Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 19 febbraio 2007 n. 134/Ric.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione, nei settori dello sviluppo dei materiali speciali metallurgici, delle micro e nano tecnologie, della meccanica avanzata e della meccatronica da realizzarsi nella regione Umbria

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica


Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito MUR);
VISTE le Linee Guida per la Politica Scientifica, Tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;
CONSIDERATO che, a tale scopo, le Linee-Guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;
VISTO il Protocollo d'Intesa, sottoscritto il 23 febbraio 2006, tra il Ministero dell'Università e della Ricerca e la Regione Umbria per la realizzazione di un Distretto Tecnologico dell'Umbria (DTU) nei settori dei materiali speciali metallurgici, delle micro e nano tecnologie, della meccanica avanzata e della meccatronica;
VISTO l'Accordo di Programma Quadro siglato in data 28 febbraio 2006 tra Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF), Ministero dell'Università e della Ricerca e la Regione Umbria, finalizzato alla creazione di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) avente ad oggetto i settori dei materiali speciali metallurgici, delle micro e nano tecnologie, della meccanica avanzata e della meccatronica;
VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 1, del predetto Accordo che prevede l'impegno del MUR a finanziare progetti aventi ad oggetto attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nei settori dei materiali speciali metallurgici, delle micro e nano tecnologie, della meccanica avanzata e della meccatronica da realizzarsi nell'area territoriale della Regione Umbria;
VISTO, altresì che l'Accordo, per le modalità di presentazione, selezione e finanziamento dei predetti progetti, prevede l'emanazione da parte del MUR di appositi bandi tematici ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;
VISTO, inoltre, l'articolo 4 del predetto Accordo che prevede un impegno complessivo di risorse del MUR pari nel triennio a 25 milioni di euro;
VISTO il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999), recante: “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori” e, in particolare, l'art. 5 il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca;
VISTO il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001;
VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e le modalità di concessione, ai sensi dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca;
VISTE le disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2006;
VISTA la proposta trasmessa, in data 22 dicembre 2006, dalla Regione Umbria avente ad oggetto i contenuti dei predetti bandi tematici;
RITENUTA la opportunità di procedere all'adozione del decreto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un impegno di risorse del FAR pari a 8 milioni di euro e finalizzato all'attuazione dei contenuti del richiamato Accordo di Programma Quadro;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Articolo 1
(Obiettivi generali)

1. Le Linee-Guida per la Politica Scientifica, Tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002 hanno posto quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative.
2. A tale scopo le Linee-Guida individuano, tra gli strumenti di attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie.
3. In tale ambito il Ministero dell'Università e della Ricerca – MUR attribuisce particolare priorità ad interventi finalizzati alla realizzazione di distretti ad alta tecnologia, attraverso accordi di programma che prevedono la partecipazione congiunta di regioni, enti locali, finanza innovativa, mondo delle imprese, mondo scientifico.
4. La Regione Umbria ha adottato con DGR n. 622 del 26 maggio 2004 uno specifico programma per lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione tecnologica.
5. Il territorio della Regione Umbria presenta elementi di notevole rilevanza, quali:
- l'esistenza nell'area regionale delle condizioni di base industriali e tecnico-scientifiche per realizzare un distretto tecnologico di successo nell'ambito dei materiali speciali metallurgici, delle micro e nano tecnologie, della meccanica avanzata e della meccatronica;
- l'esistenza di punti di forza nelle Università, nei centri di ricerca (privati e pubblici), nelle numerose imprese di produzione e di servizi di grande qualificazione e di grande tradizione che ha già dimostrato di saper generare innovazioni mirate e specifiche e di saper alimentare anche un processo sul sistema imprenditoriale locale;
- la presenza di imprese strettamente classificate o riconducibili ai comparti dei materiali speciali metallurgici, delle micro e nano tecnologie, della meccanica avanzata e della meccatronica con caratteristiche di alto livello qualitativo;
- la presenza di un rilevante complesso di organismi e competenze di eccellenza nel sistema tecnico-scientifico, sia all'interno delle imprese che all'esterno, laboratori specialistici di Enti pubblici di ricerca e di enti privati;
6. In tale quadro il MUR e la Regione Umbria hanno concordato sulla necessità di adottare una strategia condivisa per svolgere, nei settori scientifici e tecnologici predetti, interventi e azioni mirate al sostegno di attività di ricerca, all'incremento del grado di innovazione delle imprese, alla valorizzazione del capitale umano e delle iniziative che promuovano il collegamento tra imprese, centri tecnologici connessi, le università ed i centri di ricerca.
7. Per il perseguimento di tali obiettivi, il MEF, il MUR e la Regione Umbria con l'Accordo di Programma Quadro, stipulato in data 28 febbraio 2006, hanno, tra l'altro, concordato di destinare risorse al sostegno di specifici progetti che ricomprendano attività di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di alta formazione di personale qualificato, selezionati e finanziati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12 del Decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 (attuativo delle norme del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999) e successive modifiche ed integrazioni.
8. Attraverso tali progetti, si intendono promuovere le attività rivolte all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi, o al miglioramento di quelli esistenti, ciò al fine di contribuire al potenziamento dei settori dei materiali speciali metallurgici, delle micro e nano tecnologie, della meccanica avanzata e della meccatronica e alla promozione e sviluppo socio-economico del territorio Umbro.
9. I progetti dovranno ricomprendere anche attività di formazione di qualificato personale di ricerca, con l'obiettivo di un'adeguata preparazione teorica e professionale attraverso una attività formativa avente ad oggetto sia esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici, industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline inerenti l'attività di ricerca.

