Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Interministeriale 26 giugno 2007

Esami finali lauree triennali Area Sanitaria. Anno Accademico 2006-2007

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE


VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;
VISTO il regio decreto 30 settembre 1938, n.1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, relativo al  riordinamento della docenza universitaria;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, concernente l'istituzione  del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
VISTI i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n.502 e 7 dicembre 1993, n.517, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421;
VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001 adottato di concerto con il Ministro della Sanità;
VISTA la nota in data 23 aprile 2002 del Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e chirurgia;
CONSIDERATA  la necessità  di assicurare, ai sensi  dell'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto 2 aprile 2001, che gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, articolati in due sessioni, si svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;


DECRETA:

art. 1
Gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, dei corsi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie previsti dal decreto 2 aprile 2001, relativi all'anno accademico 2006-2007, si svolgeranno nei mesi di ottobre-novembre 2007 e marzo-aprile 2008.
Gli Atenei interessati stabiliscono nell'ambito dei periodi sopra indicati le date di inizio degli esami per i singoli diplomi universitari e per le singole lauree.
Le date fissate per gli esami dei singoli corsi sono comunicate almeno un mese prima al Ministero dell'università e della ricerca – Direzione Generale per l'Università e  al Ministero della salute – Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. A conclusione delle sessioni d'esame gli atenei comunicano ai predetti ministeri i dati  distinti per professione relativi agli abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie.

Art. 2
Alle sessioni sono ammessi i candidati che hanno regolarmente frequentato i singoli corsi, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.

Art. 3
Sono a carico delle Università sedi di esami gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i trattamenti di missione da corrispondere  ai membri delle commissioni giudicatrici e ai rappresentanti  esterni, per i quali si applicano per ciascuna sessione le norme previste dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 26 giugno 2007

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
f.to F. Mussi 
IL MINISTRO DELLA SALUTE
f.to L. Turco