, di cui all’art. 37 del predetto Decreto Legislativo n. 368/1999;

VISTO   il Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e Ricerca n. 99 del 25 febbraio 2003, di approvazione del Regolamento per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione; 

VISTA la legge del 12/11/2004, n. 271, art. 1, co. 6-bis, che  integra il co. 5 dell’art. 39, del D.Lgs. n. 286/1998, prevedendo l’accesso, a parità di condizioni con gli studenti italiani, anche alle scuole di specializzazione  per gli stranieri titolari di  carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. 1143 S/P , del 28/3/2006, con la quale sono state trasmesse le tabelle relative ai fabbisogni per singola tipologia di specializzazione, espressi dalle Regioni e Province autonome;

RITENUTO necessario, nell’assegnazione dei posti, recepire, integralmente,  l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome del 16 marzo 2006 nella parte in cui è stato richiesto il mantenimento del numero  di borse di studio assegnate nell’a.a. 2005/2006, relativamente alle scuole di specializzazione in Anestesia e rianimazione, Medicina fisica e riabilitazione e Radiodiagnostica;

RITENUTO necessario  accogliere per quanto possibile le indicazioni fornite da ciascuna Regione, considerate irrinunciabili, entro il  limite  massimo  fissato per  ciascuna  tipologia di  scuola limitatamente   alle  disponibilità  finanziarie e alla rete formativa di ciascuna scuola;

SENTITO il Ministero della Salute,

D E C R E T A:

Art. 1 - Per l’anno accademico 2005/2006  il numero di medici da ammettere, con assegnazione delle borse di studio di cui all’art. 35, co. 2, del D. L.gs. n. 368/99, alle scuole di specializzazione individuate nel D.M. 31.10.91 e successive modificazioni ed integrazioni, citato nelle premesse, è  di n. 4.999 così come indicato nella tabella  allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento,    alla III colonna.

Art. 2 - Il numero dei posti complessivamente riservati ai medici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo è  27,   ai medici militari è  35 e alla Polizia di Stato è di 12,  come indicato  nella medesima  tabella allegata, rispettivamente alle colonne IV, V e VI. 

Art. 3 - Le borse aggiuntive  finanziate dalle Regioni ed altresì quelle derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università, verranno assegnate, con successivo provvedimento, entro il periodo obbligatorio di affissione del bando di concorso.

Art. 4 - La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell’art. 35 del citato D.Lgs. n. 368/1999, è espressamente individuata nel personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa e riguarda, quindi, esclusivamente i medici dipendenti pubblici, ivi compresi quelli che operano in enti e istituti contemplati nell’art. 15 undecies del D. Lgs. n. 229/1999. Come previsto per le altre categorie riservatarie, alla colonna VII vengono indicati i posti riservati, messi a concorso, per i medici  appartenenti alla  categoria in esame, nel rispetto delle maggiori esigenze espresse dalle singole Regioni  e Province autonome.

Art. 7 - Per usufruire dei posti riservati di cui all’art.  2 e dei posti in soprannumero di cui all’art. 4,  i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dal Regolamento per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione citato nella premessa.

Art. 8 - Con successivo provvedimento, valutate le richieste delle Università  si provvederà all’assegnazione dei posti  di cui all’art. 3  del presente decreto.
Il Presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 aprile 2006

IL  MINISTRO
FIRMATO: Moratti



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