Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 31 gennaio 2006
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2006 n. 137 - supplemento ordinario n. 147

Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.”
VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.”
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", ed in particolare l'articolo 11, commi 1 e 2;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95;
VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari", ed in particolare l'art. 2;
VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370, "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica", ed in particolare l'articolo 6, comma 6;
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei";
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 , n. 270, che ha sostituito il predetto DM 509/99 ;
VISTI i decreti ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali, e il successivo decreto di modifica del 18 marzo 2005;
VISTO il D.M. 28 novembre 2000, "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie";
VISTA la legge 23 febbraio 2001, n. 29, “Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni  e le attività culturali”, ed in particolare l'art. 6: Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale.
TENUTO CONTO che il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 stabilisce che possono essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge;
CONSIDERATA l'esigenza di provvedere al riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale nel quadro della disciplina generale degli studi universitari recata dal D.M. n. 509/1999, come sostituito dal D.M. 270/2004;
VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell’adunanza del 24 luglio 2003;
ACQUISITO il preliminare concerto del Ministro per i Beni e le Attività culturali con nota del 18 giugno 2004 prot. n. 11470;


DECRETA:

Art. 1
1. Il presente decreto definisce,  ai sensi della Legge n. 29 del 23 febbraio 2001, art. 6, le tipologie di scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale di cui agli allegati da 1 a 8.
2. Le Università nell'osservanza dei criteri previsti dall'art. 11 del D.M. 270/200499, procedono all'istituzione delle scuole di specializzazione e dei rispettivi corsi di studio.

Art. 2
1. Le scuole sono strutture didattiche dell’università.  Sono possibili convenzioni tra più università  per l’istituzione o la gestione di una scuola. In tal caso deve essere indicata l'università sede amministrativa del corso. L’università o le università convenzionate garantiscono il supporto gestionale e le risorse finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.
2. Al fine di garantire i necessari requisiti didattici, possono istituire una scuola di specializzazione le università anche convenzionate, in cui risulti attivata almeno una laurea specialistica nella classe di riferimento corrispondente. Ciascuna università, o insieme di università convenzionate, può istituire una sola scuola per tipologia.
3. Nel rispetto della normativa di riferimento le scuole organizzano autonomamente gli ordinamenti didattici, le modalità di accesso e le prove di ammissione.
4. I corsi di studio nelle scuole di specializzazione hanno durata di due anni accademici, eventualmente articolabili in semestri o trimestri, e prevedono l’acquisizione di 120 CFU, con un adeguato numero di crediti riservato a tirocini e stage formativi.
5. La frequenza è obbligatoria; le modalità della sua verifica saranno stabilite dalle singole scuole che indicheranno i limiti minimi di frequenza, anche in relazione alle diverse tipologie d’insegnamento.
6. Ai fini degli obblighi di frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il Consiglio della scuola potrà riconoscere sulla base di idonea documentazione l’attività, attinente alla specializzazione, svolta successivamente al conseguimento della laurea specialistica, in Italia e all’estero, in laboratori universitari o extrauniversitari altamente qualificati.
7. La scuolaredige l'ordinamento didattico del proprio corso di studio, in conformità alle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 3
1. Alle scuole si accede col titolo di laurea specialistica o magistrale.
2. Gli ordinamenti dei corsi di specializzazione  indicheranno una o più lauree specialistiche o magistrali  che danno diritto all’accesso, anche con eventuali debiti formativi.
3. Il numero dei laureati da ammettere alle singole scuole è determinato dalle università ai sensi della Legge 2 agosto 1999, n. 264, art.  2, sulla base delle strutture disponibili, la cui congruità sarà valutata dal CNVSU.
4. Sono altresì ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università estere, equipollente alla laurea specialistica richiesta per l'accesso a ogni singola scuola. L'equipollenza del titolo conseguito all'estero è dichiarata, ai soli fini dell’iscrizione, dalla scuola.
5. Alla scuola si accede mediante concorso per titoli ed esame.
6. La tipologia e i contenuti delle prove d’esame d’ammissione, compresa l’eventuale diversa procedura per italiani e stranieri, sono decisi annualmente dalle singole scuole.
7. La valutazione dei titoli avverrà secondo criteri predeterminati dalle singole scuole e terrà in particolare considerazione il possesso dei Diplomi di archivistica, paleografia e diplomatica conseguiti presso le Scuole istituite presso gli Archivi di Stato e del Diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana.
8. Sono ammessi a frequentare la scuola i candidati che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.
9. Le tasse e i contributi per l’iscrizione alla scuola sono fissati dall’università sede amministrativa della scuola stessa.
10. Per tutte le attività e specificatamente per quelle pratiche e di tirocinio, compresi gli spostamenti fuori sede, deve essere prevista obbligatoriamente per ogni studente, fin dal momento dell’iscrizione alla scuola e per tutta la durata degli studi, un’apposita, adeguata copertura assicurativa per i danni prodotti o subiti.
11. Lo studente non può iscriversi per più di due volte allo stesso anno di corso.
12. Ai fini dello svolgimento di tirocini e stage, le scuole stipulano convenzioni con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e con istituzioni pubbliche e private di particolare qualificazione.
13. Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale che consiste nella discussione di un elaborato con caratteri di progetto scientifico-professionale (tesi di specializzazione), con giudizio che tiene conto anche delle valutazioni riportate negli esami annuali, nonché dei risultati delle eventuali valutazioni periodiche.
14. Le università, insieme al diploma, rilasciano una certificazione dell’intero percorso svolto dallo specializzando, indicando le attività formative che lo hanno caratterizzato.

