Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Ordinanza Ministeriale 27 luglio 2006

Elezioni rinnovo CUN

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica


VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica tecnologica;
VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181;
VISTO il D.M. 04 ottobre 2000, di rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 16 gennaio 2006 n. 18 di "Riordino del Consiglio Universitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 1, commi 1 lett. a) e c), 9 e 10 e l'art. 4, commi 1 e 2, concernenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale;
VISTO il D.M. 16 marzo 2006 con cui è stato confermato in 14 il numero delle aree di settori scientifico-disciplinari;
CONSIDERATO che per le operazioni di voto può essere utilizzata una procedura telematica validata a livello nazionale;
VISTO il documento tecnico predisposto dal CINECA, che descrive le caratteristiche della suddetta procedura;
VISTO il D.D. 05.05.2006, con il quale è stata costituita la Commissione di esperti incaricata della validazione della procedura in questione;
VISTO il verbale redatto dalla succitata Commissione nella seduta del 26 giugno 2006;
VISTO il D.M. 12.04.06 con cui è stata costituita la Commissione incaricata di effettuare il sorteggio delle aree previsto dall'art. 4, c. 7 della citata legge, n. 18/06;
VISTO il risultato del sorteggio effettuato in data 05.07.2006;
VISTO il D.M. 23 marzo 2006, con cui sono stati nominati componenti del Consiglio Universitario Nazionale gli otto studenti eletti dal Consiglio Nazionale Studenti Universitari, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, c. 1, lett. b) della succitata legge n. 18/2006;
VISTO il parere del CUN;
VISTO il parere della CRUI;
VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo;

ORDINA

Art. 1


Per i giorni dal 04 dicembre al 20 dicembre 2006. sono indette le votazioni per l'elezione delle seguenti componenti del Consiglio Universitario Nazionale:

a) 14 professori ordinari, straordinari e fuori ruolo;
b) 14 professori associati confermati, non confermati e fuori ruolo;
c) 14 ricercatori universitari confermati e non confermati;
d) 3 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo.

Le votazioni hanno luogo tra le h. 8:00 e le h. 19:00 di ciascun giorno feriale, escluso il sabato.
Ogni Ateneo nell'ambito dei giorni e dell'orario sopra indicati, può fissare, per esigenze organizzative, un proprio calendario ed un proprio orario.
La designazione dei tre componenti in rappresentanza della Conferenza dei Rettori avrà luogo in seno alla stessa CRUI.
La designazione del membro in rappresentanza del Coordinamento nazionale della Conferenza dei Presidi di Facoltà avrà luogo in seno allo stesso organismo.
La designazione del membro in rappresentanza del Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle Università avrà luogo in seno allo stesso organismo.

Art. 2
Elezione dei professori e dei ricercatori

Per ciascuna delle 14 aree di settori scientifico-disciplinari di cui al D.M. 16.03.2006, indicato in premessa, sono eletti un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore.
I rappresentanti delle seguenti aree: 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14, determinate per sorteggio a norma dell'art. 4, c. 2, della legge n. 18/2006, restano in carica per sei anni in deroga a quanto previsto dall'art. 1, c. 6, della legge medesima.
Per ciascuna area disciplinare, sono costituiti tre collegi elettorali dei quali uno è composto dai professori ordinari, uno dai professori associati ed uno dai ricercatori.
In ciascun collegio l'elettorato attivo e passivo è attribuito separatamente agli appartenenti alle corrispondenti aree e fasce.
Ciascun collegio elettorale elegge un rappresentante al proprio interno. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo candidato. E' eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano per età.

Art. 3
Elezioni del personale tecnico ed amministrativo

Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo di cui all'art. 1, c. 1 lett. c) della legge n. 18/2006, è costituito un unico collegio elettorale.
L'elettorato attivo e passivo è attribuito al personale tecnico ed amministrativo di ruolo delle istituzioni universitarie.
Ogni elettore dispone di un voto di preferenza. Sono eletti i tre candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano in ruolo, e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età.