Articolo 2
(Tematiche dei progetti)

1. Ai fini dell'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro del 28 febbraio 2006 tra il MUR, il MEF e la Regione Umbria, i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, e recante le “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297”, sono invitati a presentare, ai sensi dell'art. 12 del predetto decreto ministeriale n. 593/00, progetti per la realizzazione di attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, così come definite ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale n. 593/00, e con connesse attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca.
2. I progetti devono essere caratterizzati dal forte impiego di tecnologie abilitanti pervasive, specificatamente mirate alla incorporazione di soluzioni particolarmente innovative e con elevati contenuti immateriali all'interno dei processi, dei prodotti e dei servizi, e devono afferire ad uno solo dei seguenti temi:
Tema 1. Materiali speciali metallurgici.
Possibili risultati attesi:
1.1 –  Sviluppo di nuove classi di acciai speciali a basso contenuto di nickel con proprietà strutturali ed ad alte prestazioni;
1.2 –  Sviluppo di tecnologie metallurgiche innovative per il colaggio di materiali metallici;
1.3 –  Sviluppo di tecnologie innovative di produzioni integrate con tecniche avanzate per il controllo del processo di fabbricazione per l'ottimizzazione della produttività e della qualità di acciai inossidabili
Tema 2. Micro e nano tecnologie
Possibili risultati attesi:
2.1 – Progettazione e produzione di nuove fibre e microfibre polimeriche con nuove e/o migliorate prestazioni tramite l'utilizzo di nanocompositi;
2.2 – Studio, sperimentazione e realizzazione di nanocompositi plastici biodegradabili con proprietà meccaniche e funzionali programmate;
2.3 – Progettazione e sviluppo di materiali plastici innovativi e delle loro tecnologie di produzione per la realizzazione di prodotti ad elevate e/o migliorate prestazioni mediante l'utilizzo di nanocompositi.
Tema 3. Settore della meccanica avanzata
Possibili risultati attesi:
3.1 – Sviluppo di metodi e tecniche innovative per la realizzazione di componenti e sistemi per la gestione della movimentazione meccanica complessa (progettazione, prototipazione, produzione, testing, simulazione e monitoraggio) nel settore del trasporto terrestre, per il miglioramento dell'affidabilità, per la riduzione della manutenzione, del peso, del consumo energetico e dell'impatto ambientale;
3.2 – Sviluppo di metodi e tecniche innovative per la realizzazione di componenti e sistemi per la gestione della movimentazione meccanica complessa (progettazione, prototipazione, produzione, testing, simulazione e monitoraggio) nel settore aeronautico, per il miglioramento dell'affidabilità, per la riduzione della manutenzione, del peso, del consumo energetico e dell'impatto ambientale;
3.3 – Sviluppo di metodi e tecniche innovative per la realizzazione di componenti e sistemi per la gestione della movimentazione meccanica complessa (progettazione, prototipazione, produzione, testing, simulazione e monitoraggio) nel settore industriale (con esclusione del settore del trasporto terrestre ed aeronautico), per il miglioramento dell'affidabilità, per la riduzione della manutenzione, del peso, del consumo energetico e dell'impatto ambientale;
Tema 4. Settore della meccatronica
Possibili risultati attesi:
4.1 – Sviluppo e integrazione di sistemi meccatronici per l'automazione applicata alla generazione, la trasmissione ed il controllo del moto, incluse soluzioni ad alta efficienza energetica, per il settore del trasporto aeronautico e/o terrestre;
4.2 – Sviluppo e integrazione di sistemi meccatronici per l'automazione applicata alla generazione, la trasmissione ed il controllo del moto, incluse soluzioni ad alta efficienza energetica, per il settore industriale (con esclusione dei settori del trasporto terrestre ed aeronautico);
4.3 – Metodi e tecniche diagnostiche e per l'affidabilità e la sicurezza dei sistemi di automazione complessi; soluzioni innovative per sistemi di controllo; sistemi robotici ad elevata interazione con l'uomo e con l'ambiente.

