DI CONCERTO
CON IL MINISTRO PER LE RIFORME E L’INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l’art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica;
VISTO il decreto interministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2003, recante criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all’art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509;
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
VISTO il decreto interministeriale 15 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2005;
CONSIDERATO che ai sensi del predetto decreto 22 ottobre 2004, n.270 le classi dei corsi di studio delle professioni sanitarie di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2001 sono in corso di riordinamento ai sensi delle disposizioni del precitato d.m. n.270/04;
RITENUTO altresì che per l’attivazione dei predetti corsi sono in corso di definizione nuovi criteri per la individuazione degli standard e dei requisiti minimi per l’offerta formativa delle Università degli studi in linea con la programmazione sanitaria;
DECRETA:
Art. 1
1. Per le motivazioni di cui alle premesse è abrogata la lettera c) dell’articolo unico del decreto interministeriale 15 aprile 2005.
Art. 2
1. Le Università degli studi e le Università telematiche che hanno già attivato corsi di studio preordinati al rilascio delle lauree per le professioni sanitarie ai sensi del decreto 15 aprile 2005, sono autorizzate a completarli.
2. A partire dalla data del presente decreto le Università di cui al comma 1 non possono procedere a nuove iscrizioni ai corsi di laurea per le professioni sanitarie.
Il Ministro
dell’Università e della Ricerca
f.to Fabio MUSSI
Il Ministro
per le riforme e l’innovazione
nella Pubblica Amministrazione
f.to Luigi Nicolais