VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368 e, in particolare, l'art.35, comma 2, il quale prevede che il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia;
VISTO il decreto in data 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, che ha individuato le specializzazioni mediche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 34 del citato D.Lgs. n.368/99;
VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 18 aprile 2007 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione e sui contingenti delle contratti di formazione specialistica da assegnare alle scuole di specializzazione mediche per l'a.a. 2006/2007 di cui all'art. 35, I comma del Decreto Legislativo n. 368/1999;
VISTO il decreto del Ministero della Salute in corso di perfezionamento, adottato di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2006/2007, pari a 7.003 unità e la determinazione del numero complessivo delle contratti di formazione specialistica da assegnare nell'anno accademico 2006/2007, pari a complessive n. 5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
RITENUTO che l'offerta formativa delle università si rivolge all'intero territorio nazionale;
RAVVISATA la opportunità di adottare quale criterio base per l'assegnazione dei contratti di formazione specialistica quello di assicurare la continuità formativa delle scuole tenendo conto delle capacità ricettive, nonché del volume assistenziale delle strutture inserite nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di una propria rete formativa, sulla base del volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina delle strutture sanitarie presenti nell'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.;
VISTO il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanità, con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneità delle strutture universitarie della formazione specialistica;
VISTA la nota del 19/12/2006, prot. n. 25070, con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Sanità Militare ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato D.Lgs. n. 368/99, art. 35, comma 3°, per l'a.a. 2006/2007;
VISTA la nota del 14/11/2006, prot. 850/A A.6/13-7391, con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità ha rappresentato le esigenze ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 334/2000, per l'a.a. 2006/2007;
VISTE le note nn. 339/IX/88439 e 339/IX/94958, in data 6 e 9 marzo u.s., del Ministero degli Affari Esteri, con la quale è stato comunicato l'elenco dei posti da riservare ai medici provenienti da Paesi in via di sviluppo, per l'a.a. 2006/2007, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 35 del D.Lgs. n. 368/99;
VISTO l'art. 46, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dal comma 300, della legge n. 266, del 23/12/2005;
VISTA la legge del 12/11/2004, n. 271, art. 1, co. 6-bis, che integra il co. 5 dell'art. 39, del D.Lgs. n. 286/1998, prevedendo l'accesso, a parità di condizioni con gli studenti italiani, anche alle scuole di specializzazione per gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente;
RITENUTO necessario, nell'assegnazione dei posti, come previsto nell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome del 18 aprile 2007, di tenere conto, per quanto possibile, delle priorità espresse nei fabbisogni regionali;
VISTO il D.M. n. 172, del 6/3/2006, concernente il "Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina";
SENTITO il Ministero della Salute,
D E C R E T A:
Art. 1 - Per l'anno accademico 2006/2007 il numero di medici da ammettere, con assegnazione delle contratti di formazione specialistica di cui all'art. 35, co. 2, del D. L.gs. n. 368/99, alle scuole di specializzazione individuate nel D.M. 31.10.91 e successive modificazioni ed integrazioni, citato nelle premesse, è di n. 5.000 così come indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, alla III colonna .
Art. 2 - Il numero dei posti complessivamente riservati ai medici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo è 32, ai medici militari è 27 e alla Polizia di Stato è di 19, come indicato nella medesima tabella allegata, rispettivamente alle colonne IV, V e VI.
Art. 3 – Possono essere attivati contratti finanziati dalle Regioni, da Enti pubblici, nonché quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università che si aggiungono ai contratti statali, così come deliberato nella Conferenza Stato/Regioni, nell'incontro del 18/4/2007, al fine di colmare, ove possibile il divario tra fabbisogni e numero dei contratti statali.
I contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni ed altresì quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università, verranno assegnati, con successivo provvedimento.
Art. 4 - La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35 del citato D.Lgs. n. 368/1999, è espressamente individuata nel personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa e riguarda, quindi, esclusivamente i medici dipendenti pubblici, ivi compresi quelli che operano in enti e istituti contemplati nell'art. 15 undecies del D. Lgs. n. 229/1999. Come previsto per le altre categorie riservatarie, alla colonna VII vengono indicati i posti riservati, messi a concorso, per i medici appartenenti alla categoria in esame, nel rispetto delle maggiori esigenze espresse dalle singole Regioni e Province autonome.
Art. 5 - Per usufruire dei posti riservati di cui all'art. 2 e dei posti in soprannumero di cui all'art. 4, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dal Regolamento per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione citato nella premessa.
Art. 6 - Con successivo provvedimento, valutate le richieste delle Università, si provvederà all'assegnazione dei posti di cui all'art. 3 del presente decreto.
Art. 7 - La data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione mediche per l'a.a. 2006/2007, in conformità a quanto disposto dal c. 4, dell'art. 5, del D.M. n. 172, del 6 marzo 2006, è il 30 luglio 2007.
Il Presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO
FIRMATO
F. Mussi