Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 2 agosto 2007
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2007 n. 191

Scuola di psicoterapia del L.A.I.A.M

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DIREZIONE GENERALE PER L’UNIVERSITA’ Uff. VI IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTA l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto “Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia”;
 
VISTO il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’articolo 3 del predetto regolamento;

VISTA l’istanza con la quale la “Scuola di Psicoterapia del L.A.I.A.M.” ha chiesto l’abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma -  via Cadlolo, 24 e 90 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a  9 unità e, per l’intero corso, a 36 unità;

VISTO in particolare l’articolo 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

CONSIDERATO   che   la   competente  Commissione   tecnico-consultiva   nella   riunione    del  
20 luglio 2007, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell’istituto richiedente, rilevando in particolare  che la Scuola si rifà in maniera generica alla tradizione psicoanalitica (sostanzialmente a Freud, senza dare rilievo alcuno agli sviluppi successivi della teoria e della tecnica), traduce in proposta didattica il pensiero del proponente, riassunto in un breve documento, dal quale non si evince alcuna prova del fondamento scientifico della teoria proposta. Ne consegue la totale mancanza di collegamento scientifico e operativo con altre istituzioni o strutture di respiro internazionale. Dal punto di vista organizzativo e della struttura didattica,   segnala che la convenzione per il tirocinio è stabilita con un’unica struttura, ed in essa non sono indicate le competenze e le attività. 
       
RITENUTO  che per i motivi sopraindicati l’ istanza di riconoscimento del predetto istituto non
   possa essere accolta;

D E C R E T A :

Art. 1

L’istanza di riconoscimento proposta dalla “Scuola di Psicoterapia del L.A.I.A.M.”  con sede in Roma -  via Cadlolo, 24 e 90, per i fini di cui all’articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 2 agosto 2007

 IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Antonello MASIA


Diniego dell’abilitazione  alla “Scuola di Psicoterapia del L.A.I.A.M.”ad istituire e ad attivare nella sede di  Roma  un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell’11 dicembre 1998, n. 509.