Nota 6 novembre 2006
NOTA informativa sulle domande di concessione dei contributi di funzionamento a favore degli “Istituti Scientifici Speciali” – DM 8 ottobre 1996 n° 623.
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca
UFFICIO V
Oggetto: NOTA informativa sulle domande di concessione dei contributi di funzionamento a favore degli “Istituti Scientifici Speciali” – DM 8 ottobre 1996 n° 623.
- Per Istituti Scientifici Speciali devono intendersi le istituzioni, senza fini di lucro, che svolgano attività di ricerca e/o formazione post-universitaria, al di fuori delle istituzioni di carattere universitario. Di conseguenza, non sono soggetti legittimati gli istituti universitari e le Università statali e non statali ed i Consorzi interuniversitari costituiti ai sensi degli art.91 e 91/bis del DPR 382/1980.
- L’art. 1 del regolamento stabilisce che il contributo è finalizzato al funzionamento dell’Ente e non alla realizzazione di specifici progetti. A tal fine verranno valutati i risultati e l’attività complessiva delle Istituzioni, anche attraverso eventuali progetti di ricerca che si intendono realizzare (art. 3, comma 4, lett. g) -D.M. 623/1996).
- Gli Enti pubblici che già percepiscono contributi ordinari di funzionamento, su base annuale, di fonte MIUR o di altre fonti di finanziamento, devono farne esplicita menzione nella domanda con l’indicazione degli importi e della tipologia, al fine di verificare la coerenza e la congruità della richiesta, ai sensi dell’art.2 lettera g) del citato D.M. 623/1996.
- A norma dell’art.1, le domande devono essere presentate dal legale rappresentante dell’Ente, non essendo legittimati a presentare autonome domande i singoli Istituti o settori in cui l’Ente è articolato.