VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300, di riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all’art. 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l’istituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368 e, in particolare, l’art.35, comma 2, il quale prevede che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia;
VISTO il decreto in data 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, che ha individuato le specializzazioni mediche di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 34 del citato D.Lgs. n.368/99;
VISTO l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione e sui contingenti delle borse di studio da assegnare alle scuole di specializzazione mediche per l’a.a. 2005/20056 di cui all’art. 35, I comma del Decreto Legislativo n. 368/1999;
VISTO il decreto del Ministero della Salute in corso di perfezionamento, adottato di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l’anno accademico 2005/2006, pari a 7.061 unità e la determinazione del numero complessivo delle borse di studio da assegnare nell’anno accademico 2005/2006, pari a complessive n. 4.999, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
RITENUTO che l’offerta formativa delle università si rivolge all’intero territorio nazionale;
RAVVISATA la opportunità di adottare quale criterio base per l’assegnazione delle borse di studio quello di assicurare la continuità formativa delle scuole tenendo conto delle capacità ricettive, nonché del volume assistenziale delle strutture inserite nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di una propria rete formativa, sulla base del volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina delle strutture sanitarie presenti nell’ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.;
VISTO il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanità, con il quale sono stati fissati i requisiti d’idoneità delle strutture universitarie della formazione specialistica;
VISTA la nota del 27/12/2005, prot. n. 0036141, con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Sanità Militare ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato D.Lgs. n. 368/99, art. 35, comma 3°, per l’a.a. 2005/2006;
VISTE la nota del 15/11/2005, prot. 850/A A.6/13-7304, con la quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità ha rappresentato le esigenze della sanità della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 334/2000, per l’a.a. 2005/2006;
VISTE le note nn. 339/IX/503186, 339/IX/16170, 339/IX/P/55950 e 339/IX/P/75397, rispettivamente del 21/12/2005, 16/1/2006, 10/2/2006 e 24/2/2006, del Ministero degli Affari Esteri, con le quali è stato comunicato l’elenco dei posti da riservare ai medici provenienti da Paesi in via di sviluppo, per l’a.a. 2005/2006, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 35 del D.Lgs. n. 368/99;
VISTO l’art. 46, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 21.12.99, n. 517;
VISTO l’art. 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha confermato la disciplina delle borse di studio di cui al Decreto Legislativo n. 257/1991, fintanto che non intervenga apposito provvedimento legislativo per la copertura finanziaria dei contratti di formazione/lavoro, di cui all’art. 37 del predetto Decreto Legislativo n. 368/1999;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e Ricerca n. 99 del 25 febbraio 2003, di approvazione del Regolamento per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione;
VISTA la legge del 12/11/2004, n. 271, art. 1, co. 6-bis, che integra il co. 5 dell’art. 39, del D.Lgs. n. 286/1998, prevedendo l’accesso, a parità di condizioni con gli studenti italiani, anche alle scuole di specializzazione per gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente;
VISTA la nota del Ministero della Salute prot. 1143 S/P , del 28/3/2006, con la quale sono state trasmesse le tabelle relative ai fabbisogni per singola tipologia di specializzazione, espressi dalle Regioni e Province autonome;
RITENUTO necessario, nell’assegnazione dei posti, recepire, integralmente, l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome del 16 marzo 2006 nella parte in cui è stato richiesto il mantenimento del numero di borse di studio assegnate nell’a.a. 2005/2006, relativamente alle scuole di specializzazione in Anestesia e rianimazione, Medicina fisica e riabilitazione e Radiodiagnostica;
RITENUTO necessario accogliere per quanto possibile le indicazioni fornite da ciascuna Regione, considerate irrinunciabili, entro il limite massimo fissato per ciascuna tipologia di scuola limitatamente alle disponibilità finanziarie e alla rete formativa di ciascuna scuola;
SENTITO il Ministero della Salute,
D E C R E T A:
Art. 1 - Per l’anno accademico 2005/2006 il numero di medici da ammettere, con assegnazione delle borse di studio di cui all’art. 35, co. 2, del D. L.gs. n. 368/99, alle scuole di specializzazione individuate nel D.M. 31.10.91 e successive modificazioni ed integrazioni, citato nelle premesse, è di n. 4.999 così come indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, alla III colonna.
Art. 2 - Il numero dei posti complessivamente riservati ai medici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo è 27, ai medici militari è 35 e alla Polizia di Stato è di 12, come indicato nella medesima tabella allegata, rispettivamente alle colonne IV, V e VI.
Art. 3 - Le borse aggiuntive finanziate dalle Regioni ed altresì quelle derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università, verranno assegnate, con successivo provvedimento, entro il periodo obbligatorio di affissione del bando di concorso.
Art. 4 - La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell’art. 35 del citato D.Lgs. n. 368/1999, è espressamente individuata nel personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa e riguarda, quindi, esclusivamente i medici dipendenti pubblici, ivi compresi quelli che operano in enti e istituti contemplati nell’art. 15 undecies del D. Lgs. n. 229/1999. Come previsto per le altre categorie riservatarie, alla colonna VII vengono indicati i posti riservati, messi a concorso, per i medici appartenenti alla categoria in esame, nel rispetto delle maggiori esigenze espresse dalle singole Regioni e Province autonome.
Art. 7 - Per usufruire dei posti riservati di cui all’art. 2 e dei posti in soprannumero di cui all’art. 4, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dal Regolamento per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione citato nella premessa.
Art. 8 - Con successivo provvedimento, valutate le richieste delle Università si provvederà all’assegnazione dei posti di cui all’art. 3 del presente decreto.
Il Presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO
FIRMATO: Moratti