Art. 4
Formazione degli elenchi dell'elettorato e presentazione delle candidature

Ai fini della determinazione dell'elettorato il CINECA, tenuto conto dei dati forniti dagli Atenei, predispone gli elenchi dei professori ordinari, associati e dei ricercatori distinti per collegi elettorali, nonché quelli del personale tecnico ed amministrativo e li pubblica in data 03 novembre 2006 sul sito all'indirizzo http://elezionicun.miur.it
Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono proporre opposizione al Rettore che decide entro i successivi quattro giorni e comunica al CINECA le eventuali conseguenti modifiche da apportare agli elenchi.
Il CINECA pubblicherà in rete, in via definitiva, entro i successivi sette giorni, gli elenchi definitivi che faranno fede ai fini della determinazione dell'elettorato attivo.
Le candidature sono formalizzate dagli interessati secondo gli schemi allegati alla presente ordinanza (all. 1 e 2), e pubblicati sul sito http://elezionicun.miur.it
Le dichiarazioni di candidatura dei professori e dei ricercatori, sottoscritte dai candidati e autenticate dal Rettore, sono inviate, per il tramite degli Uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, entro il 20° giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle votazioni, al CINECA che le trasmetterà alla Commissione elettorale Centrale di cui all'art. 9. Tali dichiarazioni possono essere prodotte automaticamente dagli interessati all'interno del proprio sito personale riservato all'indirizzo http://docente.cineca.it
Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo le dichiarazioni di candidatura, autenticate dal Rettore o dal Direttore amministrativo, sono inviate, per il tramite degli Uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, entro il 20° giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle votazioni, al CINECA che le trasmetterà alla Commissione elettorale Centrale.
Dette candidature saranno quindi pubblicate dal CINECA contemporaneamente agli elenchi definitivi dell'elettorato attivo sul sito http://elezionicun.miur.it entro il decimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle votazioni.

Art. 5
Esercizio del diritto di voto

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non gode dell'elettorato attivo e passivo.
Nessuno può votare più di una volta ed in sede universitaria diversa da quella di appartenenza. Possono tuttavia votare in altra sede coloro che siano in possesso di specifica autorizzazione scritta del Preside della facoltà di appartenenza, per i professori e ricercatori, o del Direttore amministrativo, per il personale tecnico e amministrativo, da consegnare a cura degli interessati al Presidente della Commissione di seggio presso cui esercitano il diritto di voto.

Art. 6
Seggi elettorali

Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle votazioni, presso ciascuna istituzione universitaria, con decreto del Rettore è istituito il seggio elettorale per la elezione dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico ed amministrativo.
Con lo stesso decreto sono nominati i componenti della Commissione di seggio.
La Commissione di seggio è composta da un Presidente e quattro membri scelti tra gli elettori del seggio, di cui uno con funzioni di segretario. Il Presidente è scelto tra i professori di prima o seconda fascia.
La Commissione di seggio è assistita da un funzionario con competenza informatica. Per la validità delle operazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre componenti.
In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni, il Rettore provvede alla sostituzione.

Art. 7
Operazioni di voto

Il documento che descrive la procedura telematica atta a consentire lo svolgimento delle elezioni (all. 3), costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
Nei giorni e nell'orario stabiliti l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità, aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo e aver ritirato il proprio certificato elettorale, può  procedere alla votazione.
Il voto è individuale e segreto.
Ogni elettore esprime una sola preferenza.
Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito http://elezionicun.miur.it Una copia delle istruzioni è affissa in ciascuna postazione elettorale ed è comunque resa disponibile dal seggio elettorale.
Un simulatore della procedura medesima è inoltre disponibile sullo stesso sito.
All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale della postazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.

Art. 8
Svolgimento delle operazioni di scrutinio

Alle ore 9:00 del giorno successivo a quello fissato per il termine delle votazioni si insedia la Commissione elettorale Centrale che procederà alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche.
Al completamento delle operazioni per ciascun collegio, i risultati verranno pubblicati in rete.

Art. 9
Commissione Elettorale Centrale

Con decreto del Ministro è costituita presso il Ministero una Commissione elettorale Centrale con il compito di effettuare le operazioni di cui all'art. 4 e all'art. 8.
La Commissione è presieduta da un Consigliere di Stato o da un Magistrato di TAR ed è composta da un professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore designati dal CUN, nonché da tre funzionari del Ministero con qualifica funzionale non inferiore a C2, dei quali uno con funzioni di segretario.
La Commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'Amministrazione.
La Commissione, al termine delle operazioni di scrutinio, sulla base delle graduatorie distinte per ogni singolo collegio, proclama gli eletti.
Di tutte le operazioni è redatto un processo verbale.

Roma, 27 luglio 2006

IL MINISTRO
F.TO MUSSI