Articolo 3
(Requisiti dei progetti)

1. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui al precedente articolo 2 e deve indicare i risultati attesi previsti.
2. Ciascun progetto deve prevedere la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attività, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del risultato stesso:
- realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie, sistemi e applicazioni messi a punto;
- validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo;
- valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico;
- valutazione della trasferibilità industriale e del potenziale di creazione e sviluppo di nuova imprenditorialità anche in termini di rapporto costi prestazione e costi benefici;
- valutazione quali/quantitativa degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana;
3. A pena di inammissibilità, ciascun progetto deve essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, di attività di formazione coerenti con le relative tematiche di ricerca. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a ventiquattro mesi e non inferiore a dodici. La formazione deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, nonché nelle problematiche inerenti impatti sull'ambiente, sul bilancio energetico e sulla salute umana delle nuove tecnologie.
4. Le attività di formazione devono essere esclusivamente finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nel settore considerato dall'oggetto della ricerca e devono contemplare un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto.
5. La durata massima delle attività di ricerca non deve superare i 36 mesi.
6. In relazione agli obiettivi generali dell'Accordo di programmazione negoziata, le attività progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono, a pena di inammissibilità, essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Umbria, ad eccezione di una quota massima del 15% del costo totale del progetto a titolo di consulenza e/o prestazione di terzi, qualora vi sia la accertata impossibilità, da parte dei soggetti proponenti, di reperire analoghe competenze nel territorio regionale.
7. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nell'area territoriale di cui al precedente comma 6, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tale area la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali. All'accertamento del mantenimento del predetto impegno sarà subordinata la concessione dell'agevolazione.
8. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti e che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici.

Art. 4.
(Forme e misura del finanziamento)

1. L'ammontare massimo delle risorse attivate dal MUR e destinate al finanziamento dei progetti predetti è stabilito in 8 milioni di Euro a valere sulle risorse del FAR, di cui:
2.800.000,00 euro sono destinati al finanziamento dei progetti afferenti al Tema n. 1;
1.600.000,00 euro sono destinati al finanziamento dei progetti afferenti al Tema n. 2;
1.900.000,00 euro sono destinati al finanziamento dei progetti afferenti al Tema n. 3;
1.700.000,00 euro sono destinati al finanziamento dei progetti afferenti al Tema n. 4;
2. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attività di ricerca di costo preventivato non inferiore a:
800.000,00 euro per i progetti afferenti il Tema n. 1;
500.000,00 euro per i progetti afferenti il Tema n. 2;
500.000,00 euro per i progetti afferenti il Tema n. 3;
400.000,00 euro per i progetti afferenti il Tema n. 4;
e che prevedano, altresì, attività di formazione correlata ai progetti di ricerca proposti, di costo non inferiore al 10% del totale del costo delle attività di ricerca.
3. Il costo massimo del singolo progetto, comprensivo della formazione, non può superare:
3.000.000,00 di euro per i progetti afferenti il Tema n. 1;
1.000.000,00 di euro per i progetti afferenti il Tema n. 2;
2.000.000,00 di euro per i progetti afferenti il Tema n. 3;
1.000.000,00 di euro per i progetti afferenti il Tema n. 4.
4. Per il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente articolo 2, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell'Università e della Ricerca interviene nelle forme e nelle misure stabilite dall'art. 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, così come modificate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2003.
5. Per ogni tema di cui al precedente articolo 2, verrà stilata una graduatoria, secondo i criteri di cui al successivo articolo 5. In relazione alle risorse disponibili e fatta salva la necessità di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo sarà data priorità all'esigenza di assicurare lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto. Eventuali minori utilizzi delle risorse, così come indicate all'art. 4, comma 1, per un tema, potranno essere destinati alla copertura di esigenze rinvenienti da altri temi.

