Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 23 marzo 2006 n. 203

Decreto Ministeriale 23 marzo 2006, n. 203

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
VISTO il D.I. (Istruzione, Università e Ricerca – Innovazione e Tecnologie) 17 aprile 2003, come modificato dal D.I. 15 aprile 2005, con il quale sono state definiti criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle Università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all’art. 3, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
VISTO il D.M. 27 gennaio 2005, n. 15, con il quale sono stati stabiliti i requisiti relativi alle caratteristiche delle dotazioni che devono essere disponibili per la durata normale dei corsi di studio (c.d. requisiti minimi) in attuazione dell’art. 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004 e i criteri per l’inserimento degli stessi nella Banca dati dell’offerta formativa;
VISTO l’art. 2, comma 2, del predetto D.M. n. 15/2005, il quale prevede che “per i corsi di studio in teledidattica, ivi compresi quelli attivati dalle Università telematiche di cui all’art. 2, comma 2, del D.I. 17 aprile 2003…i requisiti minimi sono ridefiniti con successivo decreto ministeriale, sentito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario”;
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230;
TENUTO conto dei documenti (doc. 10/05 e doc. 19/05) del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
RITENUTO pertanto di dovere ridefinire, alla luce dei predetti documenti, i requisiti minimi per i corsi di studio a distanza e le numerosità dei docenti di ruolo necessari per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
CONSIDERATO inoltre che le Università di nuova istituzione, ancorché positivamente valutate dal Comitato, non possono disporre, nella fase, di avvio della docenza di ruolo necessaria per l’attivazione dei corsi di studio;
RITENUTO altresì di dovere tenere conto dell’impegno didattico nelle Università non statali di docenti di ruolo incardinati in altre Università;

D E C R E T A

Art. 1 (Corsi di studio a distanza)
1. I requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle dotazioni che devono essere disponibili per la durata normale dei corsi di studio da attivare (c.d. requisiti minimi) delle Università statali e non statali e delle Università telematiche, accreditati ai sensi del decreto interministeriale 17 aprile 2003, come modificato dal decreto interministeriale 15 aprile 2005, sono riportati nell’allegato 1-bis al presente decreto.
2. I corsi di studio di cui al comma 1 sono inseriti nella sezione RAD della Banca dati dell’offerta formativa; la loro attivazione annuale è subordinata all’inserimento degli stessi nella sezione Off.F. della Banca dati dell’offerta formativa - nei termini e con le procedure indicate nel decreto 27 gennaio 2005, n. 15 - previo superamento della verifica del possesso dei predetti requisiti minimi.
3. Per i corsi di studio delle Università statali e non statali con modalità di svolgimento in teledidattica diversi da quelli indicati al comma 1, in attesa che gli stessi siano sottoposti alle previste procedure di accreditamento, restano confermati i requisiti minimi indicati nel D.M. n. 15/2005, come riportati nell’allegato 1-bis.

Art. 2 (Università statali e non statali e Università telematiche di nuova istituzione)
1. Le Università statali e non statali e le Università telematiche, di nuova istituzione, possono attivare i corsi di studio previsti nel provvedimento che le istituisce anche in carenza del possesso effettivo dei requisiti minimi iniziali, in presenza di un piano di raggiungimento degli stessi, per un numero di anni accademici non superiore a quello della durata normale dei corsi stessi;
2. Le predette Università non possono attivare ulteriori corsi di studio fintantoché non abbiano conseguito il possesso effettivo dei requisiti minimi per i corsi di cui al comma 1.

Art. 3 (Università non statali)
1. In attesa dell’attuazione della legge 4 novembre 2005, n. 230 e del documento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario che verrà all’uopo predisposto, la verifica del possesso dei requisiti minimi per le Università non statali (con l’esclusione delle Università telematiche) prende in considerazione anche l’impegno didattico dei docenti di ruolo incardinati in altre Università (previo nulla osta delle stesse), nel numero massimo di 3 per corso, sulla base della loro dichiarata disponibilità (da evidenziare nell’Off.F pubblica) ad essere considerati docenti di tali corsi per un numero di anni almeno pari alla loro durata normale.

Art. 4 (Corsi di laurea magistrale a ciclo unico)
1. I requisiti minimi di docenza di ruolo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono ridefiniti nell’allegato 1-bis.

Art. 5
1. L’allegato 1-bis al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso, integra sulla base di quanto disposto dai precedenti articoli, e sostituisce, l’allegato 1 al D.M. 27 gennaio 2005, n. 15.

Roma, 23 marzo 2006

IL MINISTRO
f.to Moratti



Allegati:

Allegato 1-bis