Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 27 gennaio 2006
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2006 n. 146

Riassetto delle Scuole di specializzazione di area Veterinaria

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.”
VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.”
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", ed in particolare l'articolo 11, commi 1 e 2;
VISTO il decreto ministeriale 8 marzo 1994 , concernente gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore veterinario ;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95;
VISTO il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n.242, “Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto” ;
VISTA la Legge 29 dicembre 2000, n. 401 , ed in particolare l’ art.8 ;
VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368 , applicabile per analogia con riguardo ai requisiti  anche alle scuole di specializzazione di veterinaria , in quanto facenti parte dell’ area sanitaria  ;
VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370, "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica", ed in particolare l'articolo 6, comma 6;
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 , n.270, "Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei" che ha soppresso e sostituito il DM 509/99 ;
VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo decreto di modifica del 18 marzo 2005;
VISTO il D.M. 28 novembre 2000, "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie";
VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2005 relativo alle procedure informatiche per l’ inserimento e la verifica dei requisiti minimi dei corsi di studio nell’ apposito sito della Banca dati del MIUR ;
TENUTO CONTO che il decreto ministeriale 270/2004 stabilisce all’art.3, comma 7, che possono essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge;
VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 17 dicembre  2003, 13 aprile 2005 ,  6 luglio 2005 e  1 dicembre 2005 ;
VISTO il parere del Consiglio Superiore di Sanità del Ministero della Salute, espresso in data 16 febbraio 2005 ;
VISTA la nota prot. n. 3097 del 27.5.2005 con la quale e’ stato richiesto tra l’ altro il parere dell’ ordine professionale interessato sul riordino delle scuole dell’ area sanitaria nel quale  e’ ricompresa l’ area veterinaria ;
CONSIDERATA la necessita’ di adeguare gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione dell’ area veterinaria al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato DM 270/2004 ;
CONSIDERATA l’ opportunita’ di consentire una razionalizzazione complessiva dell’ offerta formativa delle scuole di specializzazione dell’ area veterinaria in stretta connessione con le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale  ;

DECRETA:

Art. 1

1. Il presente decreto individua le scuole di specializzazione di area veterinaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in classi, di cui all’ allegato.
2. I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all’ art.11 della Legge n.341/1990, disciplinano gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area veterinaria in conformità alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente  decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1. Le Scuole di specializzazione di area veterinaria  sono aggregate in classi omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali.
2. Le Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria afferiscono alle Facoltà di Medicina Veterinaria; l’accesso è consentito ai laureati delle classi 47/S (Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria) ed ai laureati in Medicina Veterinaria dell’ ordinamento previgente al DM 509/99.
Per il conseguimento del Titolo di Specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione   compresi nelle suddette classi lo specialista in formazione deve  l’acquisire  180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso.
3. Per ciascuna tipologia di Scuola è indicato il profilo specialistico e sono identificati gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali.
I percorsi didattici sono articolati in Attività formative  di cui al comma 4 , preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Le Attività sono a loro volta suddivise in Ambiti omogenei di sapere, identificati da Settori scientifico disciplinari .
4. Le Attività formative  ed i relativi CFU sono così ripartiti:
a) Attività di base a cui sono assegnati  5 CFU;
b) Attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 160 CFU ;
b.1) Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente a cui può essere assegnata una frazione dei CFU dell’Ambito specifico della Scuola presente nelle attivita’ caratterizzanti come di seguito specificato;
c) Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari a cui sono assegnati  3 CFU;
d) Attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 9 CFU;
e) Altre Attività a cui sono assegnati  3 CFU.
5. Le Attivita’ formative professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche capacita’ professionali mediante attività pratiche e di tirocinio comprendono almeno il 70% dell’intero complesso dei 180 CFU, di  tutte le Attività previste nel comma 3. A tali attività sono pertanto assegnati 126 CFU.
6. Le Attività di base comprendono uno o più Ambiti, identificati da Settori scientifico Disciplinari  utili alla preparazione propedeutica alle varie tipologie di Scuole comprese nella Classe.
7. Le Attività caratterizzanti di cui alla lettera b) del precedente punto 3 sono articolate in almeno:
-un Ambito denominato Tronco comune identificato dai Settori scientifico disciplinari utili all’apprendimento di saperi comuni  della classe a cui sono dedicati il 30% dei relativi CFU delle Attività caratterizzanti (48 CFU),
-un Ambito identificato da uno o più Settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale alla cui formazione è finalizzato il corso di specializzazione a cui è assegnato  il 70% dei crediti delle Attività caratterizzanti (112 CFU).
-Le Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente comprendono uno o più Ambiti, identificati da Settori scientifico disciplinari utili alla predisposizione di specifici percorsi formativi di alta specializzazione relativi alle tipologie delle Scuole comprese nella Classe. I Consigli delle strutture didattiche, possono dedicare a tali Attività fino a 27 CFU.
8. Le Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari comprendono uno o più Ambiti, identificati da Settori scientifico disciplinari utili  alle integrazioni multidisciplinari.
9. Le Attività finalizzate alla prova finale comprendono CFU utili alla preparazione della tesi di   Diploma di specializzazione.
10. Le Altre Attività comprendono CFU utili alla acquisizione di abilità linguistiche, informatiche, di gestione e organizzazione.
11. I CFU di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro / studente.

