IL MINISTRO
Prot. n. 2303/Ric.
VISTO il Decreto-Legge 18.5.2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla Legge 17.7.2006 n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Università e Ricerca;
VISTO il Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 dicembre 1998, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;
VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", che prevede l'attribuzione al FIRB per l'anno 2004 dell'importo complessivo di € 100.000.000,00;
VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", che prevede l'attribuzione al FIRB per l'anno 2005 dell'importo complessivo di € 102.000.000,00;
VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante: "Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della Ricerca di Base";
VISTO il Decreto Ministeriale Prot. n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto Prot. 378 del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;
VISTO il Decreto Ministeriale Prot. n. 1458/Ric. del 13 luglio 2006 di integrazione e sostituzione di alcuni componenti della Commissione nominati con il sopra menzionato Decreto Ministeriale Prot. n. 623/Ric. del 17 maggio 2004;
VISTO il Decreto Ministeriale Prot. n. 2657/Ric. del 4 novembre 2005, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2005, secondo le finalità ivi indicate, destinando, tra l'altro, risorse per € 35.000.000,00 al finanziamento dei progetti di cooperazione scientifica e tecnologica relativi ad accordi internazionali bilaterali;
VISTO il Decreto Direttoriale di impegno Prot. n. 3319/Ric. del 29 dicembre 2005 con il quale, (in attuazione di quanto stabilito con il citato Decreto Ministeriale Prot. n. 2657/Ric. del 4 novembre 2005 e in particolare, tenendo conto dell'art. 5 della legge 22 novembre 2002, n. 268-conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 – che destina l'1% delle risorse assegnate ai fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca alle attività di valutazione e monitoraggio) sono stati impegnati, tra l'altro, € 34.650.000,00 per progetti di cooperazione scientifica e tecnologica relativi ad accordi internazionali bilaterali;
VISTI gli accordi stipulati con le istituzioni scientifiche canadesi (IMS-NRC e Canadian Energenius Centre for Advanced Nanotechnology-Ecan) e le relative proposte progettuali esaminate;
VISTO l'accordo stipulato tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'Italia ed il Minister for International Trade of Canada;
TENUTO CONTO dei pareri positivi espressi dalla Commissione nella seduta del 5 ottobre 2006 in merito alla finanziabilità dei progetti di cooperazione scientifica relativi agli accordi stipulati con le istituzioni canadesi (IMS-NRC e Canadian Energenius Centre for Advanced Nanotechnology-Ecan), sopra menzionate;
DECRETA
Articolo unico
1. Le proposte della Commissione di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale Prot. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, espresse nella seduta del 5 ottobre 2006 e che, in allegato, formano parte integrante del presente decreto, sono approvate.
2. La competente Direzione Generale, con successivi provvedimenti, definirà le condizioni e le modalità operative per l'attuazione degli interventi approvati.
IL MINISTRO