VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168, concernente l'istituzione
del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica
tecnologica;
VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181;
VISTO il D.M. 04 ottobre 2000, di rideterminazione e aggiornamento
dei settori scientifico disciplinari e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la legge 16 gennaio 2006 n. 18 di "Riordino del Consiglio
Universitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 1, commi 1 lett.
a) e c), 9 e 10 e l'art. 4, commi 1 e 2, concernenti le elezioni
per il rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale;
VISTO il D.M. 16 marzo 2006 con cui è stato confermato in 14 il
numero delle aree di settori scientifico-disciplinari;
CONSIDERATO che per le operazioni di voto può essere utilizzata
una procedura telematica validata a livello nazionale;
VISTO il documento tecnico predisposto dal CINECA, che descrive le
caratteristiche della suddetta procedura;
VISTO il D.D. 05.05.2006, con il quale è stata costituita la
Commissione di esperti incaricata della validazione della procedura
in questione;
VISTO il verbale redatto dalla succitata Commissione nella seduta
del 26 giugno 2006;
VISTO il D.M. 12.04.06 con cui è stata costituita la Commissione
incaricata di effettuare il sorteggio delle aree previsto dall'art.
4, c. 7 della citata legge, n. 18/06;
VISTO il risultato del sorteggio effettuato in data
05.07.2006;
VISTO il D.M. 23 marzo 2006, con cui sono stati nominati
componenti del Consiglio Universitario Nazionale gli otto studenti
eletti dal Consiglio Nazionale Studenti Universitari, in conformità
a quanto disposto dall'art. 1, c. 1, lett. b) della succitata legge
n. 18/2006;
VISTO il parere del CUN;
VISTO il parere della CRUI;
VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo;
ORDINA
Art. 1
Per i giorni dal 04 dicembre al 20 dicembre 2006. sono indette le
votazioni per l'elezione delle seguenti componenti del Consiglio
Universitario Nazionale:
a) 14 professori ordinari, straordinari e fuori ruolo;
b) 14 professori associati confermati, non confermati e fuori
ruolo;
c) 14 ricercatori universitari confermati e non confermati;
d) 3 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo.
Le votazioni hanno luogo tra le h. 8:00 e le h. 19:00 di ciascun
giorno feriale, escluso il sabato.
Ogni Ateneo nell'ambito dei giorni e dell'orario sopra indicati,
può fissare, per esigenze organizzative, un proprio calendario ed
un proprio orario.
La designazione dei tre componenti in rappresentanza della
Conferenza dei Rettori avrà luogo in seno alla stessa CRUI.
La designazione del membro in rappresentanza del Coordinamento
nazionale della Conferenza dei Presidi di Facoltà avrà luogo in
seno allo stesso organismo.
La designazione del membro in rappresentanza del Convegno
permanente dei dirigenti amministrativi delle Università avrà luogo
in seno allo stesso organismo.
Art. 2
Elezione dei professori e dei ricercatori
Per ciascuna delle 14 aree di settori scientifico-disciplinari
di cui al D.M. 16.03.2006, indicato in premessa, sono eletti un
professore ordinario, un professore associato ed un
ricercatore.
I rappresentanti delle seguenti aree: 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14,
determinate per sorteggio a norma dell'art. 4, c. 2, della legge n.
18/2006, restano in carica per sei anni in deroga a quanto previsto
dall'art. 1, c. 6, della legge medesima.
Per ciascuna area disciplinare, sono costituiti tre collegi
elettorali dei quali uno è composto dai professori ordinari, uno
dai professori associati ed uno dai ricercatori.
In ciascun collegio l'elettorato attivo e passivo è attribuito
separatamente agli appartenenti alle corrispondenti aree e
fasce.
Ciascun collegio elettorale elegge un rappresentante al proprio
interno. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo
candidato. E' eletto il candidato che riporta il maggior numero di
voti.
A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di
ulteriore parità, il candidato più anziano per età.
Art. 3
Elezioni del personale tecnico ed
amministrativo
Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico ed
amministrativo di cui all'art. 1, c. 1 lett. c) della legge n.
18/2006, è costituito un unico collegio elettorale.
L'elettorato attivo e passivo è attribuito al personale tecnico ed
amministrativo di ruolo delle istituzioni universitarie.
Ogni elettore dispone di un voto di preferenza. Sono eletti i tre
candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti
prevale il più anziano in ruolo, e, in caso di ulteriore parità, il
più anziano per età.
Art. 4
Formazione degli elenchi dell'elettorato e presentazione
delle candidature
Ai fini della determinazione dell'elettorato il CINECA, tenuto
conto dei dati forniti dagli Atenei, predispone gli elenchi dei
professori ordinari, associati e dei ricercatori distinti per
collegi elettorali, nonché quelli del personale tecnico ed
amministrativo e li pubblica in data 03 novembre 2006 sul sito
all'indirizzo http://elezionicun.miur.it
Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, gli
interessati possono proporre opposizione al Rettore che decide
entro i successivi quattro giorni e comunica al CINECA le eventuali
conseguenti modifiche da apportare agli elenchi.