Art. 3

1. Le Scuole di specializzazione hanno sede presso l’ Università.
2. Le Scuole di Specializzazione di Veterinaria afferiscono alle Facoltà di Medicina Veterinaria e possono essere attivate anche con il concorso di altre Facoltà .
3. La Scuola opera nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo  svolgimento delle attività professionalizzanti . Con successivo decreto ministeriale saranno indicati i criteri per determinare gli standards per l’ accreditamento delle strutture universitarie e  degli ospedali veterinari  per le singole specialita’, per la verifica dei requisiti e per il monitoraggio dei risultati della formazione, nonche’ per definire i criteri e le modalita’ per assicurare la qualita’ della formazione. I suddetti standards determineranno, inoltre, il corpo docente di ciascuna scuola nonche’ le modalita’ per lo svolgimento della formazione tutoriale.
4. Tenuto conto dei criteri di accreditamento  , le Facoltà di Medicina Veterinaria possono istituire e attivare una sola Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia . Per ciascuna scuola il numero minimo di  specializzandi iscrivibili non puo’ essere inferiore a 3 per anno di corso .
5. Le Scuole di Specializzazione di cui al comma 2 possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà di Medicina Veterinaria di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione . L’ atto convenzionale individua la sede amministrativa della scuola, le risorse finanziarie , strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di cui all’ art. 3, comma 10, del DM 270/2004.

Art. 4

1. Il corpo docente delle Scuole di specializzazione di Area Veterinaria e’ costituito da Professori di ruolo o fuori ruolo di I e II fascia , da Ricercatori Universitari e personale  operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del DM 21 maggio 1998, n.242.
2. Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola . Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell’ Ambito specifico della tipologia della Scuola.
3. Ai sensi dell’ art.14 del DPR 162/82, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo o fuori ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola . Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo o fuori ruolo di uno dei settori compresi nell’Ambito specifico della tipologia della Scuola.

Art. 5

1. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione corredato dal supplemento al diploma rilasciato dalle Universita’ ai sensi dell’ art.11, comma 8, del DM 270/2004 , che documenta l’intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica le Attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.
2. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere , di cui al successivo comma 4 , nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
3. Per il conseguimento del Diploma di specializzazione , cosi’ come indicato all’ art.2 ,  comma 2 , del presente decreto , lo specialista in formazione deve aver acquisito 180 crediti .
4. Ai fini delle periodiche verifiche di profitto la Scuola può predisporre prove in itinere in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole Scuole.
5. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato  dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono annotate, e certificate mediante firma, le attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e le attitudini espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività.

Art. 6

1.  Gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di cui all’ allegato , attivate presso le università sono adeguati alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale , utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal MIUR nella Banca dati dell’ offerta formativa .
2.  Le università assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi già iscritti al momento dell'adeguamento del Regolamento Didattico di Ateneo .
3.  Con riferimento all’ art.4, comma 3, del presente decreto , per esigenze particolari ed in via transitoria per non piu’ di un triennio, la Direzione della Scuola puo’ essere affidata ad un Professore di ruolo o fuori ruolo di un settore scientifico-disciplinare identificato come affine a quello della tipologia della Scuola , secondo quanto previsto dall’allegato “D” del D.M. 4 ottobre 2000 pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 – supplemento 175.

Il presente decreto sara’ inviato ai competenti organi di controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 gennaio 2006

Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
F.to Letizia Moratti



Allegati: Allegato (documento in formato PDF)