Articolo 5
(Criteri di valutazione dei progetti)

1. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si osserveranno le disposizioni richiamate all'articolo 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.
2. Nel quadro della migliore economicità procedurale, le attività di valutazione disciplinate dal richiamato articolo 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 saranno precedute da una fase di preselezione finalizzata ad individuare i progetti di qualità verso i quali svolgere le attività stesse.
3. La preselezione di cui al precedente comma 2 è effettuata dal Comitato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999, integrato da due rappresentanti della Regione Umbria, che, avvalendosi di esperti all'uopo nominati dal MUR, valuterà i progetti in forma comparata e sulla base dei seguenti elementi:
a) entità e qualità dei risultati conseguibili con il progetto rispetto ai risultati attesi secondo l'elencazione riportata nello specifico tema di ricerca (max 30 punti);
b) capacità delle imprese, sia PMI che di grandi dimensioni, di coinvolgimento delle strutture universitarie e di ricerca (max 20 punti);
c) idoneità della proposta a creare o potenziare reti tra imprese aventi sede operativa nella regione Umbria (max 10 punti);
d) idoneità della proposta a creare o potenziare reti tra strutture pubbliche e private di ricerca operanti nella regione Umbria, reti regionali, interregionali ed internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica nelle quali sia definita la specializzazione di attività e funzioni e le modalità di integrazione tra le organizzazioni coinvolte (max 10 punti);
e) qualità e idoneità delle strutture di ricerca, proprie e/o di terzi, previste dal soggetto proponente, anche in ordine alle forme organizzative di coordinamento tra le stesse (max 15 punti);
f) idoneità del progetto ad attrarre nuovi investimenti produttivi nel territorio della regione Umbria (max 10 punti);
g) potenzialità dei risultati conseguiti in termini di prospettive di attivazione di nuova imprenditorialità nel territorio della regione Umbria (max 10 punti);
h) rilevanza delle ricadute delle attività di ricerca su altri settori industriali dell'Umbria, anche in relazione ai tempi e alle modalità di trasferimento (max 5 punti);
i) capacità del progetto di miglioramento dell'impatto sull'ambiente, sulla salute umana e sul bilancio energetico dei prodotti e/o processi (max 10 punti).
4. Sulla base della predetta preselezione, saranno ammessi alle attività di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che avranno conseguito almeno il punteggio complessivo di 90 punti, di cui almeno 50 punti complessivamente conseguiti nelle voci da a) a d) e, comunque, nel limite delle disponibilità finanziarie del presente bando maggiorate del 20%.
5. La Regione Umbria e il MUR si riservano di incrementare la dotazione finanziaria del presente bando con eventuali risorse che si dovessero rendere disponibili.

Articolo 6
(Modalità di presentazione dei progetti)

1. I progetti debbono essere presentati, entro le ore 17.00 del 16 maggio 2007, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio (Sezione “servizi privati”, voce “Domande di finanziamento”) che sarà attivato a partire dal 2 marzo 2007.
2. La compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione dei soggetti che interagiranno con il sistema. La registrazione è già attiva al medesimo indirizzo (Sezione “Servizi pubblici”, voce “Registrazione Persona Fisica”). Le modalità di registrazione sono consultabili nella ivi prevista sezione “Guida ed informazioni di base”.
3. Il predetto servizio Internet consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) – Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica – Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca – Ufficio VI - Piazza J. F. Kennedy, 20 – 00144 Roma.
4. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.
5. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
6. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Articolo 7
(Disposizioni finali)

1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

Roma, 19 febbraio 2007

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luciano CRISCUOLI