Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 30 gennaio 2007 n. 11

Decreto di integrazione e modifica al D.M. n. 56 del 31 ottobre 2006

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica


DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA

VISTO il Decreto Ministeriale n. 56 del 31 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 85 del 7 novembre 2006, con il quale a decorrere dall'anno accademico 2006- 2007 le Accademie di Belle Arti sono autorizzate ad organizzare specifici moduli relativi ad attività didattiche aggiuntive attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, riservati a docenti già abilitati nelle classi di concorso 7 A, 18 A, 21 A, 22 A, 25 A e 28 A e sprovvisti del titolo specifico;
RAVVISATA l'esigenza di integrare i moduli previsti dall'articolo 1 del suddetto decreto con ulteriori attività didattiche relative alle discipline dell'area comune per l'acquisizione delle metodologie proprie dei percorsi formativi delle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario;
RITENUTO che dette attività didattiche relative alle discipline dell'area comune debbano essere svolte mediante specifica convenzione tra le Accademie di Belle Arti e le suddette Scuole di Specializzazione;
RITENUTO altresì, di dover limitare l'attivazione dei suddetti moduli esclusivamente all'anno accademico 2006-2007, nelle more della ridefinizione, d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, dei corsi di formazione per l'abilitazione all'insegnamento negli istituti scolastici;

D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in premessa il Decreto Ministeriale n. 56 del 31 ottobre 2006 è così integrato e modificato:
Art. 1 L'attivazione nelle Accademie di Belle Arti di specifici moduli relativi alle attività formative attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap, riservati a docenti già abilitati  e sprovvisti del titolo, è limitata esclusivamente all'anno accademico 2006 – 2007.
Art. 2 Le attività didattiche di cui all'articolo 2 del citato Decreto Ministeriale n. 56/06 e alla relativa tabella A) ai fini del conseguimento del titolo, sono integrate, mediante specifiche convenzioni con le Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario, da un ulteriore modulo di 120 ore finalizzato a consolidare, in ambiti multidisciplinari, le conoscenze e le metodologie didattiche delle discipline dell'area comune, ovvero dalla presentazione di un lavoro monografico elaborato su contenuti individuati d'intesa con le stesse scuole nei predetti ambiti multidisciplinari.
Art. 3 Al comma 2 dell'articolo 4 del suddetto Decreto Ministeriale n. 56/06 sono soppresse le parole "avente valore di esame di Stato".

Roma, 30 gennaio 2007

IL MINISTRO