Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 31 luglio 2006
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2006 n. 244

Riassetto delle Scuole di Specializzazione in Odontoiatria

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Il Ministro

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.”
VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.”
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", ed in particolare l'articolo 11, commi 1 e 2;
VISTO il decreto interministeriale del 31 ottobre 1991, concernente  l’ approvazione dell’ elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunita’ economica europea e successive modificazioni e integrazioni ;
VISTO il decreto interministeriale 4 marzo 2002 , concernente l’ approvazione dell’ elenco delle specializzazioni in odontoiatria ;
VISTI i decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 concernenti gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto ministeriale 6 settembre 1995 relativo alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;
VISTO il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la scuola di specializzazione di fisica sanitaria;
RITENUTA la necessità di riordinare le scuole di specializzazione del settore odontoiatrico esistenti presso le Università ;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95;
VISTO il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n.242, “Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto” ;
VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368 ed in particolare gli artt. 34 e seguenti ;
VISTA la Legge 29 dicembre 2000, n. 401 , ed in particolare l’ art.8 ;
VISTA la legge 24 ottobre 2000, n.323, ed in particolare l’ art.7 ;
VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370, "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica", ed in particolare l'articolo 6, comma 6;
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 , n.270, "Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei" ;
VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo decreto di modifica del 18 marzo 2005;
VISTO il D.M. 28 novembre 2000, "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie";
VISTO il D.M. 1.8.2005 concernente il Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ;
VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell’ adunanza del 22 marzo 2006 relativo alla riduzione della durata di alcune specializzazioni della classe delle Specializzazioni in Odontoiatria e all’ individuazione di due ulteriori tipologie ;
RITENUTO  opportuno ridurre la durata delle scuole di specializzazione in “Chirurgia orale” e in “ Ortognatodonzia” da 5 a 3 anni , anche in relazione al programma di studi da svolgere ;
RITENUTO  opportuno individuare due nuove tipologie di specializzazioni all’ interno della classe delle specializzazioni in Odontoiatria per le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale;
SENTITO il Ministero della Salute ;
CONSIDERATA la necessita’ di modificare il citato DM 1.8.2005 per eliminare la classe  delle Specializzazioni in Odontoiatria;

DECRETA:

Art. 1

Il  decreto 1.8.2005 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 5 novembre2005 e’ modificato nel senso che la classe delle Specializzazioni in Odontoiatria e’ soppressa e sostituita da quella allegata al presente decreto.

Art. 2

Per il conseguimento del Titolo di Specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione   compresi nella suddetta classe lo specialista in formazione deve  l’acquisire  180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso.

Il presente decreto sara’ inviato ai competenti organi di controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 31 luglio 2006

Il Ministro 
dell'Università e della Ricerca
F.to MUSSI



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