Art. 4
1. Possono accedere alle scuole i laureati in possesso di titoli del precedente ordinamento equiparati a quelli del nuovo ordinamento indicati come requisito per l’accesso.

Art. 5
1. Il titolo di specializzazione rilasciato dalle scuole precedentemente attivate presso le università è equipollente a quello rilasciato dalle scuole istituite nel presente decreto, secondo la seguente tabella di equipollenza:


Scuola di Specializzazione in ArcheologiaScuola di Specializzazione in Archeologia OrientaleScuola Nazionale di Archeologia (disattivata)Scuola di Perfezionamento in Archeologia (triennale disattivata)

Beni archeologici


Scuola di specializzazione in Storia dell'arte medievale e moderna
Scuola di specializzazione in Storia dell'arte
Scuola di specializzazione in Storia dell'arte e delle arti minoriScuola di specializzazione in Tutela e valorizzazione dei beni culturali

Beni storici e artistici

Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari

Beni archivistici e librari

Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti

Beni architettonici e del paesaggio

Scuola di Specializzazione in Storia analisi e valutazione dei Beni Architettonici e Ambientali

Beni architettonici e del paesaggio

Scuola di Specializzazione in Architettura dei giardini e progettazione del paesaggio

Beni naturali e territoriali (2° profilo: Architettura di parchi, giardini e dei sistemi naturalistico-ambientali)

Art. 6
1. I regolamenti didattici d'ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle suddette scuole, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 270/2004 e a quanto previsto dal presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le attuali scuole istituite e attivate ai sensi del D.P.R. 162/82 non possono procedere a iscrizioni alla data di scadenza del suddetto termine.

3. Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli specializzandi già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi specializzandi di optare per l'iscrizione ai corsi di specializzazione di cui al presente decreto. Ai fini dell'opzione le università valutano in termini di crediti formativi universitari le attività formative previste dagli ordinamenti didattici vigenti.

Art. 7
1. Su richiesta degli Istituti Centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, con la procedura prevista dall'art. 6 comma 1 della Legge 23.2.2001 n. 29, potranno essere successivamente costituite Scuole di specializzazione in materia di conservazione e restauro dei beni culturali mobili e superfici decorate dell'architettura.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 31 gennaio 2006

Il Ministro per i Beni e
le Attività culturali
F.to Buttiglione

Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
F.to Moratti



Allegati:

Numerazione e denominazione delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale

 

 

Denominazione

Allegato

Beni archeologici

1

Beni architettonici e del paesaggio

2

Beni storico - artistici

3

Beni archivistici e librari

4

Beni demoetnoantropologici

5

Beni musicali

6

Beni scientifici e tecnologici

7

Beni naturali e territoriali

8