Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 26 gennaio 2006, protocollo n.301

Nota per l'ammissione dei medici stranieri alle scuole di specializzazione nell'a.a. 2005/2006


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Direzione Generale per l’Università. - Ufficio II
Protocollo: n.301
Roma, 26 gennaio 2006

Ai Rettori delle Università
LORO SEDE

e, p.c.Al Ministero degli Affari Esteri
D.G.R.C. Uff. VI
D.G.C.S. Uff. IX

Al Ministero dell’Interno
Servizio Stranieri

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento delle Politiche
Comunitarie

Alla Conferenza Permanente dei
Rettori delle Università Italiane

Al Ministero della Salute
Direzione Professioni
sanitarie, Risorse umane e
tecnologiche in Sanità
LORO SEDE

Oggetto: Nota per l'ammissione dei medici stranieri alle scuole di specializzazione nell'a.a. 2005/2006

Alla luce delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 25/07/98 n. 286, dalla legge 14/01/99 n. 4, dal D.P.R. 31.8.99 n. 394 e dalla direttiva del Ministero Sanità del 18.4.2000 n. 1259 si ritiene opportuno fornire indicazioni per l’ammissione di medici stranieri alle scuole di specializzazione mediche nell’anno accademico 2005/2006.

A - Cittadini comunitari

I cittadini comunitari medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all’esercizio professionale).
La domanda è presentata direttamente alla Università prescelta, entro i termini previsti per i cittadini italiani nel bando di concorso.

B – Rifugiati politici

I rifugiati politici medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all’esercizio professionale).
La domanda è presentata direttamente alla Università prescelta, entro i termini previsti per i cittadini italiani nel bando di concorso.

C - Cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo con borsa di studio concessa dal Governo italiano

I cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo partecipano al concorso di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina per posti in soprannumero, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 35, del D.Lgs. n. 368/99, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie.
In base all’avvenuta assegnazione di borse di studio, ai sensi della L. n. 49/87, finalizzata alla formazione di specialisti per i Paesi in via di sviluppo, effettuata dal Ministero degli Affari Esteri – Dir. Gen. Cooperazione allo Sviluppo – per il tramite delle Ambasciate Italiane, i cittadini residenti all’estero o temporaneamente in Italia dovranno presentare la domanda alla Rappresentanza diplomatica Italiana nel Paese d’origine entro il 15 febbraio 2006 che ne curerà la trasmissione alle Università interessate entro il 10 marzo 2006, indirizzandone copia per conoscenza al M.A.E. – D.G.C.S.- Uff. IX.
La domanda è corredata da idonea documentazione che accerti il possesso, da parte dell’interessato, dei necessari requisiti di ammissione: titolo accademico e abilitazione all’esercizio della professione secondo l’ordinamento italiano, nel caso di studi effettuati in Italia; nel caso di titoli e abilitazione all’esercizio della professione acquisiti nel Paese di origine, l’Università può procedere al riconoscimento della laurea e dell’abilitazione professionale ai soli fini dell’iscrizione alle scuole di specializzazioni mediche.

D - Cittadini extracomunitari

1) Ai sensi della legge 271/2004 sono ammessi al concorso a parità di condizioni con gli italiani i medici extracomunitari, titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso con diploma di laurea e abilitazione italiana, o con diploma di laurea equipollente e abilitazione italiana, ovvero usufruiscono del procedimento di riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione.

2) I medici extracomunitari, che non rientrano nella fattispecie sub p. 1), possono partecipare ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge 14.1.99, n. 4, al concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione per posti in soprannumero, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie.
Ai fini della determinazione di quanto sopra si fa riferimento agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite intese tra Università italiane e Università dei Paesi interessati.
Le Rappresentanze diplomatiche italiane, prima di trasmettere alle sedi universitarie le domande degli interessati, avranno cura di verificare direttamente con le Università la disponibilità dei posti.
La domanda è presentata entro il 15 febbraio 2006 alla Rappresentanza diplomatica italiana del Paese d’origine o di ultima residenza che ne curerà la trasmissione alla Università interessata entro il 10 marzo 2006, avendo cura di verificare il possesso, da parte degli interessati, di tutti i requisiti di ammissione richiesti dall’ordinamento italiano, cioè titolo accademico e abilitazione all’esercizio della professione acquisiti nel Paese di origine, titoli che l’Università riconosce ai soli fini dell’iscrizione alle scuole di specializzazioni mediche. Inoltre per i soggetti interessati dovrà essere preventivamente assicurata una borsa di studio per l’intera durata del corso, dal rispettivo Governo, o da Istituzioni italiane o straniere riconosciute idonee, rispettivamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dalla Rappresentanza Diplomatico-consolare italiana all’estero, competente per territorio, che allo stato attuale è di Euro 11.603,50 annui.
Qualora la Rappresentanza diplomatica italiana non abbia, per valutati e riconosciuti motivi, la possibilità di produrre la documentazione richiesta per partecipare ai concorsi entro la data indicata, il termine di presentazione potrà coincidere con la scadenza di presentazione delle domande prevista nel bando di concorso.
Per essere ammessi, tutti i candidati devono aver superato le prove previste nel Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione, di cui al provvedimento n. 99 del 25 febbraio 2003, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103, del 6 maggio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
FIRMATO: Dott. Antonello Masia