Il CINECA pubblicherà in rete, in via definitiva, entro i
successivi sette giorni, gli elenchi definitivi che faranno fede ai
fini della determinazione dell'elettorato attivo.
Le candidature sono formalizzate dagli interessati secondo gli
schemi allegati alla presente ordinanza (all. 1 e 2), e pubblicati
sul sito http://elezionicun.miur.it
Le dichiarazioni di candidatura dei professori e dei ricercatori,
sottoscritte dai candidati e autenticate dal Rettore, sono inviate,
per il tramite degli Uffici amministrativi di ciascuna istituzione
universitaria, entro il 20° giorno antecedente quello fissato per
l'inizio delle votazioni, al CINECA che le trasmetterà alla
Commissione elettorale Centrale di cui all'art. 9. Tali
dichiarazioni possono essere prodotte automaticamente dagli
interessati all'interno del proprio sito personale riservato
all'indirizzo http://docente.cineca.it
Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico ed
amministrativo le dichiarazioni di candidatura, autenticate dal
Rettore o dal Direttore amministrativo, sono inviate, per il
tramite degli Uffici amministrativi di ciascuna istituzione
universitaria, entro il 20° giorno antecedente quello fissato per
l'inizio delle votazioni, al CINECA che le trasmetterà alla
Commissione elettorale Centrale.
Dette candidature saranno quindi pubblicate dal CINECA
contemporaneamente agli elenchi definitivi dell'elettorato attivo
sul sito http://elezionicun.miur.it
entro il decimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio
delle votazioni.
Art. 5
Esercizio del diritto di voto
Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento
penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelarmente in
attesa di procedimento penale o disciplinare, non gode
dell'elettorato attivo e passivo.
Nessuno può votare più di una volta ed in sede universitaria
diversa da quella di appartenenza. Possono tuttavia votare in altra
sede coloro che siano in possesso di specifica autorizzazione
scritta del Preside della facoltà di appartenenza, per i professori
e ricercatori, o del Direttore amministrativo, per il personale
tecnico e amministrativo, da consegnare a cura degli interessati al
Presidente della Commissione di seggio presso cui esercitano il
diritto di voto.
Art. 6
Seggi elettorali
Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per l'inizio
delle votazioni, presso ciascuna istituzione universitaria, con
decreto del Rettore è istituito il seggio elettorale per la
elezione dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico ed
amministrativo.
Con lo stesso decreto sono nominati i componenti della Commissione
di seggio.
La Commissione di seggio è composta da un Presidente e quattro
membri scelti tra gli elettori del seggio, di cui uno con funzioni
di segretario. Il Presidente è scelto tra i professori di prima o
seconda fascia.
La Commissione di seggio è assistita da un funzionario con
competenza informatica. Per la validità delle operazioni della
Commissione è necessaria la presenza di almeno tre
componenti.
In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni, il Rettore
provvede alla sostituzione.
Art. 7
Operazioni di voto
Il documento che descrive la procedura telematica atta a
consentire lo svolgimento delle elezioni (all. 3), costituisce
parte integrante della presente Ordinanza.
Nei giorni e nell'orario stabiliti l'elettore, dopo aver
dimostrato la propria identità, aver apposto la propria firma
sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo e aver
ritirato il proprio certificato elettorale, può procedere
alla votazione.
Il voto è individuale e segreto.
Ogni elettore esprime una sola preferenza.
Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito
http://elezionicun.miur.it
Una copia delle istruzioni è affissa in ciascuna postazione
elettorale ed è comunque resa disponibile dal seggio
elettorale.
Un simulatore della procedura medesima è inoltre disponibile sullo
stesso sito.
All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le
operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti
nel locale della postazione, il Presidente dichiara chiuse le
votazioni.
Art. 8
Svolgimento delle operazioni di scrutinio
Alle ore 9:00 del giorno successivo a quello fissato per il
termine delle votazioni si insedia la Commissione elettorale
Centrale che procederà alle operazioni di scrutinio, che sono
pubbliche.
Al completamento delle operazioni per ciascun collegio, i
risultati verranno pubblicati in rete.
Art. 9
Commissione Elettorale Centrale
Con decreto del Ministro è costituita presso il Ministero una
Commissione elettorale Centrale con il compito di effettuare le
operazioni di cui all'art. 4 e all'art. 8.
La Commissione è presieduta da un Consigliere di Stato o da un
Magistrato di TAR ed è composta da un professore ordinario, da un
professore associato e da un ricercatore designati dal CUN, nonché
da tre funzionari del Ministero con qualifica funzionale non
inferiore a C2, dei quali uno con funzioni di segretario.
La Commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti
materiali da personale di segreteria messo a disposizione
dall'Amministrazione.
La Commissione, al termine delle operazioni di scrutinio, sulla
base delle graduatorie distinte per ogni singolo collegio, proclama
gli eletti.
Di tutte le operazioni è redatto un processo verbale.
IL MINISTRO
F.TO MUSSI